Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2930 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2930 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9325/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante COGNOME, COGNOME LUCA, COGNOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
Regolamento di competenza avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE PORDENONE n. 570/2023 depositata il 07/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto azione risarcitoria contro la società RAGIONE_SOCIALE ed alcuni suoi dirigenti per concorrenza sleale. La società RAGIONE_SOCIALE e i suoi soci indicati in epigrafe, costituendosi hanno sollevato eccezione di incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa.
2.- Il Tribunale di Pordenone ha respinto l’eccezione sul rilievo che la competenza delle sezioni specializzate presuppone l’interferenza della causa anche solo indiretta con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, mentre nel caso di concorrenza sleale pura rimane ferma la competenza del Tribunale ordinario. Ha quindi rilevato che sussiste la competenza delle sezioni specializzate solo quando le controversie riguardano la violazione di informazioni segrete (o segreti commerciali) ex artt. 98 e 99 D.L.vo 30/2005 (codice della proprietà industriale), perché queste ultime, ai sensi dell’art. 2 del codice, costituiscono un diritto di proprietà industriale. Rese queste premesse, ha ricostruito la fattispecie inquadrandola come una condotta di concorrenza sleale pura dal momento che gli ex dipendenti della società attrice avrebbero portato con sé nella società concorrente una serie di documenti, sfruttando i quali avrebbero conseguito un indebito vantaggio concorrenziale (nel dettaglio: una lista prezzi, un elenco di fornitori e dei relativi componenti forniti, un elenco materiali con codici, quantità e prezzi, un disegno costruttivo di una macchina lavatappi). Il Tribunale ha quindi rilevato che non «è stata però prospettata, la natura segreta di tali informazioni, ai sensi dell’art. 98 D.L.vo 30/2005, per cui non è stata invocata la tutela di un diritto di proprietà industriale» . Il Tribunale di Pordenone inoltre a fronte del rilievo che l’azione era fondata anche sulla avvenuta condanna in sede penale ha ritenuto irrilevante la ricostruzione dei
fatti così come prospettata in sede penale con la querela, sia perché la violazione della proprietà industriale non costituisce presupposto necessario del reato di cui all’art. 623 c.p. sia perché l’azione civile in sede penale si esercita tramite la costituzione di parte civile e quindi sono irrilevanti le prospettazioni contenute negli atti anteriori a tale costituzione.
3.- La società RAGIONE_SOCIALE e i soci hanno proposto regolamento di competenza; si è costituita la società RAGIONE_SOCIALE eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo sull’assunto che l’ordinanza impugnata non sia suscettibile di formare oggetto di regolamento di competenza, in quanto emanata in assenza delle formalità previste dall’art. 187, 3 co., c.p.c. per non avere il giudice invitato le parti a precisare interamente le conclusioni. Il Procuratore generale ha concluso per la competenza della sezione specializzata. Le parti hanno depositato memorie.
RITENUTO CHE
4.Con l’unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 134 lett. a) e b) del D.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale, in acronimo c.p.i.) in combinato disposto con l’art. 5 c.p.c. per aver il giudice a quo rigettato l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dagli odierni ricorrenti in favore del Tribunale delle imprese. Si censura il fatto che l’ordinanza non ha rilevato la natura strumentale delle prospettazioni dell’intimata ICOS e riscontrato in esse il richiamo strumentalmente dissimulato dei presupposti fattuali dell’art. 98 e 99 c.p.i., oltre che un legame di interferenza, anche solo indiretta, ex art. 134 c.p.i. nelle domande risarcitorie così come formulate dall’intimata ICOS. Si deduce: a) che la ICOS presentava, in data 12.6.2014, querela nei confronti degli odierni ricorrenti e si è costituita parte con atto del 7.9.2017 dimesso nella fase predibattimentale del processo penale; b) che nelle more del giudizio
penale vi erano stati ben due procedimenti cautelari radicati innanzi al Tribunale delle imprese di Venezia con riferimento a violazioni del codice della proprietà industriale; c) che nel 2020 il Tribunale di Pordenone pronunciava sentenza penale di condanna così confermata dalla Corte d’appello nel 2022 ritenendo che le informazioni tecniche e commerciali della società oggetto di contenzioso soddisfacessero i requisiti di segretezza, valore economico e segretazione previsti dalla norma industrialistica; d) che con l’atto di citazione, ICOS aveva chiesto l’accertamento della la responsabilità di controparte ex artt. 2598 e/o 2043 e ss. c.c. in relazione ai fatti di reato di cui agli artt. 615, 622 e 623 c.p. oggetto del procedimento penale e delle relative sentenze, precisando « non era intenzione dell’attrice attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale».
