Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 6733-2033 proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBRAGIONE_SOCIALEE di NOCERA INFERIORE, depositata il 09/02/2023 R.G.N. 4374/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
Il Sig. NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE ha adito la Sezione RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Nocera Inferiore per l’accertamento del diritto alla riscossione della quota mensile assunta da NOME COGNOME in sede di adesione al sindacato, quota non corrisposta né dal datore di RAGIONE_SOCIALE (in ottemperanza alla cessione del credito operata a favore del sindacato) né dal lavoratore. In particolare, il sindacato ha esposto che, nella ‘scheda di adesione’ al sindacato, le parti (lavoratore e sindacato) avevano concordato che ‘per ogni controversia con la suddetta organizzazione sindacale sarà competente il foro di Nocera inferiore (SA).
Il Tribunale di Nocera inferiore ha declinato la competenza territoriale nei confronti del Tribunale di Vicenza, rilevando che non solo tutti e tre i fori alternativi dettati dall’art. 413 c.p.c. individuavano la suddetta circoscrizione giudiziaria (Vicenza è il luogo ove è sorto e si è svolto il rapporto di RAGIONE_SOCIALE e dove si trova la sede legale del datore di RAGIONE_SOCIALE) ma si trattava, altresì, della città di residenza del lavoratore, ex art. 18 c.p.c.
Con ricorso tempestivamente notificato, il sindacato ha impugnato l’ordinanza con regolamento di competenza, ritenendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore sulla scorta del patto inserito al momento dell’adesione del lavoratore al sindacato, e in co nsiderazione sia dell’oggetto della causa (il pagamento della quota associativa alla sigla sindacale, a prescindere dal rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato) sia della carenza di eccezioni da parte del lavoratore e sia dell’indeterminatezza dell’effettivo luogo di RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di mansione di guardia giurata.
Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del ricorso e della individuazione della competenza del Tribunale di Vicenza.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, va rilevato che il sindacato ha convenuto in giudizio avanti il giudice del RAGIONE_SOCIALE il lavoratore per sentirlo condannare al
pagamento di euro 1.548,57 per «spese e contributi necessari per la vita del Sindacato, dovuti in forza di rituale contratto di assistenza per prestazioni lavorative del dipendente, rientranti quindi nelle obbligazioni riconducibili al rapporto di RAGIONE_SOCIALE, correlato pertanto alla attività sindacale ex art. 431 cpc e art. 28 dello Statuto dei Lavoratori» (p. 3 del ricorso datato 4/10/2022). Il lavoratore ha chiesto la chiamata in causa del datore di RAGIONE_SOCIALE.
La scelta del rito ha comportato l’applicazione delle regole proprie del rito del RAGIONE_SOCIALE e, tra queste, le regole della competenza, ossia: a ) applicazione dei fori alternativi del luogo in cui è sorto il rapporto o dove si trova l’azienda o una sua dipendenza (art. 413, comma 2, c.p.c.); b ) residuale applicazione del foro generale del convenuto (art. 413, comma 7, c.p.c. che rinvia all’art. 18 c.p.c.); c ) nullità delle clausole derogative della competenza per territorio (artt. 413, comma 8, e 28 c.p.c.); d ) rilevabilità officiosa dell’incompetenza non oltre la prima udienza (artt. 428, comma 1, e 38, comma 3, c.p.c.).
Il giudice adito, con provvedimento tempestivamente adottato, ha rilevato che l’applicazione dei criteri di competenza territoriale dettati dall’art. 413 c.p.c. individuavano il Tribunale di Vicenza quale ufficio territorialmente competente in quanto la se de dell’impresa come anche la residenza del lavoratore si trovano in detta circoscrizione giudiziaria, ricorrono indici che consentono di ritenere sorto a Vicenza il rapporto di RAGIONE_SOCIALE mentre nessun elemento è stato allegato circa lo svolgimento della mansioni di guardia giurata presso altro luogo diverso dalla suddetta città.
Correttamente, dunque, il Tribunale adito ha declinato la competenza territoriale a favore del Tribunale di Vicenza in applicazione dei criteri di riparto dettati per il rito del RAGIONE_SOCIALE, che vieta la conclusione di patti derogatori della competenza territoriale.
La nullità delle clausole derogative della competenza territoriale, sancita dall’ultimo comma dell’art. 413 c.p.c., riguarda tutti i rapporti elencati dall’art. 409 dello stesso codice e, quindi, anche i rapporti avvinti da uno stretto collegamento negoziale ossia il contratto di cessione del credito (vantato nei confronti del datore di RAGIONE_SOCIALE) e l’atto
di adesione all’associazione sindacale. Secondo consolidata giurisprudenza, invero, lo schema che si realizza nel rapporto fra il lavoratore, il sindacato cui vanno versati i contributi e il datore di RAGIONE_SOCIALE va ricondotto a quello della cessione di credito (della quota di retribuzione pari ai contributi sindacali dovuti) ex art. 1260 c.c., in funzione di pagamento, cioè in funzione dell’adempimento dell’obbligazione sorta (in capo al lavoratore) con il negozio di adesione all’organizzazione sindacale (Cass. n.5321 del 2017).
In conclusione, va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza; il processo dovrà proseguire innanzi al giudice dichiarato competente, con riassunzione nel termine previsto dall’art. 50 cod.proc.civ. dalla comunicazione della presente ordinanza; nulla spese, in assenza di costituzione del controricorrente. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza della società e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.