Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31966 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto d’ufficio da
Tribunale di Avellino con ordinanza 27.5.2025, pronunciata nel procedimento unitario ivi iscritto al n. 70/2025 R.G., avente ad oggetto i ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale
proposti da
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di AVV_NOTAIO e da
RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, nonché il ricorso di quest’ultima ex art. 44 c.c.i.i. (d.lgs. n. 14 del 2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) per essere ammessa a uno strumento di regolazione della crisi o insolvenza alternativo rispetto alla liquidazione giudiziale;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di AVV_NOTAIO;
letta la memoria depositata da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si sono rimessi all’apprezzamento d i questa Corte di Cassazione per lo scioglimento del conflitto di competenza;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che Tribunale di Avellino ha chiesto d’ufficio , ai sensi dell’art. 45 c.p.c., il regolamento della competenza territoriale inderogabile, dopo che il Tribunale di AVV_NOTAIO -ove è ubicata la sede legale di RAGIONE_SOCIALE -si era dichiarato incompetente a decidere sia sul le istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale, sia sulla contrapposta domanda prenotativa per l’ ammissione a uno strumento di regolazione della crisi, ritenendo che il «centro degli interessi principali» della società si trovasse, appunto, nella città di Avellino;
ritenuto che « la presunzione ‘iuris tantum’ di coincidenza tra sede legale dell ‘impresa e sede principale dell’impresa ossia il luogo in cui si svolge l’attività di direzione, organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi (Cass. 19343/2016), ovvero l’attività liquidatoria ove la società debitrice sia stata posta in liquidazione (Cass. 18535/2004) -può essere superata solo a fronte di prove univoche, idonee a dimostrare che il centro direzionale dell ‘ attività dell ‘ impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio » (così Cass. n. 11202/2025, che cita, altresì, conformi: Cass. nn. 34482/2022, 16116/2019, 6886/2012);
ritenuto che il Tribunale di Avellino ha posto in evidenza taluni indici che confortano, anche sul piano dell’accertamento in concreto, la presunzione normativa di corrispondenza tra sede legale e «luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi» (art. 2, lett. m , c.c.i.i.), ovverosia: lo svolgimento a AVV_NOTAIO delle riunioni delle assemblee per l’approvazione dei bilanci sociali; l’ubicazione in quella città del domicilio di almeno uno dei soci e dell’amministratore (ora liquidatore) della società (mentre nessun socio risulta domiciliato ad Avellino); l’assunzione davanti ad un AVV_NOTAIO della determina ai sensi del l’art. 120 -bis c.c.i.i. per l’ accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell ‘ insolvenza;
considera to che l’ordinanza con cui il Tribunale di AVV_NOTAIO ha dichiarato la propria incompetenza fa leva soprattutto sulla non contestazione dei fatti allegati dalla debitrice, con esplicito richiamo de l principio sancito nell’art. 115, comma 1, c.p.c. ;
ritenuto, peraltro, che il principio di non contestazione non può trovare applicazione al fine di risolvere una questione processuale che non è rimessa alla volontà delle parti, trattandosi di competenza territoriale inderogabile, come reso evidente dalla stessa prevista possibilità di sollevare d’ufficio il conflitto negativo o positivo tra diverse autorità giudiziarie (artt. 29, comma 2, e 30, comma 2, c.c.i.i.);
ritenuto, pertanto, che il giudice adito ha il potere-dovere di accertare in concreto i fatti che fondano o negano la sua competenza territoriale inderogabile, non potendosi limitare a considerare «fatti pacifici» quelli allegati da una parte, soltanto perché non esplicitamente contestati dalle controparti;
ritenuto che altrettanto improprio è il richiamo, nell’ordinanza del Tribunale di AVV_NOTAIO, all e disposizioni generali
sulla distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) , posto che nella materia qui in esame deve trovare applicazione la norma speciale (presunzione legale relativa) della coincidenza, fino a prova contraria, tra sede legale e centro degli interessi principali del debitore (art. 27, comma 3, lett. c , c.c.i.i.);
ritenuto, in definitiva, che competente a decidere sulle domande presentate da e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, come sopra specificate, è il Tribunale di AVV_NOTAIO, dal che consegue l’accoglimento del ricorso, senza alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio;
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la competenza del Tribunale di AVV_NOTAIO , davanti al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME