Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio N. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
Tribunale di ROMA, con ordinanza R.G.N. 35030/2023 del 06/03/2024 nel procedimento pendente tra:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio
R.G.N. 5286/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
– resistente –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Vicenza, nella controversia promossa da NOME COGNOME contro la società RAGIONE_SOCIALE in materia di impugnativa di licenziamento, in contumacia della società, ritenuto che la competenza territoriale nel caso di specie andasse individuata con riferimento alla sede legale della società in Formello, con sentenza n. 491/2023 dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Roma, e assegnava a parte ricorrente termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma;
il Tribunale di Roma, innanzi al quale la causa veniva riassunta tempestivamente dalla lavoratrice, in contraddittorio con la società datrice, a fronte dell’eccezione di incompetenza territoriale di quest’ultima in favore del Tribunale di Tivoli, poiché il comune di Formello, dove essa ha sede legale, rientra nel territorio di tale ultimo ufficio giudiziario, e non in quello del Tribunale di Roma, con ordinanza in data 6.3.2024, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., richiedeva regolamento di competenza d’ufficio, chiedendo a questa Corte di indicare nella presente controversia il giudice del lavoro competente per territorio;
il Pubblico Ministero presso questa ha concluso per l’ affermazione della competenza territoriale a provvedere sulla presente controversia del Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro;
4. la lavoratrice ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. osserva il Collegio che l’ambito della presente controversia deve essere circoscritto all’individuazione del giudice competente in base al criterio della sede della società, pacificamente in Formello, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Tivoli, e non in quello del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il giudice di Vicenza, con provvedimento in parte qua ai limiti dell’errore materiale , ha ordinato a parte ricorrente di riassumere la causa;
2. infatti, la decisione del primo giudice di ritenere non sussistenti i requisiti per riscontrare una dipendenza aziendale presso il luogo di residenza della lavoratrice (Quinto Vicentino), prospettazione (riproposta con la memoria depositata in questa sede ) basata sull’allegazione dello svolgimento dell’attività lavorativa in smart working con attrezzature e strumenti forniti dall’azienda , non può essere utilmente qui contestata, dopo che il procedimento è stato riassunto da parte ricorrente senza impugnare la prima decisione con regolamento necessario di compete nza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;
3. questa Corte ha chiarito che, in materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte
che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass. n. 20488/2018; conf. Cass. n. 25579/2021);
4. in questo senso, dunque, la parte originariamente ricorrente, che con la memoria depositata ha espresso il proprio dissenso rispetto alla declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Vicenza originariamente adìto, con pronuncia che non ha deciso il merito della causa, poteva e doveva impugnare la suddetta decisione con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;
5. poiché, invece, la causa è stata riassunta innanzi al Tribunale del lavoro di Roma dalla stessa parte che contesta la decisione sulla competenza territoriale, l’oggetto del presente conflitto va circoscritto all’individuazione del giudice territorialmente competente con riguardo al criterio della sede dell’azienda (Formello), che è oggettivamente il Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro;
le spese della presente fase incidentale vanno rimesse alle successive fasi di merito ai fini di una loro complessiva valutazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro.
Spese al merito.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 30 ottobre