Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34820 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
sul ricorso 818/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore p.t., con atto per notar COGNOME del 25.3.22 p.t., elett.te domic. pre sso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-resistente- avverso la sentenza de lla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , n. 2899/22, del 28.12.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza emessa il 28.12.22 dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE che, pronunciando sull’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 13.2.2020che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE (cessionario del credito da RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE), proposta dalla debitrice principale RAGIONE_SOCIALE e dalla stessa COGNOME quale garante- h a accolto l’eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Pisa, riformando la sentenza impugnata e revocando il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla predetta RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente formula due motivi: il primo denunzia violazione dell ‘art. 32 c.p.c., per aver la Corte territoriale affermato che nel contratto di fideiussione concluso tra l’ allora RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le parti avevano espressamente stabilito convenzionalmente la competenza, nel senso che per ogni controversia relativa alla fideiussione sarebbe stato competente, ‘ oltre al foro del luogo ove è ubicata la filiale della banca in cui la fideiussione è indirizzata, anche quello dove ha sede legale la banca ‘.
Pertanto, il giudice di secondo grado aveva ritenuto che sarebbero stati competenti il Tribunale di Pisa- luogo della sede della filiale- o il Tribunale di Torino, luogo della sede legale della banca.
La ricorrente assume che la Corte territoriale non ha tenuto conto che la competenza territoriale relativa al rapporto di garanzia viene individuata per connessione al rapporto principale e che, a norma degli artt. 5 e 20, c.p.c., il contratto principale di finanziamento non conteneva nessuna clausola d’elezione di foro per eventuali
contro
versie, per cui l’obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta a RAGIONE_SOCIALE, presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, poiché alla data della scadenza di tale obbligazione, il predetto contratto era già stato ceduto a quest’ultima da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo denunzia violazione dell ‘art. 20 c.p.c., per aver la Corte territoriale affermato che, pur prescindendo dal foro convenzionale, e facendo applicazione dei criteri legali, la competenza si sarebbe radicata a Pisa, atteso l’errore della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito in questione, di non aver tenuto conto che l’originaria creditrice era RAGIONE_SOCIALE S.RAGIONE_SOCIALE, senza considerare , la Corte, che al momento della scadenza dell’obbligazione e del deposito del ricorso monitorio, la stessa RAGIONE_SOCIALE era già creditrice per la perfezionata e notificata cessione del credito.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento d el regolamento di competenza.
RITENUTO CHE
Anzitutto, va osservato che il regolamento di competenza è ammissibile. Invero, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso (nella specie adottata espressamente), sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste),
bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello (Cass. 1372/2016; Cass. 1121/2022).
Premesso ciò, i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. Il foro convenzionale, contemplato dal contratto di fideiussione, non ha certamente carattere esclusivo, nulla desumendosi, al riguardo, dalla relativa clausola (Cass., n. 21010/2020)..
Nella specie trovano applicazione, pertanto, i fori legali di cui agli artt. 1182, terzo comma c.c. (debiti portabili) e 20 c.p.c. , tenendosi conto dell’avvenuta cessione del credito da RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo, con sede in Torino, alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, è applicabile il principio secondo cui, nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell’individuazione del foro competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell’obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio (Cass. 10862/2023).
Nella specie, la cessione fu perfezionata e resa opponibile al creditore nel 2012 (8 ottobre 2012), mentre il credito ceduto risulta scaduto nel 2015, epoca in cui fu emesso anche il decreto ingiuntivo (27 luglio 2015).
Per quanto esposto, in accoglimento del regolamento di competenza, la sentenza impugnata va cassata, affermando la competenza del
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in ordine all’azione d’accertamento del credito controverso.
Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiarando competente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.