Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
sul ricorso- n. 8110/2023- per regolamento di competenza, ex artt. 45 e 47, c.4, c.p.c. proposto dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, con ordinanza del 28.3.2023, nella causa vertente
TRA
COGNOME NOME COGNOME; COGNOME NOME COGNOME, elett.te domic. presso l-avv. NOME COGNOME dal quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti;
-ricorrenti-
E
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, quale procuratrice RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., quale capogruppo del gruppo bancario BANCA RAGIONE_SOCIALE, elett.te domic. presso l’ avv. NOME COGNOME che la rappres. e difemde, per procura speciale in atti;
-resistente-
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, ex art. 45 c.p.c. nell’ambito di una causa riassunta a seguito dell’ordinanza d’incompetenza emessa dal Tribunale di Gela, avente ad oggetto un giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di NOME Rosario COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME su ricorso della RAGIONE_SOCIALE tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE, per la somma di euro 261.365,55.
Il Tribunale ricorrente ritiene che nella specie difetti la competenza per materia della sezione adita limitatamente alle domande d’accertamento dell’usurarietà del conto corrente e della violazione degli artt. 117 e 125 Tub, e di condanna della banca alle restituzioni delle somme indebitamente percepite a tali titoli, nonché sulle ulteriori domande degli opposti, a differenza della domanda avente ad oggetto l’accertamento della nullità della fideiussione rilasciata in violazio ne delle normativa antitrust non sussistendo il rapporto di connessione con le altre suddette domande, essendo a tal fine necessario che intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 ss., c.p.c.
Si è costituita RAGIONE_SOCIALE con memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO CHE
Il regolamento di ufficio va accolto, con riferimento alla domanda di nullità del mutuo, per interessi usurari e altro.
Anzitutto, non è condivisibile il parere del Procuratore Generale, secondo il quale il ricorso in questione sarebbe inammissibile poiché il Tribunale di Napoli non avrebbe potuto sollevare il conflitto in esame poiché la causa che trasmigra al giudice competente non è quella di opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che la declaratoria d’incompetenza implica l’invalidità del decreto opposto, ma una causa da svolgersi secondo le norme del giudizio ordinario.
Invero, la causa petendi relativa alle domande d’accertamento dell’usurarietà del conto corrente e della violazione degli artt. 117 e 125 Tub, nonché di condanna della banca alle restituzioni delle somme indebitamente percepite a tali titoli, non è ravvisabile nel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (Cass. 22149/2020).
L’art. 45 c.p.c. legittima il giudice, che riceve in riassunzione un processo, a sollevare conflitto -e, dunque, ad interloquire ulteriormente sulla competenza nonostante le parti, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, abbiano riassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza a loro istanza – soltanto se la controversia sia effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad altro giudice (Cass., n. 15138/16).
Ne ‘ sussiste una connessione ex artt. 31 e ss. c.p.c. con l’azione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust – che involge, invece, la competenza della sezione specializzata per le imprese – non ravvisandosi identità dell’oggetto, né dei soggetti (in
una causa i fideiussori , nell’altra la società mutuataria debitrice principale).
Il Tribunale di Napoli ha dunque correttamente scisso il profilo relativo alla causa concernente la fideiussione (rientrante nella competenza della suddetta sezione specializzata) da quello afferente alle altre predette domande per le quali la connessione non comporta spostamento della competenza, non sussistendo il rapporto di connessione con le altre suddette domande, essendo a tal fine necessario che intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 ss., c.p.c.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Gela in relazione alla domanda di nullità del mutuo.
Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara il Tribunale di Gela competente in ordine alla causa di nullità del mutuo e per interessi usurari. Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.