Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33014 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33014 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 3155-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, società corrente in RAGIONE_SOCIALE nella INDIRIZZO, P. IVA P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME, nonché per il COGNOME NOME in proprio, e COGNOME NOME, C.F. CODICE_FISCALE, quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giuste procure speciali allegate, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto professionista, sito in RAGIONE_SOCIALE, nella INDIRIZZO, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al fax n. NUMERO_TELEFONO e/o all’indirizzo di p.e.c. EMAIL.
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F. CODICE_FISCALE), con sede legale in Roma, INDIRIZZO, e per
essa, quale mandataria, la RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Vice Presidente, AVV_NOTAIO, (C.F. P_IVA), con sede legale in Milano, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di Roma, p.e.c. EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, sito in RAGIONE_SOCIALE, nella INDIRIZZO, p.e.c. EMAIL.
-resistente –
e
RAGIONE_SOCIALE
a vverso l’ordinanza di incompetenza pronunciata in data 20.12.2022 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, comunicata in data 22.12.2022, emessa nell’ambito del giudizio iscritto al n. 788/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.La RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME in proprio e COGNOME NOME, quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, convenivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, la RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Vice Presidente, AVV_NOTAIO, giusta atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2022 -R.G. n. 538/2022, emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 06.05.2022 e notificato ai fideiussori della medesima società in data 18.05.2022, in virtù del quale il suddetto Tribunale aveva ingiunto agli opponenti, in solido tra loro, il pagamento, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del detto decreto, in favore di RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE, del la somma di € 52.170,27 oltre interessi fino all’effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio.
Tra le altre eccezioni e deduzioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i fideiussori della RAGIONE_SOCIALE eccepivano in via riconvenzionale la nullità, integrale o parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli stessi per effetto della nullità e/o invalidità e/o illegittimità delle clausole della medesima fideiussione, in quanto contrastanti con la disciplina dettata in materia di concorrenza, costituendo le medesime clausole una palese espressione di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza ex art. 2, L. n. 287 del 1990. Conseguentemente, anche per effetto delle surriferite nullità e della decadenza della garanzia ex art. 1957 cod. civ., i fideiussori della RAGIONE_SOCIALE chiedevano al Tribunale adito di dichiarare l’estinzione della garanzia concessa dai ridetti fideiussori in favore di Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e dei suoi aventi causa e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
La società convenuta RAGIONE_SOCIALE, e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE, si costituiva ritualmente in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, contestando la fondatezza di tutti i motivi posti a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale con ordinanza del 20.12.2022, comunicata in data 22.12.2022, rilevando d’ufficio un’ipotesi di incompetenza cd. funzionale, dichiarava la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa istituita presso il Tribunale di Napoli.
ordinanza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE e dai predetti fideiussori con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,
L ‘ cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con memoria.
Il P.g. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo e unico motivo i ricorrenti lamenta no l’erroneità dell’ordinanza di incompetenza impugnata per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ritenuto che l’eccezione di nullità sollevata da uno dei due opponenti costituisse una vera e propria domanda riconvenzionale e non una mera eccezione riconvenzionale
finalizzata a paralizzare la domanda di pagamento oggetto del ricorso monitorio. Più in particolare, il giudice di prime cure, ne ll’ordinanza del 20.12.2022, qui impugnata erroneamente riteneva che ‘ va dichiarata d’ufficio l’incompetenza cd. funzionale del presente Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di impresa, alla luce dei principi recentemente statuiti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 6523/2021), tenuto conto che nel caso di specie la parte opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni prestate da COGNOME NOME e COGNOME NOME in favore di RAGIONE_SOCIALE , azionate in sede monitoria, per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all’art. 2, comma 2, le tt. a), l. n. 287/1990, che come tale rientra nel titolo I richiamato dall’art. 33, comma 2, legge n. 287/1990, ai fini del radicamento della competenza cd. funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa di cui al d.lgs. n. 168/2003, da individuarsi nel caso di specie in quella istituita presso il Tribunale di Napoli ex art. 4, co. 1-ter, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, come novellato dal d.lgs. n. 3/2017, con rinvio all’art. 3, co.1, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, che a sua volta rinvia all’art. 33, comma 2, legge n. 287/1990 ‘ (cfr. pag. 2 ordinanza impugnata).
1.2 Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, i fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, sollevando l’eccezione di nullità delle clausole delle fideiussioni dagli stessi sottoscritte, in quanto contrastanti con la disciplina dettata in materia di concorrenza, ex art. 2, L. n. 287 del 1990, si sarebbero limitati – sempre secondo i ricorrenti – a formulare una mera eccezione riconvenzionale, ossia un’eccezione finalizzata ad un accertamento incidentale della dedotta nullità, al solo scopo di paralizzare la domanda di pagamento. Aggiungono i ricorrenti che, del resto, anche il tenore letterale dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto consentire, agevolmente, al Giudice di prime cure, di giungere a siffatta conclusione. Si evidenzia a tale fine che, relativamente alla posizione dei fideiussori e con riferimento all’eccezione in discussione, al punto in diritto n. 10) dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, veniva letteralmente asserito: ‘In via subordinata, nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori ed assorbenti eccezioni, con il presente atto si eccepisce, in via riconvenzionale,
l’estinzione delle garanzie personali concesse dai sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME in favore di Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE, per effetto della nullità della fideiussione sottoscritta dagli stessi, conseguente alla nullità e/o invalidità e/o illegittimità delle clausole della medesima fideiussione, in quanto contrastanti con la disciplina dettata in materia di concorrenza.’ (cfr. pag. 17 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
1.3 Secondo i ricorrenti, inoltre, anche le conclusioni rassegnate in seno all’atto introduttivo del giudizio di primo grado avrebbero dovuto fugare ogni dubbio in ordine alla natura di eccezione riconvenzionale della declaratoria di nullità richiesta dai fideiussori di RAGIONE_SOCIALE, poiché diretta esclusivamente ad ottenere il rigetto della domanda di controparte. Nello specifico, infatti, ai punti nn. 13 e 14 delle suddette conclusioni, era dato leggere quanto segue : ’13. In ogni caso, in via subordinata, ritenere e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, e pertanto l’inoperatività della deroga dell’art. 1957 cod. civ. e/o in ogni caso la decadenza dal termine previsto dalla medesima disposizione codicistica, per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall’On. Giudicante; 14. Conseguentemente, ritenere e dichiarare l’estinzione della garanzia concessa dai sig.ri COGNOME NOME NOME COGNOME NOME in favore di Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE e dei suoi aventi causa, ivi compresa RAGIONE_SOCIALE, e per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni e consequenziale statuizione di legge e/o di giustizia’ (cfr. pag. 34 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
1.4 Si evidenzia ancora da parte dei ricorrenti che, per costante giurisprudenza, ricorre l’ipotesi di eccezione riconvenzionale allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto a provocare il mero rigetto della domanda avversaria; integra invece una vera e propria domanda riconvenzionale, l’istanza con la quale viene chiesto, oltre al rigetto dell’altrui pretesa, l’ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all’invocato mutamento della situazione precedente (richiamando così: Cass.
Civ. n. 14852/2013). Detto altrimenti, aggiungono i ricorrenti, la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto (ossia dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento), ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intenda con essa ottenere, limitato nel secondo caso al rigetto della domanda proposta dall’attore , con la conseguenza che non esistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché a loro fondamento siano allegati fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l’estinzione o la modificazione di diritti fatti valere dall’attore ed in base ai quali si chieda la reiezione delle domande da questo proposte, e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande (così richiamando: Cass. n. 21472/2016).
1.5 Ricordano inoltre i ricorrenti che, quanto alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle materie di cui alla L. n. 287/1990, l’art. 33, comma 2, della medesima legge dispone che ‘Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni’. Ne conseguirebbe che, qualora l’attore intenda promuovere autonomo giudizio volto all’accertamento della nullità ovvero richiedere il relativo risarcimento danni, dovrà rivolgersi alle predette sezioni specializzate.
1.6 Quanto poi alla materia oggetto dell’eccezione sollevata nel caso in esame, ossia alle fideiussioni conformi allo schema ABI, costituiva precisano, ancora, i ricorrenti circostanza pacifica che l’opponente al decreto ingiuntivo avesse due alternative: poteva formulare la domanda di accertamento della nullità della fideiussione conforme allo schema ABI, chiedendo che venisse decisa con efficacia di giudicato; ovvero poteva limitarsi a sollevare una mera eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la domanda dell’attore in senso sostanziale.
1.7 Soggiungono i ricorrenti che, a i sensi dell’art. 34 c.p.c., tuttavia, sarebbe opportuno rilevare che la domanda di nullità, sulla questione pregiudiziale in senso tecnico, sarebbe idonea a determinare lo spostamento di competenza solo se tale accertamento sulla questione pregiudiziale di nullità sia richiesto dalla legge o ‘esplicitamente dalla parte’ con efficacia di giudicato ( così, richiamando: Cass. SS.UU. n. 26242/2014). Quel che rileva, dunque, sarebbe solo verificare se la domanda di accertamento della nullità sia stata formulata espressamente dalla parte, quale domanda su questione pregiudiziale, volta ad ottenere un accertamento con efficacia di giudicato o se invece tale domanda non sia stata formulata, dovendosi ritenere che, nella materia in esame, la ‘riserva di competenza’ delle sezioni specializza te in materia di impresa riguarderebbe (per espressa disposizione della lettera dell’art. 33 L. n. 287/1990) le sole azioni e non anche le eccezioni.
1.8 A ciò dovrebbe aggiungersi che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, deve tenersi necessariamente conto della competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decidere sull’opposizione stessa ex art. 645 c.p.c., a mente del quale ‘l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto’. Si osserva, sempre da parte dei ricorrenti, che la disposizione in commento, in buona sostanza, prevede, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, una competenza funzionale, inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione, del giudice che aveva emesso il provvedimento.
1.9 Ne consegue che se sia stata proposta eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo d ovrebbe deciderla unitamente al merito dell’opposizione, atteso che l’art. 34 c.p.c. opera soltanto a fronte di apposita espressa domanda di accertamento con efficacia di giudicato, quale condizione necessaria per l’applicazione della norma .
Il ricorso è fondato.
2.1 Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha declinato la propria competenza in relazione alla controversia tra gli opponenti e RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che tale controversia coinvolgesse la materia antitrust e che, dunque, fosse competente la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 1-ter lett. c) d.lgs. 168/03 e 33 comma 2 legge 287/90. Era coinvolta la materia antitrust perché NOME e NOME COGNOME, intimati quale garanti della debitrice RAGIONE_SOCIALE, avevano eccepito la nullità delle fideiussioni da loro stipulate a garanzia delle obbligazioni bancarie di RAGIONE_SOCIALE per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all’art. 2 comma 2 lett. a) della legge 287/1990.
2.2 Come correttamente rilevato dai ricorrenti ed osservato dal P.g., la decisione impugnata non tiene tuttavia in conto il fatto che la nullità rilevata sul punto dai fideiussori non aveva dato vita ad una domanda riconvenzionale, ma si era risolta in una mera eccezione, volta unicamente a paralizzare l’avversa pretesa, nel contesto di un mero accertamento incidentale non idoneo al giudicato.
2.3 L’esame diretto degli atti – come noto è consentito in sede di regolamento di competenza – non lascia dubbi al riguardo: si legge, infatti, a pag. 18 dell’atto di opposizione: ‘ A tal riguardo, ed in rito, per mero tuziorismo difensivo, va affermata la competenza del Giudice adito a pronunciarsi sulla sollevata questione, in quanto proposta a titolo di eccezione riconvenzionale, avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia di giudicato, l’invalidità negoziale al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Sicché va escluso qualunque profilo di incompetenza funzionale dell’adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese a norma dell’art. 33 della L. n. 287/1990, competente nel diverso caso di proposizione in via principale della domanda di accertamento delle dedotte nullità ‘.
2.4 Gli opponenti garanti, dunque, hanno consapevolmente limitato la portata del rilievo della nullità, all’esplicito fine di evitarne la trasformazione da eccezione in azione ed evitare il radicamento della competenza della sezione specializzata del Tribunale delle imprese competente per territorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 1 lett. c) d.lgs. 168/03 e 33 comma 2 legge 287/90.
L’art. 33 comma 2, infatti, contempla tale competenza per le ‘azioni di nullità’ (‘e di risarcimento del danno’) in materia di intese concorrenziali. E la
giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che questa competenza riguarda solo le ipotesi in cui sia proposta ‘azione’ diretta a dichiarare l’invalidità del contratto, non quando ci si limiti ad una mera eccezione riconvenzionale. E’ sufficiente , a tal fine, il rinvio al recente arresto di Cass. 3248/23, relativo ad una analoga controversia promossa a RAGIONE_SOCIALE, anche in tal caso decisa con erronea declinatoria di competenza dal giudice adito.
Va dunque accolto il regolamento di competenza. Spese al definitivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 3.10.2023