Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5797 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5797  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul  ricorso  per  regolamento  di  competenza  iscritto  al  n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE BANCA D’ITALIA
– intimate –
Avverso  la  sentenza  n.  12401/2024  del  TRIBUNALE  DI  ROMA, depositata il giorno 22 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nella procedura espropriativa presso terzi intrapresa innanzi il Tribunale di Roma (iscritta al R.G. Es. n. 16735/2011 di quell’Ufficio) per la soddisfazione di un credito di importo pari ad euro 1.409,40 da NOME COGNOME in danno di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (debitrice esecutata) e nei confronti, quali terzi pignorati, di Banca d’Italia e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., l’esecutata dispiegò opposizione all’esecuzione .
A suffragio di essa, eccepì in compensazione un proprio maggior credito  (nella  misura  di  euro  1.805)  e  dedusse  un  impedimento all’adempimento consistente nella ricezione di un atto di pignoramento esattoriale con ordine di pagamento diretto delle somme dovute a NOME COGNOME fino a concorrenza di un importo di oltre due milioni di euro.
All’esito della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione sospese la procedura e fissò termine per la riassunzione della causa di merito.
Nell’ottemperare a ciò, la creditrice opposta, oltre a richiedere il rigetto  dell’avversa  opposizione,  propose  domanda  finalizzata  a  far « dichiarare che la medesima è creditrice della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad euro 5.100,00 ».
L’istituto  bancario  opponente,  nel  costituirsi,  sollevò  preliminare eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di pace.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale capitolino ha declinato la propria competenza ratione valoris in favore del Giudice di pace.
A tal fine, ha: (i) individuato il valore della causa di opposizione in base al credito per cui si procedeva; (ii) sottolineato che l’eccezione di compensazione formulata dall’esecutata opponente non estendeva il valore della controversia, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva; (iii) ritenuta irrilevante la domanda spiegata da NOME COGNOME nella citazione introduttiva del giudizio di merito, sul rilievo che tale richiesta costituiva « più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata ».
r.g. n. 10337/2023 Cons. est. NOME COGNOME
NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Non  svolgono  difese in questo  giudizio  impugnatorio  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e Banca d’Italia.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Il  primo  motivo  prospetta  « inammissibilità  della  pronuncia sull’eccezione di incompetenza ».
Sostiene l’impugnante la tardività della pronuncia di incompetenza per valore, siccome resa dopo la prima udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ..
1.1. Il motivo è infondato.
Pur prescindendo dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza ad opera di RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale romano ha, dapprima, disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza) e, quindi, rilevato la questione di competenza subito dopo il momento in cui era finalmente integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni e decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con la sentenza declinatoria in questa sede gravata.
Né, nel vigente ordito codicistico, può ritenersi imposto al giudice, oltre al rilievo immediat o dell’ incompetenza ratione valoris , la decisione sulla  questione  in  prima  udienza:  sicché  la  tesi  della  consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa.
 Il  secondo  motivo  lamenta  « illegittimità  della  pronuncia  sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Si deduc e, in sintesi, che con l’atto introduttivo del giudizio di merito NOME COGNOME ha chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. superiore ad euro 5.100, per l’effetto risultando superato il limite della competenza per valore del Giudice di pace. Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e che pertanto non valesse a contenere la controversia nell’àmbito della competenza per valore attribuita al Tribunale.
2.1. Il motivo è fondato.
La domanda della COGNOME, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da RAGIONE_SOCIALE; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguarda un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale.
Ed invero, come già puntualizzato da questa Corte, il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna -invece -un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’ar t. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (in tal senso, Cass. 27/11/2024, n. 30581).
r.g. n. 10337/2023 Cons. est. NOME COGNOME
Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.
A tanto consegue la devoluzione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle  parti  contrapposte,  al  Tribunale  di  Roma,  davanti  al