Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4541 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G. 3883 anno 2024 sollevato dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 30/01/2024 nel procedimento iscritto al n. 24696/2022 R.G. di quell’Ufficio vertente :
tra
COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME
e
BANCO BPMRAGIONE_SOCIALE S.P.A.RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME hanno convenuto in giudizio il Banco BPM S.p.a. per sentir accertare la nullità dei contratti di mutuo agrario ipotecario fondiario rispettivamente stipulati dai primi tre, l’invalidità, l’irregolarità ed inefficacia della contabilità bancaria e dell’atto di recesso adottato dalla Banca e del saldo negativo, l’irregolarità della segnalazione in centrale rischi unitamente alla declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate da Vulcano Alfonso e Vulcano Flaviano in favore dei mutuatari, per violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si è costituita la Banca chiedendo il rigetto delle domande.
Con ordinanza del 20/09/2022 il Tribunale di Castrovillari, pur rilevando che la domanda di nullità per violazione della c.d. Legge Antitrust proposta dai garanti signori Vulcano dovesse essere esaminata dal Tribunale delle imprese di Napoli ex articolo 4, comma 1-ter decreto legislativo n.168/2003 aveva ritenuto che anche le ulteriori domande fossero attratte dalla competenza della medesima sezione specializzata dichiarando perciò la propria incompetenza ed assegnando alle parti termini di legge per la riassunzione dell’intero giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di impresa.
A seguito della riassunzione del giudizio il Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia d’impresa, dichiarato competente dalla predetta ordinanza, ha sollevato conflitto di competenza con ordinanza del 30 gennaio 2024.
Al riguardo, il Tribunale ha escluso che tra la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni e le altre
domande, con particolare riferimento alla nullità dei rapporti di mutuo, sussistano ragioni di connessione idonee a determinare uno spostamento di competenza ai sensi dell’articolo 3, comma terzo del decreto legislativo n.168 del 2003, ritenendo necessaria la ricorrenza di una delle ipotesi previste articoli 31 e seguenti del codice di procedura civile, cioè rapporti di connessione qualificata escludendo, pertanto, la sufficienza di un rapporto di mera connessione occasionale.
La Procura generale ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di imprese su tutte le domande oggetto di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo confermata la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa presso il Tribunale di Napoli con riferimento alla controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’Abi contenente disposizioni contrastanti con l’articolo 2, comma secondo, lettera a) della legge numero 287 del 1990, poiché l’azione diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata.
Per quanto concerne la questione prospettata dal Tribunale richiedente il regolamento d’ufficio, questa Corte ritiene di dover dare continuità all’indirizzo inaugurato con la ordinanza di questa Corte n. 15982 del 2018, secondo cui lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa può verificarsi nelle sole ipotesi di connessione cosiddetta qualificata di cui agli articoli 31 e seguenti c.p.c., risultando, altrimenti, tradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle imprese cui è
demandata la cognizione di determinate materie che, per la peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise con celerità.
Le domande incardinate dinanzi al Tribunale di Castrovillari di nullità delle fideiussioni per violazione delle norme antitrust e quelle sia di nullità dei rapporti garantiti per vizi propri dei contratti di mutuo, nonché di nullità delle medesime fideiussioni per il diverso motivo della violazione della L. 675/96 art. 9 co. 1, ed, altresì, di invalidità ed inefficacia della contabilità bancaria, del saldo e dell’atto di recesso di parte convenuta, per la prioritaria contestazione attorea ex art 118 TUB, ed infine di irregolarità delle segnalazioni effettuate dalla convenuta presso le Banche dati CRIF, C.R. di Banca d’Italia, CERVED, ed altre operanti nel circuito degli intermediari e banche, dello stato del rapporto negoziale, per il motivo del riportare da ti abnormi per l’applicazione di accessori ultralegali ed usurai e per l’omessa dicitura di ‘credito contestato’, non sono idonee a configurare un rapporto di pregiudizialità tecnica o giuridica.
Nella specie non sussistono ragioni di connessione cd. qualificata, ex art.3, comma 3, l.287/1990, tali da poter comportare lo spostamento della competenza dal giudice naturale e competente della causa inerente alle domande diverse da quelle di nullità delle fideiussioni.
L’art.3 del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le Sezioni specializzate in materia di Impresa sono competenti (c) nelle controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il terzo comma prevede poi che le sezioni specializzate «sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».
Ora le ragioni di connessione con le materie di cui all’art.3, comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003 sussistono, come detto, solo nelle ipotesi di cd. connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Non qualsiasi ipotesi di connessione non qualificata comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente.
La controversia non ha poi in alcun modo la causa petendi nel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (Cass. 22149/2020).
Nel nostro caso il rapporto di connessione fra la domanda di nullità delle fideiussioni e le altre suindicate è meramente occasionale in quanto determinato dalla proposizione contestuale delle domande.
In altri termini, l’azione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust non ha alcuna connessione di petitum e causa petendi con le azioni aventi ad oggetto la sussistenza del credito vantato nei confronti del debitore principale e, quindi, nei confronti dei fideiussori.
Le domande afferenti al credito garantito, nonché quelle aventi ad oggetto le segnalazioni alle centrali rischi come sopra indicato sono sostenute da fatti costitutivi completamente diversi da quelli propri dell’azione di nullità delle fideiussioni e non connesse da un rapporto di pregiudizialità c.d. forte.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza
del Tribunale di Castrovillari limitatamente alle domande diverse dall ‘azione di nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Castrovillari limitatamente alle domande diverse dall ‘azione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,