Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 575 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 575 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5990/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa per legge dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PERUGIA n. 230/2024 depositata il 14/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
REGOLAMENTO DI COMPETENZA.
R.G. 5990/2024
COGNOME
Rep.
C.C. 15/11/2024
C.C. 14/4/2022
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, davanti al Tribunale di Perugia, chiedendo, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, il risarcimento dei danni da lui asseritamente subiti a causa della colpa grave dai magistrati componenti un collegio giudicante della Corte di cassazione in sede penale.
Ha sostenuto l’attore che la Seconda Sezione Penale di questa Corte, pronunciando nei suoi confronti la sentenza 13 luglio 1988, n. 2068, con la quale aveva rigettato il ricorso dell’attuale attore contro una sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli, avrebbe emesso una decisione viziata dal contrasto con una precedente sentenza già passata in giudicato. Ha aggiunto il COGNOME che la preesistenza del giudicato era stata adeguatamente segnalata ai giudici e risultava dagli atti del processo, per cui l’errore compiuto allora dalla Corte di cassazione non era stato un mero vizio processuale, ma aveva la consistenza della ‘colpa grave’.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Con sentenza del 14 febbraio 2024 il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare e ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
Ha osservato il Tribunale, richiamando la sentenza 7 giugno 2018, n. 14842, delle Sezioni Unite di questa Corte, che lo spostamento della competenza per territorio di cui all’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988, non trova applicazione nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione. Nel caso di specie, quindi, trattandosi di un asserito illecito commesso dai magistrati della Corte Suprema, la
competenza doveva radicarsi presso il Tribunale di Roma; né poteva assumere rilievo il fatto che l’eccezione fosse stata sollevata senza indicazione del foro competente, posto che in caso di foro inderogabile, come nella specie, la parte che eccepisce l’incompetenza non è tenuta ad indicare quale sia il foro competente per territorio.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia propone regolamento di competenza NOME COGNOME con atto affidato a tre motivi.
Resiste con memoria la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo il rigetto del regolamento proposto.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 25 cod. proc. civ. e 11 cod. proc. pen., nonché dell’art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988, per aver ritenuto incompetente territorialmente il Foro di Perugia in favore del Foro di Roma.
Il ricorrente sostiene che il criterio di individuazione del giudice competente stabilito dall’art. 4 della legge n. 117 del 19888 è specifico ed è dettato proprio per le cause aventi ad oggetto la responsabilità civile dei magistrati, allo scopo di consentire che di queste si occupi un giudice che sia certamente scevro da ogni possibile contatto e, quindi, assolutamente sereno e imparziale. Tale magistrato viene individuato con i criteri dell’art. 11 cod. proc. pen., che non tollerano deroghe per i magistrati della Corte di cassazione.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 28 e 38 cod. proc. civ., dell’art. 11 cod.
proc. pen., nonché dell’art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988, per aver ritenuto validamente formulata l’eccezione di incompetenza anche se priva dell’indicazione del giudice competente.
Il ricorrente, dopo aver distinto i vari criteri di individuazione della competenza in ‘forti’ e ‘deboli’, sostiene che l’eccezione di incompetenza dovrebbe considerarsi tamquam non esset in caso di omessa indicazione del giudice competente, come avvenuto nel caso di specie.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla mancata indicazione, nell’eccezione di incompetenza per territorio, del foro ritenuto competente.
I tre motivi del regolamento proposto possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’evidente connessione che li unisce e della loro parziale ripetitività.
Essi sono privi di fondamento.
Il Tribunale di Perugia, infatti, ha correttamente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in base alla quale nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 4, comma 1, della legge citata; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 cod. proc. pen. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ. secondo la regola del forum commissi delicti ,
sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione (sentenza 7 giugno 2018, n. 14842).
Tale principio è stato confermato in seguito (ordinanza 18 maggio 2019, n. 13475) e deve essere ulteriormente ribadito nella pronuncia odierna.
Il giudizio risarcitorio promosso dal COGNOME, infatti, ha ad oggetto presunti errori determinati da colpa grave riconducibili esclusivamente a magistrati della Corte di cassazione, e per tale ragione è attribuito alla competenza del Tribunale di Roma, non potendo venire in gioco il diverso foro di cui all’art. 11 cod. proc. pen. richiamato dal ricorrente.
È appena il caso di aggiungere, infine, che non assume alcun rilievo la circostanza, evidenziata nel ricorso, per cui l’Avvocatura distrettuale dello Stato non ha indicato il foro competente, trattandosi di competenza inderogabile; trova infatti applicazione il principio secondo cui il convenuto che deduca l’incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell’esistenza di un foro inderogabile non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione (così, da ultimo, l’ordinanza 4 novembre 2021, n. 31604).
Il ricorso, pertanto, è rigettato, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente regolamento.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Roma e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi euro 5.000, più spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza