Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 00848/2023
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti
resistente
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1315/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Reggio Emilia il 13/12/2022, pubblicata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, depositate in data 19/10/2023, che ha chiesto il parziale accoglimento del regolamento di competenza;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato RAGIONE_SOCIALE (di seguito, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2246/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21/12/2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla socia RAGIONE_SOCIALE (di seguito, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) la somma di € 185.436,50, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per la fornitura (compravendita) di beni.
A sostegno dell’opposizione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di RAGIONE_SOCIALE, avendo la controversia ad oggetto il rapporto societario tra ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la sua socia al 25,93% ‘RAGIONE_SOCIALE‘, deducendo, in particolare, che quest’ultima aveva posto in essere una forma di sostegno finanziario alla RAGIONE_SOCIALE partecipata, mediante fornitura di materiale, con operazioni che erano in origine previste di natura commerciale, ma poi, per la condizione di difficoltà economica in cui si era venuta a trovare la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, andavano considerate come forme di finanziamento del socio, postergate ai sensi dell’art. 2467 c.c., come pure previsto nel bilancio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ove il corrispettivo per tale fornitura era stato iscritto come ‘finanziamento soci’ postergato di cinque anni.
Sulla base di tale assunto difensivo, ‘We RAGIONE_SOCIALE and RAGIONE_SOCIALE‘ chiedeva, nel merito, previo accertamento della qualificazione delle somme azionate in via monitoria quali finanziamenti soci postergati
ex art. 2467 c.c., la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali cagionati alla ‘RAGIONE_SOCIALE and RAGIONE_SOCIALE‘, oltre al risarcimento del danno da RAGIONE_SOCIALE processuale aggravata.
Nel costituirsi, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ contestava le deduzioni avversarie, chiedendo l’integrale rigetto dell’opposizione.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel frattempo, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ impugnava davanti al Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di RAGIONE_SOCIALE, i bilanci degli esercizi 2020 e 2021 della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE and RAGIONE_SOCIALE‘, unitamente alle relative delibere di approvazione, per i medesimi motivi già sostanzialmente esposti in questo giudizio.
Con la sentenza n. 1315/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 13/12/2022, pubblicata in pari data, il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine a tutte le domande formulate, per essere competente il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
In particolare, il menzionato Tribunale, ritenendo che la fondatezza della pretesa creditoria dipendesse dalla qualificazione giuridica della stessa, oltre che dall’accertamento della validità e vincolatività dei bilanci posti a fondamento del dedotto mutamento del titolo della fornitura, affermava che la controversa natura del credito azionato in via monitoria (finanziamento del socio, assoggettato alla disciplina prevista dall’art. 2467 c.c., ovvero semplice credito commerciale, derivante dalla fornitura di merci) si riverberava sulla causa petendi , rendendo manifesto che la
contro
versia riguardasse i rapporti societari tra le due parti in lite. L’accertamento della competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Bologna in ordine alla domanda introdotta in via monitoria, secondo lo stesso Tribunale, rendeva superfluo l’esame delle restanti questioni di merito, inclusa la domanda riconvenzionale proposta da ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Avverso tale statuizione, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto regolamento di competenza, affidato a tre motivi di censura.
La ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento parziale del regolamento di competenza.
Entrambe le parti, in data 16/11/2023, hanno depositato memorie ex art. 380 ter c.p.c.
MOTIVI COGNOMEA DECISIONE
1. La ricorrente ha, con il primo motivo di ricorso, dedotto che non sussisteva alcun motivo per non dare applicazione all’art. 10, comma 1, c.p.c. nell’accezione maturata nel tempo ad opera dell’interpretazione della giurisprudenza, che impone di valutare la competenza in base al tenore della domanda (nella specie la richiesta di pagamento introdotta in via monitoria), senza considerare le eccezioni e le difese della controparte.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, nella parte in cui ha operato il collegamento tra la vicenda relativa alla qualificazione del credito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la validità e vincolatività dei bilanci della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, poiché la trasformazione del titolo della fornitura effettuata (da compravendita a supporto finanziario alla RAGIONE_SOCIALE partecipata) non poteva prescindere da un accordo novativo intercorso tra le parti, che nella specie non vi era stato, non assumendo alcun valore a tal fine l’appostazione in bilancio.
Con il terzo motivo di ricorso, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha criticato anche la statuizione del Tribunale adito sulle domande riconvenzionali dell’opponente, nella parte in cui il Tribunale ha affermato di non dovere entrare ‘nel merito’ delle stesse in ragione dell’accertata incompetenza a decidere sulla domanda principale. La ricorrente ha, in particolare, dedotto che erano state formulate due domande riconvenzionali quella volta all’accertamento della natura della fornitura in termini di finanziamento del socio, da ritenersi inesigibile in quanto postergato, e quella volta al risarcimento del danno cagionato dalla socia – ed entrambe (ma soprattutto quella risarcitoria) riguardavano rapporti societari, non potendo pertanto essere trattate dal Tribunale di Reggio Emilia, dovendo essere pronunciata la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna solo con riferimento a queste ultime.
Preliminarmente deve essere affermata l’ammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza.
Qualunque statuizione che decida esclusivamente sulla competenza – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace -deve, infatti, essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Com’è noto, la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l’estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8165 del 23/05/2003; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 e Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 34999 del 17/11/2021).
Pertanto, nel caso di specie, non rileva la circostanza che il giudice abbia disposto la revoca del decreto ingiuntivo e
pronunciato sulle spese di lite e neppure che abbia ritenuto superflua la statuizione sulle ulteriori domande, essendo tali pronunce conseguenti alla decisione sulla competenza, nei confronti della quale dunque deve essere esperito il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.
Occorre, infatti, precisare che, mentre il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla nozione di competenza, trattandosi di mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, rientra, invece, nell’ambito della vera e propria questione di competenza la relazione che si pone -come nella fattispecie – tra un Tribunale privo di Sezione specializzata in materia di impresa e il Tribunale in cui abbia sede la menzionata Sezione specializzata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19882 del 23/07/2019).
I primi due motivi posti a fondamento del ricorso per regolamento di competenza possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della intima connessione tra loro esistente, riguardando entrambi la domanda introdotta in via principale con il ricorso ex art. 633 c.p.c., e devono essere accolti, sia pure nei limiti di seguito evidenziati.
4.1. Occorre precisare che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture effettuate alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, quest’ultima ha dedotto che tali forniture, in origine riguardanti comuni rapporti commerciali di compravendita tra RAGIONE_SOCIALE partecipata (la ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e la RAGIONE_SOCIALE partecipante (la ‘RAGIONE_SOCIALE‘), avevano assunto da ultimo la funzione di sovvenzionamento della RAGIONE_SOCIALE partecipata ad opera della RAGIONE_SOCIALE partecipante, con la conseguenza che il relativo credito non era esigibile, in quanto postergato ai sensi dell’art.
2467 c.c., come si evinceva dalle annotazioni in bilancio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
In tale ottica, l’opponente ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per materia del Tribunale adito, per essere competente la Sezione specializzata del Tribunale di Bologna, concludendo, poi, come segue:
«In via preliminare:
visto il DL 168/2003 come modificato dall’art. 2 del DL 1/2012 convertito con L. 27/2012, accertare e dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito in ragione della materia della presente controversia, che determina la competenza in via esclusiva del Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Imprese e per l’effetto revocarsi e comunque caducarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In via principale nel merito:
previa ogni più opportuna declaratoria di legge, revocarsi e, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente, comunque caducare, il Decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in fatto ed in diritto ed in particolare in quanto emesso per crediti inesigibili;
accertare e dichiarare che le somme richieste in via monitoria da RAGIONE_SOCIALE e, dunque i crediti oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 2246/2021 emesso da Codesto Ill.mo Tribunale devono essere qualificati quali finanziamenti soci legalmente postergati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2467 c.c. e non sono esigibili;
In via riconvenzionale:
accertato e dichiarato che la RAGIONE_SOCIALE ha posto in essere nei confronti della RAGIONE_SOCIALE le condotte illegittime e illecite descritte in narrativa, con RAGIONE_SOCIALE contrattale ed extracontrattuale e con violazione, tra gli altri, dei disposti di cui agli artt. 2359 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c., 2043 c.c., che, oltre a determinare un danno potenziale futuro, hanno cagionato in capo a RAGIONE_SOCIALE danni
patrimoniali, condannarsi la RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore al risarcimento in favore all’attrice opponente del danno quantificato in euro 180.000,00, oltre ad interessi ex art. 1284 c.c., e dalla presente domanda anche ai sensi del quarto comma dello stesso, ed al maggior danno imposto dal ricorso al credito bancario, od in quella diversa somma maggiore o minore che venga determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia o secondo equità, con coerente condanna al pagamento; In ogni caso:
– accertato e dichiarato che RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentate pro tempore ha agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, condannare a stessa ai sensi dell’art. 96 comma 1 c.p.c. al risarcimento del danno o, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata.» (p. 5 e 6 del ricorso per regolamento di competenza; v. anche p. 3 della memoria ex art. 47 c.p.c.).
Il richiesto accertamento in ordine alla dedotta inesigibilità del credito azionato in via monitoria è stato, dunque, finalizzato all’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, mentre in via riconvenzionale è formulata soltanto l’azione risarcitoria fondata sulla dedotta RAGIONE_SOCIALE contrattuale ed extra contrattuale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per il comportamento tenuto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE partecipata.
4.2. Com’è noto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, relativamente alle cause che riguardano RAGIONE_SOCIALE per azioni, RAGIONE_SOCIALE in accomandita per azioni, RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE limitata, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003,
oltre alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di RAGIONE_SOCIALE costituite all’estero e alle RAGIONE_SOCIALE che, rispetto alle stesse, esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si limita alle cause ed ai procedimenti:
relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di RAGIONE_SOCIALE da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all’art. 2445, comma 3, c.c., all’art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella RAGIONE_SOCIALE e nella RAGIONE_SOCIALE), all’art. 2447 quater , comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella sRAGIONE_SOCIALE), all’art. 2487 ter , comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), all’art. 2503, comma 2, c.c., all’art. 2503 bis , comma 1, c.c. e all’art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della RAGIONE_SOCIALE);
relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341 bis c.c.;
aventi ad oggetto azioni di RAGIONE_SOCIALE promosse dai creditori delle RAGIONE_SOCIALE controllate contro le RAGIONE_SOCIALE che le controllano;
relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 3), c.c., all’articolo 2497 septies c.c. e all’articolo 2545 septies c.c.;
relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle RAGIONE_SOCIALE di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003, le menzionate sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli appena menzionati.
4.3. Con specifico riferimento al disposto dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. cit., questa Corte ha già affermato che la previsione deve essere interpretata in modo estensivo nella parte in cui richiama tutti i rapporti societari, quale formula indicativa di una nozione generale, e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi riportate nel testo della medesima disposizione (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 155 del 05/01/2022).
Detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi , per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
La controversia deve, dunque, necessariamente investire il tema dei rapporti societari, guardando alle situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio con riguardo quindi non solo alle
vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti (sia pure “non più” o “non ancora” in corso) con la RAGIONE_SOCIALE, con gli organi societari e con gli altri soci (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22327 del 15/10/2020).
4.4. Questa Corte è, comunque, consolidata nel ritenere che le questioni di competenza – come desumibile dall’art. 10 comma 1, c.p.c., che reca un principio applicabile anche ai casi di competenza per materia – debbono essere verificate in limine , alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 29266 del 06/12/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21547 del 22/10/2015).
Tale principio è stato applicato proprio al fine di accertare la competenza delle Sezioni specializzate istituite con il d.lgs. n. 168 del 2003.
In particolare, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2331 del 25/01/2023, ha affermato che la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all’originaria prospettazione contenuta nella causa petendi posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie.
4.5. Occorre, inoltre, tenere presente che la presente controversia trae origine dalla proposizione di una domanda monitoria, in relazione alla quale il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto (v. da ultimo, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
Ciò non esclude che, a seguito dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato nullo, se
emesso da un giudice incompetente per materia, per valore o territorio, ma, a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l’opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a proseguire nelle forme ordinarie (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021).
4.6. Inoltre, come già precisato da questa Corte, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è inderogabile ed immodificabile anche per ragioni di connessione.
Ne deriva che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata delle RAGIONE_SOCIALE di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi (Cass, Sez. 6-2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19738 del 08/08/2017).
4.7. Come sopra evidenziato, nel caso di specie, la ricorrente ha agito in via monitoria vantando un credito derivante dalla fornitura di merce. Ha quindi agito per il pagamento del prezzo di beni compravenduti. Solo l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE destinataria dell’ingiunzione ha introdotto la questione relativa ai rapporti societari intercorrenti le parti contraenti, qualificando la fornitura in termini di sovvenzionamento del socio in favore della RAGIONE_SOCIALE
partecipata in condizioni di difficoltà economica, per far valere l’inesigibilità del credito al corrispettivo.
In applicazione dei principi sopra evidenziati, deve pertanto ritenersi che in base alla domanda formulata in via monitoria, va esclusa la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, essendo stato semplicemente dedotto dalla ricorrente un comune credito derivante dalla fornitura di merce, la cui cognizione è correttamente stata devoluta al Tribunale di Reggio Emilia.
A nulla rileva la circostanza che la destinataria dell’ingiunzione abbia dedotto una diverso titolo della fornitura eseguita, al fine di accertare l’inesigibilità del credito azionato in INDIRIZZO monitoria, che, come sopra evidenziato, non incide sulla qualificazione della domanda, come formulata.
Anche il terzo motivo è fondato.
5.1. Come sopra evidenziato, l’opponente, dopo avere eccepito in via preliminare l’incompetenza del giudice adito, ha formulato domanda riconvenzionale, volta al risarcimento dei danni asseritamente cagionati dal comportamento della socia che ha presentato il ricorso in via monitoria.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto la propria incompetenza a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo, per essere competente la Sezione specializzata del Tribunale di Bologna, ha statuito come segue: «Ciò rende superfluo l’esame delle restanti questioni di merito, inclusa la domanda riconvenzionale proposta da RAGIONE_SOCIALE, con conseguente irrilevanza della giurisprudenza citata dalla parte opponente al fine di sostenere che la vis attractiva di detta domanda riconvenzionale, seppure rientrante nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa, non operi in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.»
5.2. Il Tribunale, a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di incompetenza, ha, dunque, considerato superfluo l’esame della
domanda riconvenzionale e, con essa, della questione pregiudiziale sollevata dall’opposta, relativa alla dedotta competenza a statuire sulla stessa in capo alla Sezione specializzata presso il Tribunale di Bologna, nonostante la prospettata competenza del Tribunale di Reggio Emilia a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
Non vi è stato alcun implicito rigetto dell’eccezione di incompetenza, poiché il Tribunale ha ritenuto solo di non poter decidere su tutte le altre questioni. Si è trattata piuttosto di una esplicita statuizione di assorbimento ‘proprio’ della questione relativa alla competenza a statuire sulla domanda riconvenzionale.
Com’è noto, l’assorbimento “proprio” postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda rimasta assorbita. L’assorbimento “improprio” presuppone, invece, che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (così da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 12193 del 22/06/2020).
Parte ricorrente, quindi, ha censurato la pronuncia di assorbimento, che ha interessato la questione relativa alla competenza a statuire sulla domanda riconvenzionale dell’opponente.
In sintesi, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, una pronuncia sulla competenza in ordine alla domanda riconvenzionale è stata adottata, ed è stata proprio quella di assorbimento, in questa sede impugnata.
5.3. La censura proposta contro la pronuncia di assorbimento è fondata, non potendo ritenersi che l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza sulla domanda principale comporti la superfluità della statuizione sulla domanda il cui esame, come nella specie, non è
espressamente o logicamente condizionato all’accoglimento dell’eccezione d’incompetenza relativa alla domanda principale.
5.4. Dagli atti risulta peraltro evidente che la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dall’opponente ha ad oggetto ‘rapporti societari’, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 168 del 2003, tenuto conto che si tratta di azione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE partecipata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE partecipante per asseriti comportamenti pregiudizievoli compiuti proprio in qualità di socia.
5.5. Considerato che si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della competenza funzionale e inderogabile del Tribunale adito in via monitoria, deve darsi continuità all’orientamento in precedenza illustrato, secondo il quale, in tale ipotesi, non opera la modifica della competenza per ragioni di connessione prevista dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003.
La domanda principale introdotta in via monitoria resta pertanto di competenza del Tribunale di Reggio Emilia e quella riconvenzionale deve essere dichiarata di competenza del Tribunale di Bologna -Sezione specializzata in materia di RAGIONE_SOCIALE.
5.6. Il Tribunale adito, in sintesi, avrebbe dovuto separare le cause e rimettere solo quella relativa alla domanda riconvenzionale al Tribunale di Bologna -Sezione specializzata in materia di impresa, ferma restando, nel prosieguo, la possibilità di fare eventuale applicazione delle disposizioni concernenti la sospensione dei processi.
In conclusione, il ricor so deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza n. 1315/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata e pubblicata il 13/12/2022. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia in ordine alla domanda principale introdotta in via monitoria da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la competenza del Tribunale di Bologna -Sezione specializzata in
materia di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla domanda riconvenzionale risarcitoria promossa dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Spese al merito .
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza n. 1315/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata e pubblicata il 13/12/2022;
dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia in ordine alla domanda principale introdotta in via monitoria dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la competenza del Tribunale di Bologna -Sezione specializzata in materia di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla domanda riconvenzionale risarcitoria promossa dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione