Competenza territoriale e riassunzione: la Cassazione fissa i paletti
Determinare il giudice giusto a cui rivolgersi è il primo, fondamentale passo di ogni causa. La questione della competenza territoriale, specialmente nel diritto del lavoro, può diventare un labirinto procedurale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina il percorso, chiarendo le conseguenze di una scelta errata e i limiti all’individuazione del foro competente quando la causa viene riassunta.
Il caso: un licenziamento e un valzer tra tribunali
Una lavoratrice impugna il proprio licenziamento davanti al Tribunale di Vicenza. L’azienda, che ha sede legale a Formello, non si presenta in giudizio. Il Tribunale di Vicenza si dichiara territorialmente incompetente, ritenendo che la causa debba essere decisa dal giudice del luogo in cui ha sede l’azienda. Tuttavia, commette un errore materiale: indica come competente il Tribunale di Roma, anziché quello di Tivoli, nel cui circondario ricade il comune di Formello.
La lavoratrice, seguendo l’indicazione, riassume la causa a Roma. A questo punto, l’azienda si costituisce e solleva un’eccezione: il giudice competente non è Roma, ma Tivoli. Il Tribunale di Roma, d’accordo con l’azienda, solleva un conflitto di competenza, rimettendo la decisione finale alla Corte di Cassazione.
La questione sulla competenza territoriale nel giudizio riassunto
Il nodo da sciogliere per la Suprema Corte era duplice. Da un lato, bisognava correggere l’errore materiale del primo giudice e individuare il foro corretto in base alla sede legale. Dall’altro, si doveva stabilire se, in questa fase, la lavoratrice potesse ancora sostenere la competenza del tribunale del suo luogo di residenza, basandosi sullo svolgimento dell’attività in smart working.
La Corte è stata chiamata a definire i confini del dibattito sulla competenza una volta che la causa è stata riassunta davanti a un secondo giudice, e quest’ultimo solleva a sua volta la propria incompetenza.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte è netta e si fonda su principi procedurali rigorosi.
L’onere di impugnare la prima decisione
Il punto centrale della motivazione è che la lavoratrice, se non era d’accordo con la decisione del Tribunale di Vicenza che escludeva la competenza basata sul luogo di lavoro, avrebbe dovuto impugnare quella sentenza con un apposito strumento: il regolamento necessario di competenza, previsto dall’art. 42 c.p.c.
Avendo invece scelto di riassumere la causa davanti al Tribunale di Roma, ha di fatto accettato la declinatoria di competenza di Vicenza. Di conseguenza, la questione se il foro potesse essere quello della sua residenza (in virtù dello smart working) era ormai chiusa e non poteva essere riproposta.
L’ambito limitato del conflitto di competenza
Una volta stabilito questo, l’oggetto del giudizio davanti alla Cassazione si è ristretto a una semplice verifica oggettiva: qual è il tribunale competente per il comune di Formello? La risposta è inequivocabile: il Tribunale di Tivoli. L’indicazione del Tribunale di Roma da parte del giudice di Vicenza è stata quindi qualificata come un errore materiale.
La Corte ribadisce un principio consolidato: il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare la propria incompetenza, ma il dibattito è circoscritto ai criteri già posti a fondamento della precedente decisione. In questo caso, il criterio era la sede legale dell’azienda.
Conclusioni: cosa insegna questa ordinanza?
L’ordinanza offre due importanti lezioni pratiche.
- Attenzione alle scelte processuali: La decisione di non impugnare un’ordinanza che dichiara l’incompetenza e di procedere invece con la riassunzione ha effetti preclusivi. Si perde la possibilità di contestare i criteri usati dal primo giudice.
- La precisione è fondamentale: La corretta individuazione del foro competente sin dall’inizio è cruciale per evitare ritardi e complicazioni. In questo caso, un semplice errore geografico ha richiesto l’intervento della Suprema Corte per essere risolto, allungando i tempi della giustizia.
In definitiva, la Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Tivoli, confermando che, in assenza di tempestiva impugnazione, l’unico criterio rimasto valido per la competenza territoriale era quello della sede legale della società datrice di lavoro.
Se un giudice si dichiara incompetente indicandone un altro, cosa succede se anche il secondo giudice si ritiene incompetente?
Si genera un conflitto di competenza. Il secondo giudice deve sollevare un ‘regolamento di competenza d’ufficio’, chiedendo alla Corte di Cassazione di stabilire in via definitiva quale sia il giudice competente per trattare la causa.
Cosa deve fare una parte se non è d’accordo con la decisione di un giudice sull’incompetenza territoriale?
Deve impugnare quella specifica decisione con il ‘regolamento necessario di competenza’ (ai sensi dell’art. 42 c.p.c.). Se, invece di impugnare, riassume la causa davanti al giudice indicato, accetta la decisione sull’incompetenza e non può più contestarla in seguito.
In questo caso, perché non è stato considerato il luogo di lavoro in smart working per determinare la competenza?
Non è stato considerato perché la lavoratrice non ha impugnato la prima decisione del Tribunale di Vicenza, che aveva già escluso quel criterio. Riassumendo la causa a Roma, ha fatto sì che l’unica questione rimasta da decidere fosse l’individuazione del tribunale corretto in base alla sede legale dell’azienda, che si trova nel circondario del Tribunale di Tivoli.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio N. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
Tribunale di ROMA, con ordinanza R.G.N. 35030/2023 del 06/03/2024 nel procedimento pendente tra:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio
R.G.N. 5286NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Vicenza, nella controversia promossa da NOME COGNOME contro la società RAGIONE_SOCIALE in materia di impugnativa di licenziamento, in contumacia della società, ritenuto che la competenza territoriale nel caso di specie andasse individuata con riferimento alla sede legale della società in Formello, con sentenza n. 491/2023 dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Roma, e assegnava a parte ricorrente termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma;
il Tribunale di Roma, innanzi al quale la causa veniva riassunta tempestivamente dalla lavoratrice, in contraddittorio con la società datrice, a fronte dell’eccezione di incompetenza territoriale di quest’ultima in favore del Tribunale di Tivoli, poiché il comune di Formello, dove essa ha sede legale, rientra nel territorio di tale ultimo ufficio giudiziario, e non in quello del Tribunale di Roma, con ordinanza in data 6.3.2024, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., richiedeva regolamento di competenza d’ufficio, chiedendo a questa Corte di indicare nella presente controversia il giudice del lavoro competente per territorio;
il Pubblico Ministero presso questa ha concluso per l’ affermazione della competenza territoriale a provvedere sulla presente controversia del Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro;
- la lavoratrice ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
-
osserva il Collegio che l’ambito della presente controversia deve essere circoscritto all’individuazione del giudice competente in base al criterio della sede della società, pacificamente in Formello, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Tivoli, e non in quello del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il giudice di Vicenza, con provvedimento in parte qua ai limiti dell’errore materiale , ha ordinato a parte ricorrente di riassumere la causa;
-
infatti, la decisione del primo giudice di ritenere non sussistenti i requisiti per riscontrare una dipendenza aziendale presso il luogo di residenza della lavoratrice (Quinto Vicentino), prospettazione (riproposta con la memoria depositata in questa sede ) basata sull’allegazione dello svolgimento dell’attività lavorativa in smart working con attrezzature e strumenti forniti dall’azienda , non può essere utilmente qui contestata, dopo che il procedimento è stato riassunto da parte ricorrente senza impugnare la prima decisione con regolamento necessario di compete nza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;
-
questa Corte ha chiarito che, in materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte
che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass. n. 20488/2018; conf. Cass. n. 25579/2021);
-
in questo senso, dunque, la parte originariamente ricorrente, che con la memoria depositata ha espresso il proprio dissenso rispetto alla declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Vicenza originariamente adìto, con pronuncia che non ha deciso il merito della causa, poteva e doveva impugnare la suddetta decisione con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;
-
poiché, invece, la causa è stata riassunta innanzi al Tribunale del lavoro di Roma dalla stessa parte che contesta la decisione sulla competenza territoriale, l’oggetto del presente conflitto va circoscritto all’individuazione del giudice territorialmente competente con riguardo al criterio della sede dell’azienda (Formello), che è oggettivamente il Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro;
le spese della presente fase incidentale vanno rimesse alle successive fasi di merito ai fini di una loro complessiva valutazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro.
Spese al merito.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 30 ottobre