Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5774 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17444/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12275 del 18/7/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr.ssa NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
-La sentenza del Tribunale di Roma impugnata con regolamento di competenza così espone i fatti di causa: «Con pignoramento presso terzi, iscritto al n. R.G.E. 21523/2011 presso il Tribunale di Roma, promosso nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.a. (quale debitore), con Banca d ‘ Italia e Poste Italiane S.p.a. quali terzi pignorati, NOME COGNOME chiedeva l ‘assegnazione della somma di € 2888,14. Con ricorso depositato in data 20.12.2011, si costituiva la debitrice eccependo, ai sensi dell ‘ art. 615, comma II, c.p.c., la non debenza delle somme pignorate. Con ordinanza del 26.3.2012 il Giudice dell ‘ esecuzione, rilevando che parte opposta non si opponeva alla sospensione dell ‘ esecuzione, accoglieva l ‘ istanza cautelare ed assegnava termine perentorio per l ‘ introduzione del giudizio di merito. La COGNOME riassumeva il merito dell ‘ opposizione avanti al Giudice di Pace di Roma: con atto introduttivo notificato nei soli confronti della Intesa Sanpaolo Spa chiedeva al Giudice di rigettare l ‘ opposizione. Si costituiva la convenuta che, contestando quanto dedotto da controparte, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e l ‘ accoglimento dell ‘ opposizione. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 22364/2014, depositata il 22.8.2014 accoglieva l ‘ opposizione della Intesa Sanpaolo Spa, con condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite. Con atto di citazione iscritto avanti al Tribunale di Roma quale giudice d ‘ appello, la creditrice impugnava la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, con conseguente rigetto dell ‘ opposizione e vittoria di spese. L ‘ Intesa Sanpaolo si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l ‘ inammissibilità dell ‘ appello ex art 339, II co. e 348 bis c.p.c. e chiedendone comunque, nel merito, il rigetto, con condanna alle spese. Con sentenza n. 2611/2019 pubblicata il 5.2.2019 il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l ‘ appello proposto da NOME COGNOME dichiarando ‘ dichiara la sussistenza del diritto di NOME COGNOME di procedere all ‘ esecuzione forzata nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. limitatamente alla somma richiesta in precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di € 1998,81, con decorrenza dalla data di emissione dell ‘ ordinanza di assegnazione ed entro il limite della somma complessivamente assegnata e dichiarata dovuta
dal terzo, o accertata come dovuta, nell ‘ ambito del processo esecutivo in cui si è formato il titolo esecutivo ‘ . Compensava le spese di lite. Con ricorso depositato il 6.2.2019 la COGNOME riassumeva la procedura esecutiva, chiedendo l ‘ assegnazione delle somme. Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 13.12.2019 proponeva opposizione la Intesa Sanpaolo Spa eccependo: a) in compensazione il credito vantato dall ‘ odierna debitrice in virtù dell ‘ ordinanza della Corte di Cassazione del 5.3.2019 n. 6324/2019, con la quale la COGNOME era stata condannata al pagamento in favore di Intesa San Paolo della somma di € 1805,00 b) l’ impossibilità di procedere al pagamento. Con ordinanza del 17.3.2021 il GE accoglieva l ‘ istanza di sospensione, compensava le spese e assegnava termine perentorio per la riassunzione della causa. Con atto di citazione in riassunzione la COGNOME ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo Spa, chiedendo di ‘ dichiarare l ‘ infondatezza nel merito dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione svolta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell ‘ esecutata e, per l ‘ effetto, rigettare l ‘ eccezione di compensazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE In adesione della nuova domanda svolta dall ‘ attrice con il presente giudizio dichiarare che la medesima è creditrice della RAGIONE_SOCIALE di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall ‘ istituto bancario e comunque pari almeno ad €. 5.100,00’ . Il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi»;
-regolarmente costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, Intesa San Paolo S.p.A. preliminarmente eccepiva l ‘ incompetenza per valore del giudice adito, per esser competente il Giudice di pace; contestava nel merito la pretesa avversaria;
-con la decisione impugnata il giudice di merito affermava che, con la sentenza n. 2611/2019, lo stesso Tribunale di Roma aveva dichiarato la sussistenza del diritto di NOME COGNOME di procedere all ‘ esecuzione forzata nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. limitatamente alla somma richiesta nel precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di € 1.998,81, con decorrenza dalla data di emissione dell ‘ ordinanza di assegnazione e che ai sensi dell ‘ art. 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede; pertanto, doveva dichiararsi
competente a decidere la controversia il Giudice di Pace ai sensi dell ‘ art. 7 c.p.c.;
-il Tribunale escludeva, da un lato, che l ‘ eccezione di compensazione per € 1.805,00, formulata da Intesa Sanpaolo S.p.A. con l’ opposizione all ‘ esecuzione, potesse estendere il valore della procedura, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva e, pertanto, non valendo a modificare la competenza ai sensi dell ‘ art. 35 c.p.c.; reputava poi irrilevanti le conclusioni dall ‘ attrice, laddove chiedeva di «far acclarare l ‘ esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00 circostanza che impone di determinare la competenza per valore del presente giudizio nell ‘ ambito di quella disciplinata dagli artt. 9 e 12 cpc»: tanto dovendo ritenersi, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l ‘ eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata, sicché neppure in tal caso la circostanza poteva radicare la competenza dinnanzi al Tribunale;
-la predetta sentenza veniva impugnata da NOME COGNOME con regolamento di competenza basato su due motivi; Poste Italiane S.p.a. depositava memoria; Intesa San Paolo S.p.A. e la Banca d ‘ Italia restavano intimate;
-il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del regolamento;
–NOME COGNOME depositava memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 8/1/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
-il ricorso si articola in due motivi;
-il primo motivo è volto all ‘ inammissibilità della pronuncia sull ‘ eccezione di incompetenza per tardività della pronuncia di incompetenza per valore pronunciata dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. e tanto sulla base dell ‘ art. 38 c.p.c., secondo il quale l ‘ incompetenza per territorio inderogabile e quella per valore può essere sollevata e decisa d ‘ ufficio solo
alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., mentre nella specie il Tribunale aveva declinato la competenza a conoscere della controversia per ragione di valore ben oltre detto limite e dopo avere assunto la causa in riserva su questioni diverse da quella di competenza;
-la censura è infondata, in quanto, come è agevolmente riscontrabile in atti, a prescindere dall ‘ epoca di dispiegamento dell ‘ eccezione di incompetenza di Banca Intesa S.p.A., il Tribunale ha rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e della Banca d ‘ Italia, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza, e quindi ha rilevato la questione subito dopo il momento in cui è stato infine integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni, decidendo, all ‘ esito dell ‘ interlocuzione delle parti, con ordinanza declinatoria della competenza;
-né è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l ‘ incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa;
-col secondo motivo si deduce l ‘ illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto NOME COGNOME aveva chiesto l ‘ accertamento di un proprio credito nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. nella misura di oltre cinquemila e cento euro, cosicché risultava superato l ‘ ambito di competenza per valore del Giudice di pace e il Tribunale aveva, quindi, erroneamente ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e dunque non valesse a che la causa permanesse nella competenza per valore dello stesso Tribunale;
-il motivo è fondato;
-la domanda della COGNOME, quale si ricava dal tenore testuale dell ‘ atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l ‘ accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da Intesa San Paolo S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di
conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale;
-infatti, il criterio di cui all ‘ art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un ‘ ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all ‘ art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (negli esatti termini: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024);
-del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla e, perfino in ipotesi di nullità dell ‘ atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell ‘ art. 164 c.p.c. sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla (ed impregiudicata la valutazione del carattere pretestuoso o meno del dispiegamento di quella domanda, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c.) ;
-alla fondatezza del solo secondo motivo, rigettato il primo, consegue la cassazione della sentenza impugnata, in ragione della ravvisata competenza a conoscere della complessiva controversia, per valore e in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge;
-le spese del regolamento di competenza possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della novità della questione, atteso che la decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024 -che ha chiarito i termini della questione e li ha risolti -è sopravvenuta all ‘ introduzione del regolamento;
p. q. m.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale, in