Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22302 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
Oggetto:
regolamento di
competenza
ORDINANZA
sul regolamento d’ufficio promosso dal Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 4 giugno 2024, nel giudizio tra
COGNOME NOME COGNOME difeso dall’Avv. NOME COGNOME, domiciliato in Bologna, alla INDIRIZZO
e
RAGIONE_SOCIALE già corrente in Bologna, alla INDIRIZZO, con sede legale in Pagani (SA) alla INDIRIZZO
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso depositato il 24.11.2023 presso il Tribunale di Salerno, NOME COGNOME chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, sul presupposto che la società resistente abbia il centro degli interessi principali nel Comune di Pagani, ove si trova la sede legale risultante dal registro delle imprese.
2. -Il Tribunale dichiarato competente ha rilevato, però, che dalla visura camerale della di RAGIONE_SOCIALE si evinceva che la società soltanto in data 28.3.2023 aveva trasferito la propria sede legale dalla città di Bologna al Comune di Pagani, laddove il ricorso è stato depositato il 24.11.2023. Ha ritenuto quindi che la competenza territoriale a decidere il ricorso spetti al Tribunale di Bologna, ai sensi dell’art. 28 CCII, il quale dispone che «il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. anche Cass. civ. n. 9730/202)». Tenuto conto che la ricorrente non ha dedotto che il trasferimento del centro degli interessi principali sia avvenuto oltre l’anno dalla presentazione del ricorso ha disposto la trasmissione a questa Corte per il regolamento di competenza.
3. -Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che venga accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Nel caso in esame risulta accertato l’avvenuto trasferimento della sede principale della società debitrice, la cui sede legale, già situata a Bologna, è stata spostata a Pagani in data 28.3.2023, e quindi nell’anno anteriore alla proposizione dell’istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Salerno.
Questa Corte ha più volte statuito che la competenza a provvedere in ordine alle istanze di procedure concorsuali spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, ma resta ininfluente, rispetto alla competenza territoriale, il trasferimento della sede sociale intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa (cfr. Cass., n. 22389/2021, Cass., n. 27230/2022; Cass., n. 3575/2023). I medesimi principi devono esser fatti valere anche per le istanze di apertura della liquidazione giudiziale.
5. -Per quanto esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna.
Trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio non è dovuta pronuncia sulle spese (Cass., S.U., n. 1202/2018).
P.Q.M .
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione