SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1286 2025 – N. R.G. 00000051 2023 DEPOSITO MINUTA 15 07 2025 PUBBLICAZIONE 15 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA Sezione Seconda Civile
Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Giudice NOME Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.51/2023
promossa da
(già , in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtø di procura in calce all’atto di appello
– Appellante –
Contro
, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME che la rappresentano e difendono in virtø di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Appellata –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 3761/2021 il Tribunale di Bologna ha ingiunto al
(di seguito solo il pagamento, in favore di , della somma di € 91.645,54 oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo di forniture di energia elettrica non onorato. Ha proposto opposizione il eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e chiedendo comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché non tenuto al pagamento della somma ingiunta o, in subordine, la riduzione delle pretese dell’opposta.
Si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, in via subordinata, la condanna della opponente al pagamento della somma ingiunta a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ha chiesto altresì la condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 3081/2022, all’esito della sola disamina della documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto infondata l’opposizione con la seguente motivazione:
‘ Va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente.
Sostiene l’opponente che, nel caso di specie, non essendo stato stipulato alcun contratto, non può essere applicato il foro esclusivo (Tribunale di Bologna) convenzionalmente stabilito.
A parte il fatto che il contratto, secondo la normativa vigente, è sorto tra le parti ex lege in regime di salvaguardia, anche a prescindere dalla clausola in questione la competenza del Tribunale di Bologna sussiste ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.
E’ vero che le Sez. Unite, con la sentenza 13/9/2016 n. 17989, hanno affermato che, al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi, ma nel caso di specie il carattere liquido del credito è stato accertato proprio da questo Tribunale quando ha concesso il decreto ingiuntivo che può essere pronunciato (art. 633 c.p.c.) solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (Cass.23/9/2020 n. 19894).
Dunque è infondata l’eccezione di incompetenza per territorio.
Nel merito occorre rilevare che l’opponente non contesta che l’opposta, in regime di salvaguardia ex D.L. n. 73/2007, abbia effettuato le forniture di energia elettrica indicate nelle fatture azionate con il d.i.
Del resto i documenti prodotti dall’opposta dimostrano l’intestazione dei punti di prelievo all’opponente e la titolarità degli stessi in capo ad
In sede di costituzione in giudizio l’opposto ha prodotto le fatture di trasporto (doc. 6) e diversi solleciti di pagamento (doc. 7) inviati all’opponente ai quali lo stesso non risulta aver dato riscontro.
D’altro canto l’opponente ha proposto, con l’atto di opposizione, una contestazione generica senza fornire alcun elemento volto a dimostrare che i dati riportati nelle fatture ricevute erano diversi da quelli risultanti dal contatore.
Proprio per tale motivo è stata respinta la richiesta di CTU in quanto del tutto esplorativa.
L’opposizione deve dunque essere respinta con conferma del d.i. opposto.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c .’
Avverso detta sentenza ha proposto appello ( già su sei motivi.
) fondato
Con il primo motivo, lamenta: errore in iudicando e in procedendo con riferimento al rigetto dell’eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1182 c.c., degli artt. 19 e 20 c.p.c.; omessa pronuncia.
Si duole di un’errata interpretazione delle citate norme in tema di competenza territoriale.
Con il secondo motivo lamenta: errore in procedendo; violazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia sulla specifica eccezione di incompetenza per territorio.
Rileva che il Giudice di prime cure, pur esprimendosi in linea generale sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, ha tuttavia omesso di pronunciarsi su una specifica parte della stessa, meritevole di più attenta valutazione e specifica motivazione.
In particolare sostiene che essendo l’appellante – al tempo dell’opposizione – un e, dunque, un Ente pubblico strumentale degli Enti locali, avrebbe dovuto trovare applicazione la deroga generale al criterio dell’art. 1182 comma 3 c.c. prevista dal R.D. n. 827 del 23.05.1924 che, per i debiti pecuniari delle P.A. e degli Enti pubblici territoriali, individua il forum destinatae solutionis nel luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto al pagamento (tale norma trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 142/1990 e D.Lgs.n.7/1995).
Anche da queste norme, pertanto, consegue l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Con il terzo motivo, sul merito, lamenta: errore in iudicando et in procedendo; difetto di motivazione; illegittima inversione dell’onere della prova.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, già con il ricorso in opposizione ha contestato le fatture/bollette azionate con il decreto ingiuntivo, il quantum ivi indicato, nonché la fondatezza della pretesa azionata, perché fondata su ‘ condizioni economiche e contrattuali ‘ contenute nelle Condizioni Generali di contratto mai accettate dall’appellante.
Ribadisce che la sola circostanza che il rapporto sia sorto in virtù di regime di salvaguardia, non significa che possano essere imposte condizioni economiche e contrattuali in maniera del tutto unilaterale, seppure mai accettate o regolarmente comunicate e sostiene che, dette condizioni – poste a fondamento quantitativo della pretesa di – proprio perché mai accettate dall’opponente, non avrebbero potuto trovare applicazione, in difetto dell’elemento essenziale per l’obbligazione.
Sostiene che nessun valore hanno le Welcome Letter richiamate da sin dal ricorso per decreto ingiuntivo e presuntivamente inviate prima dell’attivazione delle forniture; osserva, al riguardo, che non ha dato neppure alcuna prova di averle trasmesse.
Evidenzia ancora che le potrebbero al più avere valore di una proposta contrattuale e/o di atto preparatorio, ma non potrebbero mai costituire vincolo negoziale, mancando l’espressione di volontà della parte che la riceve ad obbligarsi a determinate condizioni.
Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale ha rilevato che ‘… l’opponente ha proposto, con l’atto di opposizione, una contestazione generica senza fornire alcun elemento volto a dimostrare che i dati riportati nelle fatture ricevute erano diversi da quelli risultanti dal contatore’.
Sostiene che le fatture/bollette oggetto della pretesa avversaria sono state specificamente contestate dall’appellante, non solo per l’insussistenza stessa della pretesa, ma anche nel loro ammontare mai neppure specificato, mentre, i solleciti di pagamento non avrebbero mai potuto essere presi come presupposto probatorio dell’avversa pretesa atteso che – come già sottolineato in primo grado – di detti solleciti non è stata dimostrata, in alcun modo, la regolare trasmissione e/o notificazione all’appellante.
Ribadisce che ha prodotto esclusivamente solleciti con allegati ‘ Esiti di spedizione ‘ estratti dal sito di i quali, notoriamente, non hanno alcuna efficacia probatoria.
Con il quinto motivo, lamenta il fatto che il Tribunale abbia omesso di pronunciare su specifiche censure in ordine alla illegittimità del ricorso per decreto ingiuntivo: per difetto di prova scritta e inidoneità della documentazione prodotta; per difetto della liquidità e certezza del credito; per assenza di determinazione specifica dei consumi.
Ribadisce quindi che il provvedimento monitorio è stato emesso sulla base di mere fatture/bollette di formazione unilaterale che, notoriamente, in sede d’opposizione, non possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite e dell’accertamento del credito, rappresentando al massimo un mero indizio (cfr. Cassazione, III Sez. civile, Ordinanza n. 17659/2019).
Osserva ancora che, in sede di opposizione, non è stata minimamente né verificata, né valutata, la sussistenza della liquidità e certezza del credito, essendosi il Tribunale affidato semplicemente al giudizio del procedimento monitorio e dando per scontata la sussistenza del carattere della liquidità, solo ed esclusivamente sul presupposto che fosse stato concesso il decreto ingiuntivo.
Rileva ancora che, nel primo grado di giudizio, è stata eccepita (cfr. sub IV dell’opposizione a decreto ingiuntivo) l’assenza di determinazione e rilevazione degli effettivi consumi.
Osserva, al riguardo, che non vi è prova che l’appellante abbia effettivamente ricevuto le fatture in questione, né che le stesse siano state formate sulla scorta di conteggi corretti ed ineccepibili collegati, a loro volta, ai consumi effettivi.
Con il sesto motivo, si duole del fatto che il Tribunale non abbia ammesso la CTU perché ritenuta ‘ esplorativa ‘.
Rileva, invece, che la CTU avrebbe potuto provvedere ad una giusta quantificazione delle somme sulla base dei consumi effettivi e, pertanto, non era affatto esplorativa, dovendosi accertare concretamente non solo le somme unilateralmente imposte da e la loro regolarità, ma altresì la corrispondenza tra i consumi dichiarati e quelli effettivi e reali della società appellante, nonché la correttezza delle somme riportate nelle bollette.
Reitera quindi la richiesta di CTU in questa sede.
Conclude quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, rileva che non spetta al Giudice di primo grado analizzare ogni possibile criterio di collegamento in riferimento alla competenza territoriale del Tribunale adito, trattandosi di un incombente a carico del soggetto che solleva detta eccezione.
Sostiene che il Tribunale di Bologna, correttamente, ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale tenuto conto sia della clausola derogatoria – prevista dell’art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto – e sia dell’applicabilità al caso concreto del combinato disposto degli articoli 1182 c.c. e 20 c.p.c.
Ribadisce che la fornitura di energia elettrica alla società appellante è avvenuta in regime di salvaguardia e pertanto è del tutto legittima l’applicazione della clausola derogatoria, contenuta nell’art. 14 della Condizioni Generali di Contratto.
ha quindi dettagliatamente descritto la disciplina della fornitura in regime di salvaguardia evidenziando, in particolare, che il rapporto contrattuale sorge ex lege e pertanto le clausole contrattuali sono in ogni caso conosciute, o comunque conoscibili con l’uso dell’ordinaria diligenza, accedendo al sito internet di
Infatti, la normativa di settore prevede espressamente l’obbligo, in capo all’esercente la salvaguardia, di pubblicare sul proprio sito le Condizioni Generali di Contratto, proprio al fine di renderne noti i contenuti a favore dei clienti finali.
Da qui la validità ed efficacia della previsione di un foro esclusivo, anche in assenza di specifica sottoscrizione da parte del cliente finale: il controllo effettuato da un soggetto pubblico comporta de plano il bilanciamento ex ante dei diritti e delle esigenze delle parti.
Osserva ancora che nel caso in esame, non è conferente la disciplina di cui all’art. 1341 comma 2 c.c., in quanto non dispone di alcuna autonomia negoziale in merito alla predisposizione del regolamento contrattuale, non potendo sottrarsi alla fornitura e avendo l’obbligo di contrarre.
Pertanto, correttamente, il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la clausola derogatoria prevista dall’art. 14 della Condizioni generali di Contratto.
L’appellante si duole poi anche della violazione e la falsa applicazione degli artt. 1182 del codice civile, 19 e 20 del codice di procedura civile.
Osserva, al riguardo che il Tribunale, correttamente, ha statuito che ‘ il carattere liquido del credito è stato accertato proprio da questo Tribunale quando ha concesso il decreto ingiuntivo che può essere
pronunciato (art. 633 c.p.c.) solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro ‘ (cfr. pag. 3 sent. n. 3081/22).
Si tratta di una pronuncia in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.n.19894/2020 e Cass.S.U.n.17989/2016) secondo la quale ‘ Al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi, quando l’ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero quando, in base ad esso, sia determinato dal Giudice nel decreto ingiuntivo con un semplice calcolo aritmetico ‘.
Il credito azionato con il ricorso monitorio di è, infatti, liquido, determinato in base a criteri stringenti, quali sono i parametri evincibili dalle fatture azionate, motivo per il quale è del tutto errata la censura alla sentenza impugnata mossa da , avente ad oggetto l’asserita errata applicazione del 3° comma dell’art. 1182 c.c. in luogo del 4° comma dell’articolo medesimo. Par
Sul secondo motivo sostiene che non vi è stata alcuna omessa pronuncia, in quanto il Tribunale ha certamente adottato un provvedimento sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’allora .
Osserva poi che l’appellante sostiene la natura di Ente pubblico strumentale degli Enti locali dell’allora e che, pertanto, la competenza territoriale si sarebbe dovuta rinvenire nel Foro di Santa Maria Capua Vetere, dove ha sede l’ufficio di tesoreria del (dell’epoca).
Sostiene che è dato documentale di come il CITL sia stato un Ente Pubblico Economico di diritto privato, con ogni relativa conseguenza.
Sul merito dell’appello, osserva preliminarmente che il non ha fornito alcun sostegno documentale alle proprie deduzioni e, nel presente grado di giudizio, lamenta l’errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure della documentazione fornita da
Ribadisce che non vi è in atti alcuna documentazione che provi l’asserita intervenuta contestazione delle fatture emesse da , regolarmente ricevute dal ; né vi è documentazione che provi l’asserita contestazione della fornitura elettrica.
Per quanto poi riguarda la dichiarazione di non aver ricevuto le e di non aver ricevuto le fatture, osserva che non è in alcun modo credibile tale affermazione, considerato che non si comprenderebbe, altrimenti, la provenienza dell’energia elettrica adoperata dal
Osserva ancora che sono pendenti diversi procedimenti tra le parti sempre per le stesse ragioni.
Sul terzo e quarto motivo rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non ha mai contestato le fatture azionate. Par
Con riferimento poi ai solleciti di pagamento e alle fatture di trasporto, rileva che le relative eccezioni sono state sollevate da soltanto in sede d’appello, mentre nessuna censura era stata avanzata nel precedente grado di giudizio; motivo per il quale devono considerarsi in questa sede inammissibili. Par
In ogni caso, osserva che la documentazione prodotta (solo) da è stata giustamente utilizzata dal Giudice di prime cure nella formazione del proprio libero convincimento.
Con riferimento alle evidenzia che, diversamente da quanto ipotizzato dall’appellante, dette lettere non hanno natura di vincolo giuridico, né alle stesse può o deve essere attribuito valore contrattuale.
Dette missive hanno esclusivamente il compito di portare a conoscenza del cliente finale l’inizio della fornitura in regime di salvaguardia, rapporto contrattuale che si è perfezionato ex lege e il momento in cui i POD di riferimento sono stati assegnati dal SII al fornitore individuato a seguito di gara.
Il Tribunale ha giustamente rilevato come ‘ Del resto i documenti prodotti dall’opposta dimostrano l’intestazione dei punti di prelievo all’opponente e la titolarità degli stessi in capo da ‘; mentre,
nella sentenza impugnata, non sono mai menzionate esplicitamente le e ciò in quanto, correttamente, il Tribunale non ha mai attribuito alle medesime alcun valore contrattuale o natura di vincolo giuridico.
Sul quinto motivo, sull’asserita illegittimità del decreto ingiuntivo oggetto d’opposizione, asseritamente emesso in assenza della necessaria ed idonea prova scritta, osserva che, se la documentazione prodotta in sede monitoria non fosse stata sufficiente per l’emissione del conseguente provvedimento d’ingiunzione, il Giudice competente avrebbe avanzato richiesta d’integrazione documentale (circostanza che non si è verificata) oppure avrebbe rigettato la domanda.
Sulla doglianza relativa all’omessa prova della ricezione delle fatture e di una rilevazione unilaterale dei consumi da parte di , osserva che, in realtà, è stato abbondantemente provato che il ha ricevuto i solleciti di pagamento, nonché numerose diffide e lettera di messa in mora, contenenti numero di fattura, data di emissione e di scadenza.
Sul sesto motivo sostiene che, correttamente, il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU, del tutto esplorativa in difetto di prove.
Conclude quindi per il rigetto dell’appello con il favore delle spese del grado, con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 11.06.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Deve essere confermata la motivazione contenuta in una recente pronuncia di questa Corte (App. Bologna sentenza n. 756/2024, est. Dott. COGNOME), richiamata da parte appellata in sede di comparsa conclusionale, intervenuta in un caso del tutto analogo a quello in esame, che, ai sensi dell’art. 118 disp.att.cpc., si riporta integralmente con riferimento ai coincidenti motivi di appello.
Più in dettaglio, con riferimento ai primi due motivi di appello, che si esaminano congiuntamente perché strettamente connessi, è stato correttamente ivi affermato (pagg.5-7) quanto segue: ‘ Il ha censurato la decisione sia in ordine alla affermata inammissibilità dell’eccezione per mancata contestazione di tutti i possibili fori facoltativi alternativi previsti dall’art. 20 cpc sia in relazione alla sua dichiarata infondatezza, laddove il Tribunale di Bologna ha affermato la propria competenza ex artt. 20 cpc e 1182, 3 co., cc (ossia secondo il cd forum destinatae solutionis da rinvenirsi con riferimento al domicilio del creditore in Imola), trattandosi di decreto ingiuntivo emesso per una somma liquida, perché di ammontare determinato e determinabile sulla base dei dati indicati nelle fatture, sostenendosi a contrario dall’appellante l’illiquidità del credito e la conseguente applicabilità dell’art. 1182, 4^ co., cc. Tuttavia secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero evocata, sia pure a diversi errati fini, anche dalla parte debitrice appellante, ed in particolare Cass. SU Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, deve ribadirsi <> (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016 pag. 9) e che <> (Cfr. ibidem pag. 10). Nella fattispecie de qua il credito è stato azionato e determinato sulla base delle fatture di somministrazione, allegate in uno con il ricorso in monitorio e ciò appare sufficiente per ritenere liquido il credito e, quindi, portable la corrispondente obbligazione con applicazione del combinato disposto dagli artt. 20 cpc e 1182, 3^ co., cc. Questa la statuizione di prime cure ‘Può comunque osservarsi che il decreto ingiuntivo è stato emesso per una somma liquida, il cui ammontare è determinato e determinabile sulla base dei dati indicati nelle fatture prodotte in giudizio da parte opposta, con conseguente applicabilità dell’art. 1182, comma 3, cod. civ.; ne discende che il forum destinatae solutionis va individuato con riferimento al domicilio del creditore e, cioè nella fattispecie, la sede di in Imola, luogo compreso nel circondario di questo Tribunale.’, che parte appellante non ha mai efficacemente contestato, facendo un’applicazione distorta del precipitato giuridico affermato dalla già vista giurisprudenza di legittimità, il cui principio è così massimato > . I presupposti della liquidità ai fini della competenza territoriale, infatti, sono stati accertati dal Giudice di prime cure allo stato degli atti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 38, 4° comma, c.p. c. Non è, infatti, seriamente contestabile, né invero lo è stato, che le fatture poste a base dell’ingiunzione contengono i dati necessari per comprendere il calcolo dell’energia elettrica somministrata e che i costi di essa sono rigidamente determinati su base della Tariffa approvata dall’Autorità e direttamente discendente, nel caso de quo, dalla natura della somministrazione, avvenuta in salvaguardia, ossia sulla base dell’aggiudicazione del servizio in base a gara ad evidenza pubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07. È, infatti, rimasta priva di contestazione l’affermazione di in base alla quale .
Ne consegue che la caratteristica delle fatture commerciali rilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale, si rinviene nella possibilità di desumere dalle stesse un credito liquido, accertato in base a parametri evincibili dai documenti in argomento. Tali parametri (tariffe stabilite per la somministrazione – in questo caso – di energia elettrica, unitamente ai dati di consumo per tempistiche e quantità) consentono di determinare il credito azionato tramite un calcolo aritmetico, che non necessita di accertamenti ulteriori – convenzionali o giudiziali ‘.
Sul terzo motivo di appello, è stato correttamente ivi affermato (pag. 8 e 9) quanto segue ‘ La censura è per parte inammissibile e per parte irricevibile ed infondata.
È irricevibile ed infondata laddove pretestuosamente fa trasparire ancora una lamentela in buona sostanza di nullità del rapporto di somministrazione per la mancanza di un contratto scritto tra le parti e per il mancato invio di una corretta lettera di cd Welcome Letter, tralasciando di considerare quanto affermato in motivazione nelle pagg. 10 ed 11 a proposito dei POD trasferiti alla Regione Campania. La sentenza di prime cure resta indifferente a questa censura, avendo correttamente affermato come la
somministrazione sia avvenuta attraverso il cd ‘…servizio di salvaguardia istituito dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2007, …………. normativamente previsto per tutte le imprese e gli enti pubblici rimasti privi di fornitore sul mercato libero dell’energia e intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Come è noto, l’RAGIONE_SOCIALE svolge periodicamente la procedura concorsuale per l’individuazione, nelle varie aree territoriali (10), degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 125/07 e della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 337/07.’, affermando come non sia contestata la natura del rapporto, avente fonte legale e non convenzionale, da qui l’assenza di un vero e proprio contratto civilisticamente inteso e la regolamentazione del rapporto sulla base di condizioni economiche e prezzi, stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Da qui la conseguenza che per il periodo in questione, anch’esso non oggetto di contestazione, quale aggiudicataria del servizio di salvaguardia per la Regione Campania, correttamente ha provveduto alla somministrazione di energia elettrica ai POD riferibili al , avendo ricevuto dal SII (Sistema Informativa Integrato) indicazioni di provvedere alla somministrazione (doc. n. 6) ed avendo provveduto ad inviare la (doc. n. 5.1.) ‘.
Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato per le seguenti ragioni.
Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non ha mai contestato di avere ricevuto le fatture azionate né i solleciti di pagamento e pertanto, detto motivo contiene eccezioni nuove e inammissibili nel presente grado di giudizio ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Par
In ogni caso si tratta di un motivo non fondato, in quanto il Giudice di prime cure nella formazione del proprio libero convincimento, ha tenuto conto della documentazione prodotta (solo) da
Il Tribunale ha giustamente rilevato come ‘ Del resto i documenti prodotti dall’opposta dimostrano l’intestazione dei punti di prelievo all’opponente e la titolarità degli stessi in capo da ‘.
Si osserva poi che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, dalla lettura della sentenza non emerge, in nessuna parte, che il Giudice di prime cure abbia attribuito alle alcun valore contrattuale o natura di vincolo giuridico.
Non è fondato il quinto motivo per le seguenti ragioni.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il decreto ingiuntivo oggetto d’opposizione è stato certamente emesso sulla base della prova scritta costituita dalle fatture azionate e non onorate e ciò trova conferma nel fatto che, proprio tenuto conto di tali documenti, il Tribunale ha correttamente emesso il decreto ingiuntivo (opposto in questa sede).
Da dette fatture, poi, emerge che il credito azionato ha certamente i requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità richiesti dalla legge, mentre, dalla documentazione prodotta (docc.2.2.6 e 2.2.7 fasc. I grado , risulta che il ha ricevuto i solleciti di pagamento, nonché diffide e lettere di messa in mora, contenenti numero di fattura, data di emissione e di scadenza.
Non è infine fondato il sesto motivo con riferimento alla mancata ammissione della CTU, in ragione del fatto che l’appellante con l’atto di opposizione, ha avanzato contestazioni del tutto generiche, senza fornire alcun elemento diretto a dimostrare che i dati riportati nelle fatture ricevute fossero diversi da quelli risultanti dal contatore.
A tale riguardo si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza ( ex plurimis Cass.n.297/2020), ‘ In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta
all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite ‘ .
Ebbene, applicando tali principi nel caso di specie non risulta che ha mai contestato il malfunzionamento del contatore e quindi la spettanza degli importi addebitatigli nelle relative fatture. Par
Proprio per tale motivo è stata correttamente respinta la richiesta di CTU in quanto del tutto esplorativa (e per le medesime ragioni, si rigetta detta istanza reiterata in questa sede).
Si osserva infine che non sussistono i presupposti della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Difatti secondo la giurisprudenza (Cass.n.6675/2015; Cass.n.15629/2010; Corte Appello Napoli n.679/2020) affinché la parte soccombente sia condannabile per ‘ lite temeraria ‘, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti nel corso del giudizio tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate.
Nel caso in esame, indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi proposta dall’appellante, si è trattato comunque di una questione interpretativa delle norme applicabili alla fattispecie in esame, che esclude la possibilità di ravvisare, in maniera evidente, i presupposti della mala fede o colpa grave richiesti dall’art. 96 c.p.c.
Per tali motivi l’appello deve essere rigettato con integrale conferma dell’impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell’appellante e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità della controversia, dell’attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante, dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
– rigetta l’appello
– condanna (già ) a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 8.469,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante, dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice NOME COGNOME dott. NOME COGNOME