Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
Oggetto: Regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso del Tribunale di Cagliari proposto con ordinanza di sospensione n.1/2024 nel giudizio promosso da
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo , in Cagliari, INDIRIZZO
-opponenti in riassunzione-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria per la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti in atti, dall’AVV_NOTAIO unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Cagliari, INDIRIZZO
-convenuta opposta –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con ricorso per ingiunzione la Banca di Credito Cooperativo di Arborea Società Cooperativa ha chiesto al Tribunale di Oristano l’emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti degli opponenti avente ad oggetto la somma di € 39.155,29, in quanto garanti fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, che si era resa inadempiente in relazione ad una apertura di credito, per € 50.000, concessa dalla banca. Il Tribunale di Oristano ha concesso il decreto ingiuntivo n. 99/2021 in data 6.4.2021
2 .-I fideiussori ingiunti, con due distinti (ma sostanzialmente identici) atti di citazione (originanti i procedimenti n. RG. 610/21 e 611/21) hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la nullità delle fideiussioni azionate dal creditore perché conformi allo schema predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE 2002
3.il Giudice ha rilevato d’ufficio la questione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale ordinario a conoscere della domanda di nullità dei contratti di fideiussione redatti in conformità con lo schema negoziale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE e, contestualmente, ha disposto la separazione delle cause, sì da scindere i giudizi rispettivamente concernenti la domanda di nullità proposta dagli opponenti e quella formula ta in via monitoria dall’opposta .
4.Con ordinanza del 29.3 2022 il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza funzionale riguardo la domanda di nullità del contratto di fideiussione del 22.12.2016, assegnando alle parti, per la riassunzione del processo innanzi alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Cagliari, il termine di tre mesi. La banca nel costituirsi eccepiva , l’incompetenza anche del Tribunale
di Cagliari nella fattispecie, per essere invece competente la Corte d’Appello di Roma quale Corte competente nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata).
La vertenza in oggetto rientra nelle controversie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. 168/2003, e che il successivo art.4 comma 1ter lett. c), così come modificato dall’ar t.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 19/01/2017 n.3, stabilisce, con un inderogabile riparto di competenza territoriale, soltanto ad alcuni uffici giudiziari il potere di decidere sulle controversie in materia antitrust.
5.Il tribunale adito con l’ordinanza citata, ritenendo fondata l’eccezione formulata, sensi degli articoli 45 e 47 c.p.c., ha richiesto a questa Corte di Cassazione di statuire sulla competenza del processo; ha disposto la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria e ha dichiarato il procedimento sospeso. Per quanto qui di interesse ha statuito che:
a) c ome rilevato dal Tribunale di Oristano, nel caso di specie non v’è dubbio che i fideiussori, opponenti a decreto ingiuntivo, avessero proposto domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione, violativa della normativa antitrust (come si desume dalla narrativa delle citazioni, nonché dalle conclusioni rassegnate e sopra riportate);
b) la causa non è di competenza della sezione per le imprese del Tribunale di Cagliari, alla quale il Tribunale di Oristano ha rimesso la causa, bensì di quella di Roma, in applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. b) d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3;
c) la competenza della sezione specializzata in materia di imprese nell’ipotesi di illecito accordo anticoncorrenziale è regolata, oltre che dall’art. 3 d. lgs. n.168 del 2003, anche dal successivo art. 4, comma 1-ter, della l. n. 168/2003, aggiunto dall’art.18, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 3/2017, il quale prevede che « per le controversie di cui
all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: … la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata) ».
Tale regola è applicabile anche in caso di domanda concernente la nullità del contratto di fideiussione a valle, come già chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte -cfr. da ultimo, Cass., 21429/ 2022, conforme a Cass. 6523/2021.
─ Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che venga dichiarata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7 .-Nel regolamento di competenza è consentito alla Corte di accedere agli atti del giudizio di merito, e dall’esame della citazione in opposizione emerge che era stata proposta, come esattamente sostenuto dal tribunale di Oristano, una domanda riconvenzionale finalizzata a far «in via principale:
accertare la nullità, invalidità ed inefficacia del contratto di fideiussione omnibus intervenuto tra i signori COGNOME NOME e COGNOME NOME e la BCC di Arborea e delle clausole in esso contenute;
accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus prestata dai signori COGNOME NOME e COGNOME NOME per violazione della normativa Antitrust, nonché per violazione delle norme del Codice del Consumo, per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo e liberare gli odierni attori da ogni vincolo ed obbligo contrattuale nei confronti della Banca».
Dalla lettura delle richieste n elle conclusioni dell’atto di opposizione si evince che la nullità, è stata fatta valere in via di azione, e non quanto, piuttosto, in via di eccezione. La circostanza determina che si deve radicare la competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (il Tribunale di Roma).
Questa Corte ha più volte ripetuto che nel processo nel quale si assuma la nullità della fideiussione perché riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust, si comprende anche la valutazione di una tale illiceità e questo aspetto assume rilevanza in vista dell’attribuzione della competenza per materia, che, a norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, è di competenza delle Sezioni specializzate (Cass., n. 6523/2021; Cass., n. n35661/2022; Cass., n. 556/2023). Nel nostro caso essendo stata proposta domanda riconvenzionale si deve conoscere delle clausole relative all’intesa antitrust non in via incidentale, ma con decisione suscettibile di passare in giudicato. La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale se l’invalidità sia fatta valere in via di azione (Cass., n.35661/2022).
Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo è tenuto a separare le cause, rimettendo al Tribunale sede della sezione specializzata solo la domanda relativa all’atto di definizione per il quale si discute di nullità per normativa antitrust ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio (Cass., n. 8693/2022). La coordinazione dei giudizi va regolata ex art. 295 c.p.c. ove ne sussistano le condizioni. Ne segue che è corretto l’assunto del tribunale di Cagliari secondo cui la domanda era volta a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in
materia di impresa.
6 . -Per quanto esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di impresa. Trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio non è dovuta pronuncia sulle spese (Cass., S.U., n. 1202/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di Impresa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione