Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32984 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32984 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
Nel proc.to iscritto al n. 5767/2023 R.G. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra:
MAGLIE NOME
-attore- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
-convenuta- con ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI, nel giudizio n. 23564/2022, depositata il 16/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 16/2/23, – in giudizio promosso da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita, nei confronti RAGIONE_SOCIALE Banca Monte dei Paschi di Siena, al fine di sentire dichiarare la nullità di un contratto di mutuo del 2005, con condanna RAGIONE_SOCIALE convenuta alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di € 144.615,44, nonché per sentire dichiarare la nullità di un contratto di fideiussione sottoscritto dallo stesso COGNOME, con condanna RAGIONE_SOCIALE convenuta alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di € 593.940,44, giudizio promosso originariamente dinanzi al Tribunale di Lecce, che, con ordinanza del 6/10/22, si era dichiarato incompetente e quindi riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli -ha sollevato, all’esito RAGIONE_SOCIALE prima udienza di trattazione, regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art.45 c.p.c., ritenendo essere competente, in relazione alla domanda di nullità del contratto di mutuo ed alle domande restitutorie, il Tribunale di Lecce.
In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE competenza per connessione non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza tra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma occorre una connessione cd. qualificata, inquadrabile nello schema RAGIONE_SOCIALE pregiudizialità-dipendenza o RAGIONE_SOCIALE pregiudizialità tecnica e, nella specie, alcuna connessione di tal genere era ipotizzabile tra la domanda di nullità del contratto di mutuo per usurarietà dei tassi di interesse e quella di nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust , anche perché i contratti erano stati stipulati da soggetti diversi (l’uno dalla società, l’altro dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE stessa) e non presentavano le domande relative connessione per oggetto o per titolo.
Il PG ha concluso per l’affermazione, con riguardo alla domanda di nullità del contratto di mutuo, in alcun modo connessa e collegata
alla nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione per illegittimo uso dello schema ABI oggetto del parare negativo dell’Autorità RAGIONE_SOCIALE Concorrenza e del Mercato del 22/8/2003 e del provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia n. 55/2005, per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust, 0ella competenza del Tribunale di Lecce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento di competenza va accolto.
L’art.3 del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le Sezioni specializzate in materia di Impresa sono competenti (c) nelle controversie di cui all’articolo 33, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il terzo comma prevede poi che le sezioni specializzate « sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ».
Ora le ragioni di connessione con le materie di cui all’art.3 , comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003 sussistono solo nelle ipotesi di cd. connessione qualificata i cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
Nella specie, tra l’azione di nullità del mutuo (per interessi usurari, vizi del consenso), contratto dalla società debitrice principale (poi fallita), che non ha la causa petendi nel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (Cass. 22149/2020), e di restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti, da un lato, e l’azione di nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione prestata dal COGNOME per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust , che involge la competenza RAGIONE_SOCIALE sezione specializzata per le imprese, e di restituzione dell’intero importo incassato all’esito RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva, dall’altro, non è ravvisabile alcuna connessione, non essendovi né identità dell’oggetto, né dei soggetti.
Non qualsiasi ipotesi di connessione non qualificata comporta lo spostamento RAGIONE_SOCIALE competenza a favore RAGIONE_SOCIALE sezione specializzata in materia di impresa in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese, voluto dal
legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese RAGIONE_SOCIALE presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese RAGIONE_SOCIALE presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.