Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 27652-2021, proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrente
NONCHE’ NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente agli AVV_NOTAIO COGNOME NOME e COGNOME NOME, è rappresentato e difeso –
Controricorrente
Estratto di ruolo -Notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle -Documenti allegati in appello
Avverso la sentenza n. 1038/2021 della Co rte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, depositata il 31.08.2021;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 28 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
NOME propose ricorso dinanzi al Tribunale di Lecco -Giudice del Lavoro avverso varie cartelle di pagamento, riportate nei corrispondenti estratti di ruolo ed aventi ad oggetto contributi previdenziali e interessi di mora dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Si lamentava la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e si eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
Con sentenza n. 145/2020 il giudice di primo grado accolse le ragioni del COGNOME. L’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fu rigettato con sentenza n. 1038/2021 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ora al vaglio di questa Corte. Il giudice d’appello ha ritenuto che la prova di eventi interruttivi della prescrizione dei crediti previdenziali richiedeva l’acquisizione di nuova documentazione, nonostante il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ.
Per la cassazione della sentenza l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso il NOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risulta costituito in forma adesiva alle ragioni del ricorso.
Nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattata.
Considerato che
Appare preliminare rilevare che l’oggetto della controversia, crediti per contributi previdenziali e loro prescrizione, appartiene alla competenza tabellare della Sezione Lavoro di questa Corte, così che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, per l’e ventuale trasmissione del fascicolo alla Sezione preposta tabellarmente alla sua trattazione.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa.
Così deciso in Roma, il giorno 28 febbraio 2024