Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 21020/2022
promosso da
RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE ‘), in persona del legale rappresentante pro tempore , che agisce per il tramite del patrimonio destinato RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
resistenti
per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 506/2022, p ubblicata l’08 /07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, depositate in data 11/01/2023, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 84 del 2020, ad essi notificato, emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in forza del quale era stato loro ingiunto, nella qualità di fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già dichiarata fallita, il pagamento della somma di € 89.210,10, quale saldo debitore del c/c n. 225777, intrattenuto dalla società fallita con la RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, nonché della somma ulteriore somm a di € 184.851,02, per saldo debitore del c/anticipi n. 229408, intrattenuto dalla medesima società con la predetta banca.
Gli opponenti hanno dedotto la nullità della fideiussione, in quanto redatta su modello ABI non conforme e come nulla per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, siccome previsto dall’art. 2 , comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990. In subordine gli opponenti hanno formulato ulteriori eccezioni, deducendo, poi, NOME NOME la propria qualifica di consumatore.
Gli opponenti hanno concluso, chiedendo dichiararsi la nullità della fideiussione da loro sottoscritta il 27/4/2014 in favore della RAGIONE_SOCIALE e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, (di seguito RAGIONE_SOCIALE), che ha in primo luogo eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito in ordine sia all’accertamento dell’intesa anti -concorrenziale che della declaratoria di nullità della fideiussione ex art. 2 l. 287 del 1990. Nel merito l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato gli assunti difensivi d egli attori opponenti.
Nel corso del giudizio è stata rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, assunta la causa in decisione, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente la Sezione Specializzata in materia di impresa di Napoli, revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo.
Avverso tale statuizione, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi.
NOME NOME e NOME NOME hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME , ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, per avere il Tribunale dichiarato la propria incompetenza sull’intero giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 592/2020, mentre, invece, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza solo in merito alla domanda di nullità della fideiussione per presunta violazione della l. n. 287 del 2020.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 645 c.p.c. e 40 c.p.c., per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ritenuto che la propria incompetenza a decidere le cause concernenti la nullità della fideiussione per condotta anticoncorrenziale comportasse la caducazione del titolo monitorio, senza tenere conto che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo apparteneva alla competenza funzionale ed inderogabile dell’ufficio giudiziario che lo aveva emesso, non modificabile neppure per ragioni di connessione.
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la stessa connessione tra loro esistente, e risultano fondati.
Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha già affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI – contenente disposizioni asseritamente contrastanti con la normativa RAGIONE_SOCIALE la cui valutazione
implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale – il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest’ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l’istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022).
Il Tribunale adito, dunque, avrebbe dovuto separare le cause e rimettere solo quella relativa alla domanda riconvenzionale, volta all’accertamento della nullità del contratto di fideiussione per violazione della l. n. 287 del 1990, al Tribunale di Napoli -Sezione specializzata in materia di impresa, ferma restando la possibilità di fare eventuale applicazione delle disposizioni concernenti la sospensione dei processi.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza n. 506/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 84/2020, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli -Sezione specializzata in materia di impresa in ordine all’intero giudizio R.G. n. 592/2020 , dovendo, invece, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli -Sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla sola domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 l. n. 287 del 2020.
Le parti devono essere rimesse dinanzi ai detti Tribunali anche per le spese del regolamento.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza n. 506/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 84/2020, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli -Sezione specializzata in materia di impresa in ordine all’intero giudizio R.G. n. 592/2020;
dichiara la competenza del Tribunale di Napoli -Sezione specializzata in materia di imprese in ordine alla sola domanda riconvenzionale di nullità della
fideiussione per violazione dell’art. 2 l. n. 287 del 2020 , spettando per il resto la competenza a conoscere della causa R.G. n. 592/2020 al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
rimette le parti davanti ai suddetti tribunali anche per le spese del regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della