Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
sul regolamento di competenza n. 14782/23 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-resistenti- avverso la sentenza, n. 938/2023 emessa dal Tribunale di Modena depositata l’8.6.23 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero;
RILEVATO CHE
Con sentenza dell’8.6.23, il Tribunale di Modena, de cidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, dichi arava l’incompetenza del giudice adito, essendo competenti i fori di Avellino e Napoli, revocando il decreto opposto, osservando che: l’obbligazione dedotta in giudizio era fondata su contratto di apertura di credito garantito da ipoteca, stipu lato il 27.10.2011 dall’allora RAGIONE_SOCIALE della Campania- poi fusasi per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALEa favore della RAGIONE_SOCIALE, il cui art. 14 conteneva la clausola derogatoria della competenza territoriale a favore dei fori dei Tribunali di Napoli e Avellino, ove la banca aveva, rispettivamente, la sede legale e la direzione generale; trattandosi di clausola attributiva di competenza in via esclusiva, l’opposizione era fondata, essendo da accogliere l’eccezione d’incompetenza territoriale.
La RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza avverso la suddetta sentenza, affidato ad unico motivo. RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME resistono con memoria difensiva.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per l’accoglimento del regolamento.
RITENUTO CHE
L’unico motivo del regolamento di competenza denunzia violazione degli artt. 28 e 29, c.p.c., in relazione all’art. 2504 bis , c.c., nonché falsa ed errata interpretazione della clausola contrattuale di deroga alla
competenza per territorio per avere il Tribunale di Modena declinato la propria competenza per territorio, in favore dei fori di Napoli e Avellino, anziché ritenere la competenza dello stesso Tribunale di Modena, nel quale la banca incorporante aveva sede al momento del ricorso monitorio.
Il Pubblico Ministero ha concluso in maniera conforme ai ricorrenti.
Il regolamento è fondato.
La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall’art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice (Cass., n. 18724/2017: nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza, con riguardo “al Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della RAGIONE_SOCIALE“, abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede dell’istituto di credito al momento della domanda).
Nella specie, non è dubbio che il ricorso monitorio era stato depositato dopo la fusione per incorporazione della banca stipulante nella RAGIONE_SOCIALE, e pertanto, la sede legale a quella data era situata in Modena. Né potrebbe valere il riferimento alla sede della società incorporata (nella specie la RAGIONE_SOCIALE della Campania, con sede a Napoli e ad Avellino) prima della proposizione della domanda, posto che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata ( ex multis Cass., S.U. n. 21970 del 2021; così, in una fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass., n. 34090/2022).
Il regime delle spese sarà regolato nella fase del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Modena. Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 13 marzo