La parte ricorrente osserva di avere dedotto che le allegazioni di controparte sono artificiosamente costruite per eludere le norme sulla competenza perché la prospettazione attorea rinviava de relato agli stessi fatti del processo penale e che ogni qualvolta, in sede civile, si era discusso del presunto knowhow di RAGIONE_SOCIALE, le parti litigiose lo avevano fatto avanti al Tribunale delle imprese. Parte ricorrente lamenta l’errore del Tribunale di Pordenone osservando che la competenza va determinata avuto riguardo alla pretesa ( petitum ) ai fatti posti a base della stessa ( causa petendi ) a meno che non risulti evidente l’artificiosità delle allegazioni e ha ricordato in proposito la giurisprudenza delle sezioni unite (n. 10698 del 1996) laddove si ricorda che è esclusivo compito del giudicante di attribuire la natura giuridica ai fatti esposti dall’attore ‘ tenendo conto della reale consistenza della posizione soggettiva dedotta o della materia cui inerisce ‘
5.Il Procuratore generale rileva che l’interferenza che l’art. 134, lett a), c.p.i. considera presupposto per l’esercizio della vis
attractiva della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale sulle cause di concorrenza sleale, è quella in cui la lesione dei diritti di esclusiva costituisce l’elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale . Ciò accade anche quando la domanda risarcitoria per concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale. È sufficiente, a tal fine, un collegamento per cui la domanda di concorrenza sleale o di risarcimento del danno richieda anche solo indirettamente l’accertamento dell’esistenza di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale avendo riguardo, a tal fine, alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore e non alla loro fondatezza. Osserva che i capi di imputazione penale contestavano ai convenuti, in concorso fra loro, quanto segue: avendo avuto accesso alle informazioni aziendali segrete di carattere commerciale della società, e che complessivamente dalla prospettazione dei fatti contenuta nella citazione si evince che lei informazioni esportate dagli ex dipendenti della società RAGIONE_SOCIALE avevano le caratteristiche di riservatezza e non facile accesso agli estranei e che come tali sono state considerate dal giudice speciale dal che la competenza speciale (Cass. Sez. I, 9167/2008; Cass. Sez. VI-1, 2680/2018).
7.- Il ricorso è fondato e sono condivisibili le considerazioni del Procuratore generale.
7.1. – Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità.
L’eccezione è infondata. E’ infatti impugnabile con ricorso ex art. 42 e ss. c.p.c. il provvedimento che, ancorché adottato irritualmente, veda il giudice di merito affermare la propria competenza a conoscere la controversia « conclamando in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza» (così anche le sezioni unite citate dalla
ICOS n. 20449/2014, nonché Cass. n. 11742/2021; Cass., n. 2338/2020; Cass. n. 5354/2018)
Nel caso di specie siamo di fronte a una ordinanza chiaramente decisoria sulla competenza sia per il dispositivo che rigetta l’eccezione di incompetenza, sia per la articolata e diffusa motivazione con la quale vengono esaminate le questioni pro e contro la dedotta competenza del tribunale delle imprese. Del resto, non è neppure esatto affermare che non si è dato spazio ad una precisazione per intero delle conclusioni, posto che nel verbale trascritto dalla parte ricorrente nella sua memoria (ud. 21.6.2023) il giudice manifesta la volontà di risolvere preliminarmente la questione di competenza, ha assegnato termini per note illustrative e rinviato a ulteriore udienza nel corso della quale le parti hanno ulteriormente precisato le conclusioni.
7.2.- Sulla competenza.
La premessa in punto di diritto è incontestata e si richiama alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricordata dal Procuratore generale secondo la quale l’interferenza che l’art. 134, lett. a), c.p.i. considera presupposto per l’esercizio della vis attractiva della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale sulle cause di concorrenza sleale, è quella in cui la lesione dei diritti di esclusiva costituisce l’elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale (Cass. n. 17160/2019).Ciò accade anche quando la domanda risarcitoria per concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale (Cass., 27162/2013; Cass. n. 12153/2010). È sufficiente, a tal fine, un collegamento per cui la domanda di concorrenza sleale o di risarcimento del danno richieda anche solo indirettamente l’accertamento dell’esistenza di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale (Cass. n. 9167/2008).
7.3.- Queste sono le stesse premesse richiamate dal giudice di Pordenone, il quale però ha ritenuto che non è stata prospettata la natura segreta delle informazioni esportate, ai sensi dell’art. 98 del D.L.vo 30/2005, per cui non è stata invocata la tutela di un diritto di proprietà industriale.
7.4.Sul punto, coglie nel segno la censura di parte ricorrente, la quale osserva che si tratta di una lettura formale dell’atto di citazione in quanto esplicitamente la società RAGIONE_SOCIALE, che in precedenza per la medesima vicenda aveva adito in sede cautelare civile la sezione specializzata delle imprese, ha fatto riferimento al processo penale che si era svolto nei confronti dei dirigenti dell’altra società e alla sentenza di condanna in primo grado confermata in Corte d’appello, affermando che intendeva chiedere il risarcimento del danno senza attendere il passaggio in giudicato delle sentenze penali di condanna.
7.5.- Sono stati quindi richiamati e posti a fondamento della domanda avanzata in sede civile gli atti del processo penale e non soltanto la querela, ma anche le sentenze di condanna per capi di imputazione che, come rileva il Pubblico ministero, contestavano giustappunto la violazione del segreto.
8.E’ dunque erroneo affermare che non ha rilievo la querela in quanto atto anteriore alla costituzione di parte civile, poiché nella citazione la parte ha fatto riferimento al processo penale nella sua interezza e quindi i fatti in esso prospettati (ed anche accertati, sia pure con sentenze non ancora passate in giudicato) che fanno parte del petitum e della causa petendi; ed è appena il caso di rilevare che i dipendenti della società sono stati condannati per violazione di segreto industriale sicché è inconferente riferimento, operato dal Tribunale di Pordenone alla possibilità astratta che l’art. 623 venga applicato anche al di fuori della violazione del segreto industriale.
9.- Correttamente pertanto parte ricorrente richiama il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte secondo il quale la competenza si determina in base alla prospettazione, intesa non formalmente, e cioè guardando alle norme di cui la parte invoca l’applicazione, ma al fatto e alla complessiva la valutazione degli elementi posti a fondamento della domanda. E’ infatti principio noto e consolidato infatti che il giudice non è mai tenuto alla qualificazione giuridica data dalle parti ai fatti esposti.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l’affermazione della competenza delle sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per territorio ai sensi dell’art 20 c.p.c. Le spese saranno regolate nel giudizio di merito.
P.Q.M.
dichiara la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale territorialmente competenze ai sensi dell’art.20 c.p.c. dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma, il 10/01/2025.