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Competenza sezioni specializzate imprese e appalti

Una società in fallimento ha contestato la giurisdizione del tribunale ordinario in una disputa su un contratto di lavori pubblici. La Corte di Cassazione ha confermato l’esclusiva competenza delle sezioni specializzate imprese. La decisione si fonda sul valore del contratto che, calcolato sulla base d’asta e superando la soglia UE, qualifica l’appalto come di “rilevanza comunitaria”, ricadendo così nella giurisdizione del tribunale specializzato, a prescindere da normative regionali.

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Competenza Sezioni Specializzate Imprese: la Cassazione fa chiarezza sugli appalti pubblici

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici: la determinazione della competenza delle sezioni specializzate imprese. La decisione chiarisce in modo definitivo quale giudice sia competente a decidere le controversie nate da contratti pubblici di rilevanza comunitaria, stabilendo un principio fondamentale basato sul valore a base d’asta del contratto.

I Fatti di Causa: Un Appalto Pubblico al Centro della Disputa

Il caso trae origine da un contratto di appalto per la costruzione di un plesso scolastico, stipulato nel 2008 tra una società di costruzioni (poi fallita) e un ente pubblico siciliano. Successivamente, la società ha citato in giudizio l’ente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di presunte colpe della stazione appaltante.

Il Tribunale adito, tuttavia, ha sollevato d’ufficio la questione della propria competenza. Ritenendo che il contratto in questione, con un valore a base d’asta di quasi 6 milioni di euro, superasse la soglia di rilevanza comunitaria prevista dal Codice dei Contratti Pubblici allora vigente (D.Lgs. 163/2006), ha dichiarato la propria incompetenza a favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di un’altra città.

La società fallita ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che si dovesse applicare la normativa regionale e che il valore da considerare fosse quello contrattuale, al netto del ribasso d’asta, e non quello a base di gara.

La Questione di Diritto sulla competenza sezioni specializzate imprese

Il cuore della controversia risiedeva nel determinare quale fosse il giudice naturale per le liti relative a un appalto pubblico di ingente valore. Si contrapponevano due tesi:
1. La competenza del Tribunale ordinario, basata sull’applicazione di normative regionali e su un’interpretazione restrittiva del valore del contratto.
2. La competenza funzionale e inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Imprese, fondata sulla natura del contratto come ‘di rilevanza comunitaria’ secondo la normativa statale ed europea.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere il conflitto, stabilendo un criterio chiaro per l’individuazione della competenza in casi simili.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione del primo giudice. Le motivazioni sono articolate e toccano punti fondamentali del rapporto tra normativa statale, regionale ed europea.

In primo luogo, la Corte ha ribadito che la disciplina dei contratti pubblici attiene alla ‘tutela della concorrenza’, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Di conseguenza, le norme statali, che recepiscono le direttive europee, prevalgono su eventuali normative regionali, anche in Regioni a statuto speciale come la Sicilia. Il richiamo alla legge regionale nel bando di gara non può derogare a questa competenza esclusiva.

In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la Corte ha chiarito come si determina la ‘rilevanza comunitaria’ di un appalto. Il parametro corretto da utilizzare è il valore stimato a base di gara, e non l’importo finale di aggiudicazione al netto del ribasso. La logica è quella di garantire la massima trasparenza e concorrenza sin dall’inizio, applicando le procedure di pubblicità a livello europeo a tutti i contratti che superano una certa soglia potenziale. Il fatto che un concorrente offra un forte ribasso non modifica la natura e la portata economica originaria del contratto.

Poiché il valore a base d’asta dell’appalto in questione superava la soglia comunitaria vigente all’epoca dei fatti, il contratto doveva essere classificato come tale. Da questa classificazione discende direttamente l’applicazione della norma sulla competenza delle sezioni specializzate imprese (D.Lgs. 168/2003), che attribuisce a queste ultime, in via esclusiva e funzionale, le controversie relative a tali contratti.

Conclusioni

L’ordinanza in esame consolida un principio di certezza del diritto fondamentale per gli operatori del settore. Stabilisce in modo inequivocabile che per individuare il giudice competente nelle controversie su appalti pubblici, occorre guardare al valore iniziale posto a base di gara. Se tale valore supera le soglie europee, la competenza è inderogabilmente devoluta alle sezioni specializzate in materia di imprese. Questa decisione non solo riafferma la preminenza del diritto della concorrenza statale ed europeo, ma fornisce anche un criterio chiaro e oggettivo, evitando incertezze procedurali e garantendo che le controversie più complesse e di maggior valore economico siano trattate da sezioni giudiziarie dotate di una specifica expertise.

Come si determina se un appalto pubblico è di “rilevanza comunitaria”?
Si determina in base al valore stimato a base d’asta, al netto dell’IVA. Se questo valore supera le soglie stabilite dalla normativa europea (recepita in Italia dal Codice dei Contratti Pubblici), l’appalto è di rilevanza comunitaria, indipendentemente dall’eventuale ribasso offerto in sede di gara.

La normativa regionale siciliana può derogare alle norme statali sulla competenza in materia di appalti pubblici?
No. La Corte ha stabilito che le norme statali in materia di contratti pubblici, che attuano il diritto dell’Unione Europea, riguardano la “tutela della concorrenza”, una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, prevalgono sulla legislazione regionale, anche per le Regioni a statuto speciale.

Qual è il giudice competente per le controversie relative ad appalti pubblici di rilevanza comunitaria?
La competenza funzionale è attribuita alla Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale territorialmente competente, come previsto dal D.Lgs. 168/2003. Questa competenza è inderogabile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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