Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12602 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12602 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul procedimento iscritto al n. 17652/2024 R.G. per regolamento di competenza d’ufficio, nel giudizio tra :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-attrice –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-convenuta- sollevato con ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 66/2024 depositata il 17/07/2024,
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, Sez.Spec. in materia di Impresa, con decreto n. cronol. 3265/2024 e ordinanza pubblicati il 17/7/2024, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza.
RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione del novembre 2021, ha proposto, dinanzi al Tribunale di Salerno, opposizione ex art.645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale il 19/7/2021, con il quale si era ingiunto alla suddetta società di pagare alla RAGIONE_SOCIALE l’importo di € 51.832.145,70, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a fronte dell’inadempimento di un’obbligazione restitutoria assunta con un contratto di finanziamento inter partes del 22/6/2015. L’opponente proponeva, in via riconvenzionale, domanda volta all’accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra essa e la RAGIONE_SOCIALE avente quale scopo l’esercizio congiunto di attività imprenditoriale, cosicché le somme versate da RAGIONE_SOCIALE integravano semplici conferimenti con conseguente inesistenza del credito, postulando la competenza, sull’intera causa, del Tribunale di Napoli, Sez. Spec. in materia di Impresa; in via subordinata, la Teda deduceva, chiedendone in via riconvenzionale l’accertamento, che il rapporto integrava un contratto di dominio o di controllo, con conseguente inesigibilità della pretesa restitutoria, ex art.2497-quinquies e 2497septies c.c., stante la postergazione del credito, l’illegittimità della risoluzione contrattuale e l’inoperatività della decadenza dal beneficio del termine e, in via ulteriormente subordinata, eccepiva la nullità del contatto di finanziamento sia per violazione dell’art.132 d.lgs. 385/1993 sia per violazione del tasso -soglia di cui alla l.108/1996.
J.C. chiedeva rigettarsi l’eccezione di incompetenza, anche in ragione della competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto in sede dell’opposizione a decreto ingiuntivo .
Il Tribunale di Salerno, con sentenza parziale n. 4184 del 4/10/2023, disponeva (pag.4 motivazione) la separazione dalle altre della domanda riconvenzionale dell’opponente « volta ad accertare l’esistenza di una società di fatto tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » e dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda suddetta, in favore del Tribunale di Napoli, Sez. Spec. in materia di Impresa, vertendosi in tema di rapporti societari, ex art.3 d.lgs. 168/2003, con termine alle parti per la riassunzione della causa.
Avverso detta pronuncia, la Teda proponeva nell’ottobre 2023 ricorso per regolamento necessario di competenza, censurando la sentenza laddove il Tribunale non aveva integralmente accolto l’eccezione dell’opponente, declinando la propria competenza anche sull’intera controversia (anzitutto, sulla domanda di opposizione al decreto ingiuntivo e di accertamento dell’inesistenza del credito) e non soltanto « sulla domanda riconvenzionale »; ad avviso della società Teda, l’intera controversia, e non la sola domanda di accertamento dell’esistenza di una società di fatto, avrebbe dovuto essere devoluta alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, a mente del quale « le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ». Quindi si concludeva nel senso che « tutte le domande oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo » dovessero essere trasferite al Tribunale di Napoli (pag. 7 del ricorso per regolamento di competenza di Teda).
Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 24/1/24, COGNOME riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, con riferimento
a tutte le proprie domande riconvenzionali (non solo quella relativa alla pretesa sussistenza della società di fatto, ma anche le domande subordinate ex art. 2497-quinquies c.c. e di nullità del finanziamento), chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del proprio ricorso per regolamento di competenza.
L’opposta NOME si costituiva aderendo alla richiesta di sospensione del giudizio e nel merito reiterava le domande già formulate.
Il giudice istruttore del Tribunale per le Imprese, all’udienza del 9/7/24, sottoponeva alle parti la questione, rilevata d’ufficio, di incompetenza per materia del Tribunale di Napoli, Sez. Spec., anche sulla domanda riconvenzionale, e la causa, avendo le parti rinunciato ai termini ex art.190 c.p.c., veniva riservata in decisione, senza disporsi la sospensione del giudizio (in attesa della definizione del regolamento necessario di competenza).
Quindi il Tribunale di Napoli, con decreto n. cronol. 3265/2024 e ordinanza pubblicati il 17/7/2024, ha sospeso il giudizio e ha sollevato d’ufficio esso stesso un regolamento di competenza, rilevando che la domanda di accertamento di un rapporto di società di fatto tra le parti, unica causa rimessa dal Tribunale di Salerno davanti al Tribunale di Napoli, non rientrava nella competenza per materia della Sezione specializzata, che riguardava esclusivamente i rapporti societari relativamente alle società di capitali e non anche alle società di persone, quale quella in nome collettivo irregolare in cui rientrava la società di fatto.
Nelle more di tale giudizio, questa Corte con ordinanza, Sez.3, n. 25146 del 19/9/2024, ha respinto il regolamento all’epoca sollevato da Teda e dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno « in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo » dopo avere ribadito che « il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza
immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi ».
In virtù della predetta ordinanza di questa Corte, con atto in data 14 novembre 2024, JC ha riassunto il giudizio r.g.n. 8963/2021 avanti al Tribunale di Salerno e il giudice ha fissato l’ udienza al 21 marzo 2025; Teda si è costituita nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Salerno, riproponendo tra l’altro, in via riconvenzionale, le domande concernenti (i) la pretesa nullità del contratto di finanziamento per asserita violazione dell’art. 132 TUB e, in subordine, (ii) la pretesa nullità del medesimo nella parte in cui sarebbero stati pattuiti interessi usurari (vedasi memoria JC del 21 marzo 2025).
Il P.G. ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del regolamento d’ufficio e declaratoria della competenza del Tribunale di Salerno a decidere sulla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente RAGIONE_SOCIALE di accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra essa e la RAGIONE_SOCIALE
Hanno depositato memorie difensive distinte, ex art.47 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quest’ ultima anche con deposito successivo degli allegati, in quanto il primo deposito risultava illeggibile).
NOME ha depositato memoria, in vista dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento d’ufficio di competenza va accolto.
2.1. La COGNOME, che in precedenza aveva proposto regolamento necessario di competenza avverso la sentenza parziale del
Tribunale di Salerno nella (sola) parte in cui il Tribunale ha affermato la propria competenza a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo (ricorso definito da questa Corte con ordinanza n. 25146/2024, di rigetto del ricorso), ha eccepito l’inammissibilità del regolamento d’ufficio proposto dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, per sentir dichiarare la competenza (già declinata) del Tribunale di Salerno a decidere (anche) della domanda di accertamento della società di fatto.
Ad avviso di COGNOME, infatti, nella specie « non sussistono ragioni di competenza per materia e/o di territorio inderogabile che legittimerebbero la decisione del giudice a quo » (cfr. pag. 6 della memoria), in quanto la questione circa il riparto tra sezione ordinaria e sezione specializzata, laddove si tratti di uffici giudiziari diversi, involge solo una competenza territoriale, e neppure si pone, in relazione alle domande riconvenzionali proposte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da COGNOME in relazione all’ambito della competenza inderogabile ai sensi dell’art.28 c.p.c., poiché si tratta di domande che non presuppongono la partecipazione necessaria del pubblico ministero, non rientrano nelle procedure di esecuzione forzata e relative opposizioni, non rientrano nel foro della pubblica amministrazione ex art.25 c.p.c., né comportano l’applicazione dei criteri di competenza inderogabile dettati per i procedimenti cautelari, possessori o da trattare in camera di consiglio.
Si deduce poi che, tra le domande riconvenzionali proposte, vi era anche quella di accertamento della « eterodirezione » esercitata da JC RAGIONE_SOCIALE , ai sensi degli artt.2359, comma 1, n. 3, e 2497 septies c.c., domanda espressamente non menzionata dal Tribunale di Salerno nell’ordinanza di parziale declinatoria della competenza, ma che comunque, non concernendo la cognizione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo sull’accertamento del credito azionato da RAGIONE_SOCIALE in via monitoria, rientra nell’ambito di
applicazione dell’art.3, comma 3, d.lgs. 168/2003, che disciplina la competenza funzionale per le cause connesse del Tribunale in materia di Impresa.
2.2. L’eccezione è infondata.
Poiché, infatti, nella fattispecie la Sezione specializzata in materia di impresa è istituita presso un ufficio giudiziario diverso da quello che per primo ha declinato la propria competenza, viene in considerazione un rapporto rientrante nell’ambito della competenza in senso proprio, con conseguente esperibilità dello strumento di cui all’art. 45 c.p.c., non ammissibile, invece, in funzione del regolamento della ripartizione degli affari interni al singolo ufficio giudiziario, in cui si iscriverebbe il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa nell’ipotesi in cui entrambe le sezioni facessero parte del medesimo ufficio (Cass., Sez. Un., n. 19882 del 2019).
Il Tribunale di Napoli debitamente ha, dunque, posto a fondamento del conflitto negativo di competenza l’inosservanza, da parte del giudice a quo , di un criterio di determinazione della competenza per ragioni di materia, in conformità alla regola per cui l’esperibilità del regolamento d’ufficio postula che il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.
1. L’opposta RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Napoli, in ragione della precedente proposizione del regolamento necessario di competenza proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che,
nel declinare la propria competenza a decidere sulla domanda (riconvenzionale) di accertamento della società di fatto, aveva affermato viceversa la propria competenza a decidere l’opposizione a decreto ingiuntivo.
A fondamento dell’eccezione si richiama Cass. n. 3053 del 1983, secondo cui « La proposizione del ricorso per regolamento di competenza, avverso la sentenza che abbia dichiarato l’incompetenza del giudice adito indicando come competente altro giudice, con la conseguente sospensione ‘ex lege’ del relativo procedimento a norma dell’art. 48 cod. proc. civ., non consente al giudice ‘ad quem’, davanti al quale, nonostante detta sospensione, sia stata successivamente riassunta la causa, di richiedere d’ufficio il regolamento, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., in quanto il precedente esperimento del regolamento ad istanza di parte, con gli effetti sospensivi indicati, osta alla configurabilità di un conflitto di competenza riconducibile nella previsione del citato art. 45 cod. proc. civ.».
3.2. L’eccezione è infondata.
Secondo JC il presente regolamento risulta improcedibile in quanto proposto allorché era ancora pendente il precedente regolamento di competenza sollevato con ricorso di Teda.
Tuttavia, nelle more della proposizione del presente regolamento d’ufficio, questa Corte ha deciso (su conforme parere del PG) il regolamento necessario proposto dalla Teda, rigettandolo e così confermando la decisione del Tribunale di Salerno che aveva affermato la propria competenza a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo e sulle domande diverse dalla riconvenzionale vertente sull’accertamento della società di fatto tra le parti (cfr. ord. n. 25146 del 2024).
La sospensione ex lege è venuta, dunque, meno.
La sospensione ex lege del processo ha riguardato poi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche la domanda
riconvenzionale di accertamento della società di fatto, domanda (separata) rispetto alla quale il processo è regolarmente proseguito, con conseguente piena ammissibilità del regolamento d’ufficio successivamente proposto dal Tribunale di Napoli.
Ancora va rilevato, sul piano processuale, che il regolamento di competenza d’ufficio è stato tempestivamente sollevato prima della maturazione della barriera preclusiva di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c.
La preclusione in parola trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio proposto ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività compiute all’interno di quell’udienza.
Il che nella specie è avvenuto, avendo il Tribunale di Napoli, alla prima udienza, sollevato d’ufficio la questione relativa all’incompetenza per materia del Tribunale adito in riassunzione sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra le società parti del contratto di finanziamento.
Nel merito, il regolamento d’ufficio è fondato.
Il D. Lgs. 168/2003 prevede che le Sezioni specializzate in materia di impresa siano esclusivamente competenti in relazione ad alcune categorie di controversie, « fra cui le più importanti sono le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale, le controversie che riguardano le società di capitali, le controversie relative ad appalti pubblici sottoposti alla disciplina comunitaria » (memoria JC).
In effetti, l’art. 3, comma 2, D. Lgs. 168/2003 limita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle imprese cooperative, alle mutue
assicuratrici, alle società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, alle società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, « ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento », laddove le cause e i procedimenti vertano su rapporti societari, su negozi aventi ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, su
Conformemente a quanto ritiene il Tribunale di Napoli, deve, infatti, ribadirsi che il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, limita la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative, circostanza non sussistente nel caso di specie (ex multis , Cass. n. 6054 del 2023; Cass. n. 33024 del 2023).
Quanto alle società di fatto esercenti attività commerciale (ossia la fattispecie in cui Teda inquadra il caso), è pacifico che con riferimento ad esse si applichino le disposizioni che disciplinano le società in nome collettivo c.d. irregolari (Cass. civ., sez. lavoro, ord., 1° agosto 2019, n. 20793 e Cass. civ., sez. lavoro, 11 giugno
2010, n. 14084), sicché le controversie ad esse inerenti non sono devolute alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa (Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2024, n. 18849; Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n. 33024).
Pertanto, la competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli va esclusa proprio in virtù della disposizione invocata dal Tribunale di Salerno in quanto al Tribunale delle imprese e’ stata rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale concernente la richiesta di accertamento dell’esistenza di una societa’ di fatto.
5. Quanto alla domanda subordinata di Teda riguardante la pretesa sussistenza di un contratto ex art. 2497septies (coordinamento tra società di capitali) c.c. o quinquies (finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento) c.c. (« In via subordinata: Accertare che il rapporto negoziale intercorso sostanzia ‘contratto di dominio’ anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 -quinquies c.c. e che, per l’effetto: (i) tutti i crediti reclamati da JC sono postergati al soddisfacimento delle ragioni degli ulteriori creditori di COGNOME; e (ii) la risoluzione del contratto invocata da RAGIONE_SOCIALE è illegittima e inefficace »), il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza con cui è stato sollevato il presente regolamento, ha ritenuto che detta domanda non sia stata devoluta alla sua cognizione, avendo la declinatoria di competenza riguardato esclusivamente la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa società di fatto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. In effetti sulla competenza del Tribunale di Salerno per il giudizio di domande diverse dall’accertamento di una società di fatto si deve ritenere che sia opposizione a decreto ingiuntivo e per le calato il giudicato.
Si deve ricordare, per quanto emerge dagli atti, che, in data 22 giugno 2015, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano stipulato un contratto di finanziamento disciplinato dalla legge lussemburghese, successivamente modificato in data 1° giugno 2016. Ai sensi del
suddetto contratto, JC si è impegnata a finanziare COGNOME, fornendole di volta in volta le risorse necessarie per l’acquisto di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione italiana da imprese operanti nel mercato della sanità. JC, in adempimento alla propria obbligazione contrattuale, ha versato a COGNOME un importo pari a Euro 55.380.000,00. Teda, lato suo, si è impegnata a rimborsare a JC il finanziamento in linea capitale e a corrisponderle le commissioni e gli interessi contrattualmente pattuiti. Non avendo NOME adempiuto, secondo la creditrice, alle obbligazioni contrattuali, essendosi rifiutata di provvedere alla restituzione del capitale finanziato, JC dopo una lettera di diffida aveva agito per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo per il pagamento da parte di Teda dell’importo certo, liquido ed esigibile di Euro 51.832.145,70, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo .
L’opponente COGNOME con atto di citazione del 2021, contestando la domanda azionata in via monitoria svolgeva tre domande riconvenzionali, in via subordinata tra loro, chiedendo accertarsi: a) l’esistenza di una società di fatto, con la conseguente impossibilità, ex art.2626 c.c., di restituzione ai soci dei conferimenti prima del procedimento di liquidazione; b) l’essere il rapporto tra le parti riconducibile, ove non ricondotto allo schema della società di fatto, ad un contratto di dominio « assoluto esercitato da RAGIONE_SOCIALE su RAGIONE_SOCIALE », con conseguente applicazione dell’art.2497 septies c.c. e postergazione, ex art.2467 c.c., del credito da restituzione di finanziamenti dei soci e sua non esigibilità; c) la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell’at.132 TUB e della legge n- 108/1996, in materia di usura.
Orbene il Tribunale di Napoli ha rilevato che la sentenza parziale del Tribunale di Salerno rimetteva al Tribunale di Napoli Sez.Spec. Impresa la sola domanda riconvenzionale, svolta sub a) delle conclusioni, relativa all’accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Viceversa, Teda afferma che tutte le domande (riconvenzionali) subordinate dalla stessa promosse siano state devolute alla cognizione del Tribunale di Napoli (ivi comprese quelle per nullità, che tuttavia, come già anticipato, ha contraddittoriamente riproposto nel giudizio di Salerno, oltre che in quello di Napoli) e che quella, subordinata, inerente la pretesa postergazione ex art. 2497quinquies c.c. sia sufficiente a fondare la competenza della Sezione Specializzata.
Il Procuratore generale, invece, non si è pronunciato su questi profili.
JC chiede che questa Corte definisca l’esatto perimetro delle domande devolute alla cognizione del Tribunale di Napoli, « onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia’, cfr., a mero titolo esemplificativo, Cass., 33024/2023, cit.; Cass., 27 novembre 2014, n. 25232; Cass., 23 maggio 2012, n. 8183 ».
Nei precedenti richiamati, questa Corte ha, in effetti, affermato che « in sede di regolamento di competenza, poich é il relativo giudizio è giudizio sulla questione di competenza nei suoi aspetti statici e dinamici, la Corte di cassazione procede all’esame della questione, senza essere vincolata ai motivi sui quali si fonda l’istanza di regolamento e conduce tale esame anche procedendo all’apprezzamento dell’osservanza delle regole c.d. dinamiche disciplinatrici della proposizione della questione di competenza, al fine di acclarare se esse siano state osservate » (Cass. 33024/2023 cit.). Questa Corte, dovendo individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, dispone di poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, « in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata n é
dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza » (cos ì , Cass. sez. un. n. 14569 del 2002; Cass. 25232/2014).
E il principio è operante anche in caso di regolamento d’ufficio di competenza (Cass. 2770/1986: « I poteri di indagine e di decisione della Corte di Cassazione – in Sede di regolamento di Competenza, sia richiesto d’ufficio che promosso ad istanza di parte -si estendono, al di là della prospettazione del giudice o delle parti richiedenti, ad ogni possibile titolo di Competenza, poiché la sentenza di regolamento deve precludere ogni ulteriore questione sulla Competenza, anche sotto profili diversi da quelli espressamente dedotti»; Cass. 96/1996; Cass. 15367/2000; Cass. 14558/2002; Cass. 2591/2006; Cass. 25232/2014; Cass. 17312/2018).
Occorre tuttavia rilevare -e questa è la peculiarità del presente giudizio -che, nella controversia in oggetto, questa Corte, con ordinanza n. 25146/2024, ha già respinto il ricorso, in unico motivo, di Teda, notificato nell’ottobre 2023, con il quale si lamentava che « l’intera controversia, e non la sola domanda di accertamento dell’esistenza di una società di fatto », avrebbe dovuto essere devoluta alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, a mente del quale « le sezioni specializzate sono altres ì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ».
Si è ribadito, nel provvedimento del settembre 2024, che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause,
rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi, e che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore -anche se eventuale -del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Questa Corte, ritenendo quindi del tutto corretta la pronuncia di cui alla sentenza parziale del Tribunale di Salerno, ha respinto anche la domanda ex art.96 c.p.c. di JC, essendosi in presenza « solo di un ricorso manifestatamente infondato ».
Quindi il tema già affrontato da questa Corte ha riguardato la questione se, ai fini dell’applicazione dell’art.3 d.lgs. 168/2003 e dell’attrazione in favore del Tribunale delle Imprese di Napoli, si dovesse considerare l’intero giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le domande riconvenzionali dell’opponente, piuttosto che solo una delle domande riconvenzionali proposte da COGNOME (quella relativa all’accertamento sulla sussistenza di una società di fatto).
Ma il ricorso della Teda, che sosteneva doversi attrarre l’intera lite alla competenza per materia della Sez. Spec. in materia di Imprese presso il Tribunale di Napoli, è stato definitivamente respinto, con la conseguente affermazione circa la competenza del Tribunale di Salerno su tutte le eccezioni e domande diverse da quella di accertamento della sussistenza di una società di fatto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che non avevano formato oggetto del contendere.
Ne deriva che la competenza del Tribunale di Salerno sull’intera controversia, opposizione a decreto ingiuntivo e domande riconvenzionali diverse da quella volta all’accertamento sulla sussistenza di una società di fatto, ha formato oggetto di una statuizione ormai coperta da giudicato.
Invero, la rilevabilità d’ufficio della incompetenza per materia del giudice adito, nel vigore del testo dell’art. 38 cod. proc. civ., trova limite nella formazione del giudicato interno, cosicché l’incompetenza per materia non può essere eccepita ne’ rilevata d’ufficio nel giudizio di cassazione quando sulla competenza sia intervenuta una pronuncia del giudice di merito non (efficacemente) impugnata sul punto (Cass. 11454/1998). Il che va affermato anche nel caso in cui, come quello in esame, si è formato il giudicato a seguito della ordinanza di cassazione sulla specifica questione già dedotta con altro regolamento di competenza dalla stessa Teda.
6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con termine di legge per la riassunzione del procedimento. Il Tribunale di Salerno è di conseguenza investito ormai dell’intero giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che include tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla Teda RAGIONE_SOCIALE opponente.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.