Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 134 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1824/2020 R.G. proposto da: COGNOME e per esso COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (NDRGPP55D17H703Z)
– ricorrente incidentale –
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME DE NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO SALERNO e REGIONE CAMPANIA
– intimati – avverso il DECRETO della CORTE d’APPELLO di SALERNO n. 26/2019 depositata il 25/07/2019.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a sei motivi, il decreto della Corte d’appello di Salerno , n. 26 del 25/07/2019, che ha confermato il decreto del Tribunale della stessa sede di condanna del COGNOME NOME all’indennizzo per miglioramenti su fondo già assegnato, in forza della legislazione di riforma fondiaria, a NOME COGNOME padre dei due fratelli, in favore di NOME COGNOME;
resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale, autonomo e condizionato, NOME COGNOME al fine di ottenere la statuizione di conferma del provvedimento impugnato nonché modifica dello stesso, al fine del riconoscimento dell’indennità per miglioramenti ai sensi dell’art. 1150, comma 3, cod. civ. ;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME gli eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la Regione Campania sono rimasti intimati;
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
Ritenuto che
l’attribuzione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. è avvenuta in dipendenza dell’accoglimento di azione svolta in via di estremo subordine da NOME COGNOME avendo, questi, chiesto il riconoscimento dell’indennità ai sensi dell’art. 1150, comma 3, cod. civ.;
la materia della riforma fondiaria è attribuita, come pure quella del possesso, in forza delle Tabelle della Corte di Cassazione, alla Sezione II civile, ove risultano indicate con il Codice n. 14 e con il Codice n. 11;
R.g. n. 1824 del 2020 Ad. 18/12/2023; estensore: C. Valle
ritenuto, pertanto, che il fascicolo debba essere rimesso alla Sezione II civile di questa Corte, per il seguito di competenza.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alla Sezione II civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di