Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20510 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 18846/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME domiciliata in Roma, rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimata -avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2231/2024, pubblicata il 23.7.2024;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 27.5.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
– con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bologna -nel procedimento N. 12308/22 R.G., vertente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la Banca di Bologna -Credito Cooperativo ed avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo N. 3636/22, emesso nei confronti dei predetti opponenti, la prima quale fideiussore e il secondo quale debitore principale -ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della sola COGNOME dichiarando la propria incompetenza per materia ed individuando quella del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, disponendo per il prosieguo, come da separata ordinanza, in relazione al Pinto, e ciò dopo aver già rimesso al medesimo Tribunale lombardo (su concorde istanza delle parti) la causa relativa alla declaratoria di nullità della fideiussione rilasciata dalla COGNOME, per violazione della normativa antitrust , con ordinanza del 19.6.2023;
avverso detta sentenza, la Banca, creditrice opposta, ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione concernente la COGNOME, in quanto l’opposizione a d.i. appartiene alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Bologna, mentre la sola domanda oggetto della riconvenzionale della predetta COGNOME, concernente la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust , era di competenza della sezione specializzata del Tribunale di Milano, come da ordinanza precedentemente emessa;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il parziale accoglimento del ricorso;
Considerato che
il regolamento, oltre che ammissibile, è parzialmente fondato, nei termini di cui appresso;
infatti, è assolutamente granitico il principio per cui ‘ Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI – contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest’ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l’istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni ‘ (Cass., n. 35661/2022; v. anche Cass. n. 8693/2023; Cass. n. 13328/2023; Cass. n. 20741/2024);
in secondo luogo, è altrettanto consolidato il principio – pronunciato in fattispecie analoga -secondo cui ‘ La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non
anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale ‘ (Cass., n. 3248 /2023);
ha dunque anzitutto errato il Tribunale di Bologna nel revocare tout court il decreto ingiuntivo opposto, quanto alla posizione di NOME COGNOME sull’implicito ed erroneo presupposto della inscindibilità dell’intera causa , già in parte correttamente rimessa al giudice specializzato con ordinanza del 19.6.2023); infatti, il giudice felsineo avrebbe comunque dovuto trattenere presso di sé la causa relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo relativa alla COGNOME, ferma la possibilità di esercitare il potere di sospensione ex art. 295 c.p.c., ove necessario, avendo già disposto in conformità a legge allorché, con la ripetuta ordinanza, aveva rimesso le domande concernenti la pretesa violazione della normativa antitrust al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, competente per materia con riguardo alle controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 168/2003, e inderogabilmente competent e per territorio, tra l’altro, per gli affari concernenti il distretto della Corte d’appello di Bologna , ai sensi dell’art. 4, comma 1 -ter , lett. c), del medesimo d.lgs.;
pertanto, la declaratoria di incompetenza è senz’altro errata quanto alla domanda introdotta con il decreto ingiuntivo; su di essa la ragione di connessione con la domanda di competenza del Tribunale delle imprese non può valere a spostare la competenza, proprio perché, quando vengono introdotte dall’opponente domande riconvenzionali, la
N. 18846/24 R.G.
competenza sulla domanda oggetto del decreto ingiuntivo, spettando inderogabilmente al giudice che emise il decreto e risulta investito dell’opposizione, resta ferma in suo favore; semmai, come già anticipato, a seguito della rimessione ad altro giudice delle domande riconvenzionali, il giudice dell’opposizione a d.i. dovrà sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio;
la declaratoria di incompetenza è invece corretta per quanto attiene alle restanti domande avanzate dalla COGNOME, ossia alle domande di accertamento svolte dalla predetta opponente nella citazione in opposizione a d.i. nonché alla domanda risarcitoria e in contrapposizione con la domanda monitoria, stante la ragione di connessione con la domanda riconvenzionale già oggetto di declaratoria di competenza a favore del Tribunale delle imprese;
va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché le parti, quanto ad essa, vanno rimesse davanti al Tribunale felsineo, con prescrizione -ai sensi dell’art. 50 c.p.c. – della caducazione della revoca del decreto e della valutazione sulla sussistenza di ragioni di sospensione del relativo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. , in attesa della definizione del giudizio sulle domande riguardo alle quali resta ferma la declinatoria della competenza, nonché su ll’altra anteriormente dismessa ;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da NOME COGNOME mentre in relazione alle domande di cui ai nn. 3), 4) e 5) delle conclusioni dell’atto di citazione della predetta dichiara la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione;
condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile