Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30434 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30434 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., sollevato dal Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza in data 14 gennaio 2023, nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. di quell’Ufficio, vertente tra
COGNOME NOME;
-attore –
e
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-convenuta –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Siena.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 16 ottobre 2020, il Tribunale di Siena ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., avente ad oggetto a) la dichiarazione di nullità o l’annullamento per errore o per dolo di un contratto di acquisto di obbligazioni subordinate, b) in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 21, 22 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c) in via ulteriormente subordinata, l’accertamento della responsabilità precontrattuale o extracontrattuale dell’intermediario, con d) la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate e/o al risarcimento dei danni.
Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia d’impresa, dichiarato competente dalla predetta ordinanza, il quale, con ordinanza del 14 gennaio 2023, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Premesso che, a sostegno della domanda, l’attore ha lamentato la violazione da parte della Banca degli obblighi informativi posti a suo carico in qualità d’intermediario, e segnatamente l’omessa somministrazione di informazioni corrette ed esaurienti in ordine all’adeguatezza delle operazioni proposte rispetto alla propensione al rischio di esso investitore, nonché la mancata redazione del questionario MIFID, il Tribunale ha ritenuto che la causa petendi debba essere individuata non già nel trasferimento delle partecipazioni sociali, ma nel contratto d’investimento, reputando irrilevante, in contrario, l’intervenuta conversione delle obbligazioni in azioni, in quanto configurabile come fatto successivo all’investimento, inidoneo a radicare la competenza della Sezione specializzata.
L’attore non ha svolto attività difensiva. La convenuta ha depositato memorie, chiedendo la dichiarazione della competenza del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In tema d’intermediazione finanziaria, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ove la domanda di accertamento dell’invalidità del contratto d’investimento e degli ordini di acquisto di azioni trovi fondamento nell’allegata violazione delle disposizioni che disciplinano la prestazione dei servizi d’investimento e nell’inosservanza da parte dell’intermediario delle norme di comportamento dettate dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle disposizioni regolamentari che vi hanno dato attuazione, la controversia esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, non avendo natura di controversia in materia societaria (cfr. Cass., Sez. VI, 7/09/2021, n. 24097; 15/10/ 2020, n. 22340; 24/01/2018, n. 1826).
A sostegno di tale conclusione, si è osservato che la pur ampia interpretazione dell’art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono attribuite alle predette sezioni le controversie relative ai rapporti societari, con menzione esemplificativa, e quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali «o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti», non consente d’includervi anche le controversie in materia bancaria aventi ad oggetto i contratti d’investimento finanziario, le quali, anche quando abbiano ad oggetto l’acquisto di azioni di società, non coinvolgono situazioni direttamente o indirettamente incidenti sulla vita sociale (pur se intesa in senso ampio, cioè con riguardo non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla posizione del singolo socio), venendo in considerazione esclusivamente la causa negoziale, oggettivata nel contratto d’investimento, e la violazione degli obblighi posti a carico dell’intermediario; diversamente opinando, si finirebbe con il contraddire la stessa esigenza di specializzazione del tribunale delle imprese emergente dall’art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, operando in senso contrario a quanto disposto dall’art. 1, comma primo, lett. b) , del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non ha incluso nella competenza delle predette sezioni le controversie relative a «rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi, e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di
investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa».
Tale principio, più volte ribadito, si pone d’altronde in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, secondo cui nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai «diritti inerenti» alle stesse, cui si riferisce l’art. 3, commi secondo, lett. b) , e terzo del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d) , del d.l. n. 1 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto della stessa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi , in relazione all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 6/10/2020, n. 21363; 20/03/2018, n. 6882; 4/04/2017, n. 8738).
Non può pertanto condividersi la tesi sostenuta nell’ordinanza emessa dal Tribunale di Siena, secondo cui, in quanto avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di operazioni di acquisto di titoli obbligazionari successivamente convertiti in azioni della Banca MPS, la controversia in esame sarebbe annoverabile tra quelle inerenti a «rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario», attribuite dall’art. 3, comma secondo, lett. a) , del d.lgs. n. 168 del 2003 alla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, la quale si estenderebbe anche alla domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, da considerarsi oggettivamente e soggettivamente connessa a quella di accertamento della nullità, in considerazione dell’unicità del rapporto.
In conclusione, va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Siena, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese della presente fase processuale, avuto riguardo alla natura ufficiosa del regolamento di competenza.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Siena, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma il 5/07/2023