Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per regolamento necessario di competenza, iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio ( RAGIONE_SOCIALE ) elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME;
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
– intimati –
avverso l ‘ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA pubblicata in data 27/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024 dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato il 2 novembre 2023 innanzi al Tribunale di Roma, RAGIONE_SOCIALE propose domanda di concordato preventivo con cui -oltre ad invocare la concessione di un congruo termine per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, CCII -richiese anche l’adozione di “… ogni e più ampia misura cautelare e/o protettiva che si rendesse necessaria per inibire condotte che potrebbero risultare ostative al buon esito del progetto e atta ad assicurare, seppure provvisoriamente, l’attuazione delle sentenze di omologazione …”.
1.1. Con provvedimento del 22 novembre 2023, il giudice delegato dell’adito tribunale rilevata la pendenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale proposte dalla società RAGIONE_SOCIALE e da n. 36 ex dipendenti in data successiva (6 e 19 novembre 2023) al deposito del ricorso suddetto -accolse l’istanza di misure protettive presentata dall’odierna ricorrente e, per l’effetto: a ) confermò che, « dalla data della pubblicazione del ricorso ex artt. 40 e 44 CCII nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo
patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa » e che, « dalla stessa data, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata ‘; b ) stabilì « la durata di tali misure in giorni sessanta (60) dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese ».
1.2. Con altro decreto reso in pari data, poi, il medesimo tribunale, in composizione collegiale, -ritenuta la propria competenza « a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma », -assegnò il termine fino al 2 gennaio 2024 « ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’art. 64 -bis CCII, con la documentazione di cui all’art. 39, comma 1, » e nominò il Commissario giudiziale.
1.3. Successivamente, con decreto del 18 dicembre 2023, lo stesso giudice -« rilevato che, in data 14.12.2023, la debitrice ha depositato il piano e la proposta di concordato preventivo, corredata da documentazione; rilevato che consta che la società debitrice ricorrente si sia iscritta nel registro imprese di Roma in data 24.10.2023, dopo essersi cancellata dal Registro delle Imprese di RAGIONE_SOCIALE » -dispose la convocazione dinanzi a sé delle parti all’udienza del 21 dicembre 2023 per la declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo e di incompetenza per territorio del tribunale nonché per la revoca delle misure protettive. Quindi -all’esito della predetta udienza con ordinanza del 27 dicembre 2023, dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 28 CCII e, per l’effetto, dispose la trasmissione degli atti a quest’ultimo.
1.3.1. Per quanto qui di interesse, il giudice capitolino, « rilevato che, nel caso di specie, , la debitrice ricorrente ha trasferito la propria sede legale da RAGIONE_SOCIALE a Roma circa due settimane prima del deposito del primo ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; rilevato che non risulta che nell’ann o antecedente al deposito delle domande di apertura della liquidazione giudiziale il centro direzionale dell’attività dell’impresa debitrice fosse ubicato nella città di Roma e che, dunque, la sede legale senese avesse carattere solo formale o fittizio. A tal fine non ha rilievo dirimente la circostanza che l’amministratore unico della società risieda (e risiedesse nell’anno antecedente al deposito della domanda) a Roma; invero, la debitrice avrebbe dovuto dimostrare che nella Capitale e non a RAGIONE_SOCIALE sono stati compiuti gli atti di amministrazione della società ».
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato a due motivi, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato e la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma a conoscere della predetta controversia.
2.1. Le parti destinatarie della notifica di detto ricorso sono rimaste solo intimate.
2.2. La Procura AVV_NOTAIO presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., degli artt. 27 e 28 CCII ». Si assume che, nonostante il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 28 CCII, « si ritiene che la stessa dovrebbe essere interpretata in modo da riflettere le condizioni attuali e operative della società debitrice. In particolare, la lettera e lo spirito dell’articolo 28 CCII dovrebbero essere necessariamente applicati tenendo conto dell’evoluzione della posizione societaria e non solo della sua storicità. In tal senso è evidente che, a prescindere dal tenore letterale della disposizione richiamata, la modifica della sede legale – e con essa il centro
degli interessi principali della debitrice – dovrebbe essere considerata come elemento determinante per la determinazione della competenza territoriale a prescindere dalla circostanza che la stessa sia stata modificata nell’anno antecedente la presentazione della domanda. La modifica della sede legale e il conseguente spostamento del centro di interessi, del resto, non consistono in un mero formalismo, ma rappresentano un cambiamento sostanziale che può avere implicazioni significative sulle operazioni aziendali. La sede legale è il riflesso delle attività effettive di un’impresa; il suo trasferimento è indice di una mutazione nelle dinamiche operative e strategiche della società. In tale prospettiva, un’interpretazione eccessivamente rigida e formalista della disposizione di cui all’art. 28 CCII risulterebbe in evidente contrasto con il principio di ragionevolezza. Il luogo dove il debitore svolge la maggior parte delle sue attività economiche e operat ive, d’altra parte, deve essere considerato preminente ai fini della determinazione della competenza territoriale »;
II) « Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., degli artt. 9, 161, comma 1, e 182ter , comma 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), 38 c.p.c. e 111 Cost. ». Muovendo dal presupposto che, come chiarito dalla giurisprudenza, il potere di sollevare d’ufficio la questione di competenza territoriale in ambito concordatario è temporalmente legato al momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi necessari per la relativa valutazione, si sostiene che, « Tuttavia, qualora (come riteniamo sia avvenuto nella specie) con il ricorso prenotativo siano stati già forniti elementi sufficienti a valutare la corretta individuazione del foro adito, il Tribunale sarebbe tenuto a pronunciarsi sul punto (come, in effetti, è avvenuto nel caso di specie), senza che tale decisione possa essere successivamente ritrattata in assenza di elementi di novità ». Assume la ricorrente che: i ) l’art. 38, comma 3, cod. proc. civ. deve essere adattata allo speciale procedimento ex art. 161, comma 6, l.fall.; ii ) superata ormai da tempo l’impostazione secondo la quale l’art. 38 cod. proc. civ. non troverebbe applicazione nei procedimenti camerali (e quindi anche in quello ai sensi
dell’art. 161 l.fall.), la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di formulare l’eccezione di incompetenza nella prima udienza di trattazione sarebbe applicabile anche alle controversie in materia fallimentare vertendo questa sulla tutela giurisdizionale dei diritti; iii ) adattando tali principi alla materia del concordato preventivo, che non conosce analoga udienza ed in cui il contraddittorio con i creditori è differito al momento dell’adunanza ex artt. 174-175 l.fall., nel rispetto dei principi di rango costituzionale del contraddittorio ma anche della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale, deve ritenersi che il giudice debba compiere tale valutazione non appena in possesso di tutti gli elementi a tal fine neces sari. Orbene, nell’ambito della fattispecie in esame – per precipua scelta difensiva – con il ricorso ex art. 44 CCII la ricorrente aveva fornito al tribunale tutti gli elementi utili per consentire una valutazione piena in ordine alla competenza territoriale. « Tanto ciò è vero che, – come chiarito nelle premesse di fatto con decreto del 22.11.2023 , il Tribunale non solo dava atto della propria valutazione precisando espressamente di avere competenza ‘…a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma…’, ma assumeva provvedimenti di natura cautelare al fine di garantire all’Istante di procedere con l’esecuzione del Piano Concordatario »; iv ) medio tempore , erano pervenute all’attenzione del Tribunale di Roma circa quaranta istanze di liquidazione giudiziale avanzate da altrettanti creditori e, per ognuna di esse, il medesimo tribunale aveva confermato la propria competenza rinviando per tutte per l’esame d ei presupposti di apertura della liquidazione giudiziale alla data del 31 gennaio 2024. Solo successivamente al deposito, da parte di RAGIONE_SOCIALE del piano e della proposta di concordato preventivo, viceversa, il giudice adito si era avveduto della circostanza che il mutamento della sede (e conseguentemente del centro di interessi) della prima era avvenuto nell’anno precedente la presentazione della domanda. « Non vi è dubbio, dunque, che: a) già al momento dell’adozione delle misure di prevenzione e della
determinazione della propria competenza, il Tribunale adito fosse già ampiamente in possesso e a conoscenza di tutti gli elementi poi posti in un secondo momento alla base della propria decisione di incompetenza; b) nessun elemento di valutazione ulteriore in ordine alla ubicazione del centro di interessi della Società poteva dunque giustificare un riesame del pregresso giudizio positivo sulla competenza territoriale del tribunale adito; c) il Tribunale non ha posto alla base della sua decisione in ordine alla propria incompetenza territoriale elementi acquisiti successivamente. Di qui l’erroneità dell’ordinanza gravata , atteso che il Tribunale disponeva fin dal momento del deposito del concordato prenotativo di tutti gli elementi necessari per la valutazione della questione di competenza territoriale, con conseguente insussistenza delle condizioni derogatorie di cui al disposto dell’art. 38 c.p.c. ».
RITENUTO CHE
La questione complessivamente posta dal secondo motivo di ricorso, stante l’assenza di specifici precedenti di legittimità (posto che la pronuncia resa da Cass. n. 3239 del 2023 è stata resa con riguardo alla disciplina del concordato preventivo anteriore a quella, qui, invece, applicabile ratione temporis, del d.lgs. n. 14 del 2019, recante il cd. Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza ) e la sua particolare rilevanza nomofilattica, rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi del combinato disposto degli art. 380ter (come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis) e 380bis .1 cod. proc. civ.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, contestualmente disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile