Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22125 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10924/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in CATANIA INDIRIZZO. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE DI SIRACUSA, elettivamente domiciliato in AVOLA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SIRACUSA n. 2914/2023 depositata il 02/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza 2.4.2024 rilevava che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 168 del 2003, la sezione specializzata in materia di imprese è competente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria e, quindi, secondo la prevalente opinione (così Cass. n. 6327/2017) i contratti sottoposti al codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis ) (sul punto vedi anche Trib. di Roma 27.5. 2019).
Osservava che tale competenza è inderogabile, come tale rilevabile ex officio ai sensi dell’art. 38, ult. comma, c.p.c., entro i limiti della prima udienza, non potendosi ravvisare, in mancanza di una espressa deroga, alcuna ulteriore preclusione desumibile dalla formulazione dell’art. 171 c.p.c., come invece pretende la difesa di parte attrice.
Riteneva che il contratto di appalto di opere pubbliche dedotto in giudizio era un contratto di appalto pubblico ratione temporis soggetto alla disciplina del d.lgs n. 163/2006, in quanto stipulato in data 8.9.2008 (per come si evinceva dal verbale di consegna) che indicava un valore dei lavori a base d’asta in euro 5.998.892,23 al lordo del ribasso d’asta, sicché, nonostante la contestazione di parte ricorrente, andava rilevata, ai sensi dell’art. 38, comma 3, c.p.c., la incompetenza del Tribunale adito, essendo competente funzionalmente per materia il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di Imprese.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha impugnato in cassazione per regolamento di competenza sulla base di un unico articolato motivo, con cui denuncia violazione dell’art. 3, secondo comma, lettera f) del decreto legislativo n. 168/2003 – violazione
degli artt. 19 e 20 c.p.c. -violazione dell’art. 34.3 del Capitolato Speciale di Appalto, per aver il Tribunale ritenuto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006 soggetto alla norma in materia di competenza funzionale contenuta nel citato art. 3, secondo comma, lettera f) del d.lgs. n. 168/2003.
In subordine, la ricorrente censura la decisione nella parte in cui il Tribunale di Siracusa ha classificato l’appalto in esame, alla stregua dell’importo a base d’asta della procedura di gara per l’assegnazione della commessa e non dell’importo contrattuale, come rientrante in quelli di ‘rilevanza comunitaria’ ed assoggettato quest’ultimo alla competenza funzionale.
Si è costituito con controricorso il Libero Consorzio di Siracusa contestando il fondamento del ricorso.
In vista dell’udienza camerale il Fallimento ha depositato memoria illustrativa.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Preliminarmente deve essere affermata l’ammissibilità della richiesta di regolamento di competenza.
Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, mentre il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza (trattandosi di mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario), rientra invece nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione che si pone, come nella fattispecie, tra Sezione specializzata in materia di impresa e un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui la Sezione specializzata sia istituita (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19882 del 23/07/2019).
Ai fini di individuare la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, si rende necessario raccordare il petitum sostanziale alla causa petendi .
Ciò premesso, secondo quanto emerge dagli atti di causa la società RAGIONE_SOCIALE resasi aggiudicataria in data 8 luglio 2007 dei lavori di costruzione di un plesso scolastico da destinare a sede dell’Istituto Professionale Commerciale di Siracusa, ha stipulato in data 12 maggio 2008 il contratto di appalto ed ha citato in giudizio il Libero Consorzio di Siracusa, ritenendo di aver subito un danno per colpa della stazione appaltante.
Sostiene il fallimento ricorrente che nel caso di specie non troverebbe applicazione il d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto: a) il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica richiama in termini chiari la disciplina contenuta nella legge regionale n. 7/2002 e s.m.i. e le relative disposizioni; b) il contratto di appalto richiama quest’ultima disciplina alla lettera ‘b’ dei ‘premesso’ ed agli articoli 2, 6, 8, 10 e 12, i quali sottopongono il rapporto negoziale alla legge regionale n. 7/2002 ed alle normative nazionali con essa recepite; c) nel Capitolato Speciale di appalto si legge, all’articolo 7, che ‘per le opere da eseguire con finanziamento regionale l’appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento’ .
Laddove di converso, il legislatore siciliano, con riguardo agli appalti banditi e tenuti dagli enti regionali o dalle amministrazioni locali, ha recepito il d.lgs. n. 163/2006 con la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 (cfr. ‘recepimento del d.lgs. 163/2006 e del D.P.R. n.207/10 e s.m. ed i.’ ).
Le argomentazioni impiegate per criticare l’ordinanza del primo giudice non sono condivisibili.
Questa Corte ha più volte affermato che ‘ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo sostituito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, art. 1, comma 1, in sede di conversione del d.l. 24
gennaio 2012, n. 1, art. 1, comma 1, le sezioni specializzate sono tra l’altro oggi competenti, relativamente alle società di cui al libro 5, titolo 5, capi 5, 6 e 7, e titolo 6, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti “f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario” (il testo originario faceva invece esclusivo riferimento a “controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”).
Per l’individuazione dei “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria” occorre aver riguardo al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 16 (abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 217, comma 1, lett. e), recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE, e 2004/18/CE”, applicabile ratione temporis . Esso stabilisce che: “i contratti “di rilevanza comunitaria” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli art. 28, art. 32, comma 1, lett. e), artt. 91, 99, 196, 215 e 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi”.
Il successivo comma 18 della stessa disposizione precisa che: “i “contratti esclusi” sono i contratti pubblici di cui alla parte 1, titolo 2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice”.
Poiché sono contratti esclusi non soltanto quelli di cui alla parte 1, titolo 2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del predetto codice, ma più in generale quelli non contemplati dal codice degli appalti, occorre andare alla disposizione dettata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 253, il quale pone la regola secondo cui, fatte salve talune deroghe qui non rilevanti, “le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
In breve, sono contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, per i fini dell’applicazione del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo vigente, quelli sottoposti al codice degli appalti (nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo) e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti (cfr. Cass. n. 6327 del 2017; n. 31134 del 2018).
Ciò posto, nel caso in esame sia l’aggiudicazione che il contratto di appalto sono stati stipulati nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ratione temporis applicabile.
Al riguardo, giova ricordare che secondo la Corte costituzionale le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (cfr. sentenze n. 263
del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010).
Considerazioni queste che sono state espresse dalla Corte Costituzionale nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successivamente confermate anche in relazione al d.lgs. n. 50 del 2016 (d’ora in avanti: nuovo codice dei contratti pubblici), che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (cfr. sentenza n. 166 del 2019).
Le norme poste a tutela della concorrenza vincolano anche le Regioni a statuto speciale, sicché le stesse devono ritenersi operanti a prescindere dal formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norme relative all’area della concorrenza riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. e).
Si tratta pertanto, come ha sottolineato il Procuratore generale, di norme fondamentali di indirizzo politico dello Stato di immediata attuazione anche nelle regioni a Statuto Speciale, che le possono sì adattare alla specifiche situazioni locali, ma senza contraddirne o derogarne i principi fondamentali.
In relazione al secondo profilo di censura il provvedimento qui impugnato si sottrae alla critica che è stata mossa.
Con riguardo alle soglie di rilevanza comunitaria in materia di contratti pubblici di appalto, esse si esprimono con delle classi di valori, distinte a seconda che si tratti di appalti di lavori, di servizi o di forniture.
Qualora il valore del contratto sia superiore all’importo indicato dalla soglia, la stazione appaltante è tenuta al rispetto di specifiche procedure in tema di pubblicità e concorrenza, quali in particolare la obbligatoria osservanza di forme più ampie di pubblicità del bando a livello Europeo (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione Europea), nonché l’adozione della procedura aperta per la scelta del contraente, alla quale possono partecipare tutti gli interessati, senza previo invito da parte della Stazione appaltante.
Attualmente, le soglie comunitarie sono disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 35 (nuovo codice degli appalti) e prima di esso trovavano regolamentazione nel precedente codice degli appalti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 28).
Ciò posto, venendo alla questione posta dalla ricorrente è di tutta evidenza che il valore dell’appalto vada commisurato alla base d’asta che nella specie era pari ad euro 5.998.892,58 di importo superiore alla soglia comunitaria, fissata dall’art. 28 del d.lgs. n. 163 del 2006, per gli appalti di lavori, a nulla rilevando che la RAGIONE_SOCIALE abbia in sede di gara offerto un ribasso del 33,646%.
Corretto è dunque l’inquadramento operato dal Tribunale laddove ha considerato il contratto in esame “sopra soglia comunitaria” per effetto del superamento dei valori fissati da tali ultime norme.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la controversia ha ad oggetto un appalto di lavori di rilevanza comunitaria ed in quanto tale va devoluto alla competenza del tribunale delle imprese.
L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio va, pertanto rigettata.
Le spese della presente fase vanno definite al merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’istanza di regolamento di competenza; spese al merito.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente fallimento, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma 6.2.2025