Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32991 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17239/2022 R.G. per regolamento di competenza proposto d’ufficio nel giudizio tra: NOME COGNOME e NOME COGNOME
attori contro
BANCA INTESA SAN PAOLO RAGIONE_SOCIALE, BANCA RAGIONE_SOCIALE, convenute
con ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 2130/2022 depositata il 17/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino Sezione specializzata in materia di Imprese in composizione collegiale – in giudizio promosso da NOME e NOME COGNOME, nei confronti di Banca del Mezzogiorno, Mediocredito Centrale spa e Intesa Sanpaolo spa, al fine di sentire accertare la nullità parziale delle fideiussioni dagli stessi prestate in quanto frutto di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza ex art.2 l.287/1990, a fronte della decisione assunta dalla Banca d’Italia quale Autorità Garante per la concorrenza in materia bancaria n. B 423 del 2 maggio 2005, riassunto a seguito di ordinanza del Tribunale di Vercelli del 26/11/2021, di declaratoria della propria incompetenza per essere inderogabilmente competente il Tribunale delle Imprese di Torino trattandosi di materia antitrust ed avendo le parti sostanzialmente aderito, essendo Torino anche il foro competente ex art.20 c.p.c., quale luogo di stipula del contratto ed ove sono sorte le obbligazioni, – ha sollevato d’ufficio, rilevata la questione nel corso della prima udienza di trattazione, regolamento di competenza es art.45 c.p.c., ritenendo che la competenza inderogabile, ex artt. 3, comma 1, lett.c) e 4 , comma 1 ter, lett.a) del d.lgs. 168/2003, quale modificato dall’art.18, comma 1, lett.b), d.lgs. n. 3/2017, sia quella della Sezione specializzata in materia di impresa di Milano .
Il P.G. ha concluso per l’affermazione della competenza del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa, rilevato che il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto anche quando il giudice indicato come competente dinanzi al quale la causa sia stata riassunta ritenga, a sua volta, la competenza di un terzo giudice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento di competenza va accolto, nel senso che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa.
2. L’art.3 del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le Sezioni specializzate in materia di Impresa sono competenti (c) nelle controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il terzo comma prevede poi che le sezioni specializzate « sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ».
Ora, indubbiamente, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
L’art.33 comma 2 l.287/1990 prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal i al iv sono promossi davanti alla corte d’appello competente per territorio.
Va rammentato che le Sezioni unite (Cass. n. 41994/2021) hanno affermato che « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ».
Si è però chiarito (Cass. 3248/2023) che « La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale ».
Nella specie, oggetto della citazione introduttiva del giudizio era, pacificamente, la declaratoria ed accertamento della nullità parziale delle fideiussioni prestate dagli attori in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale, come si evince dalle conclusioni e dal contenuto argomentativo dell’atto introduttivo (riprodotto nel corpo dell’atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Torino) .
Ne consegue la fondatezza del regolamento di ufficio, in quanto la causa, instaurata con citazione del 2021, rimessa dal Tribunale di Vercelli al Tribunale di Torino, non è di competenza della sezione per le imprese del Tribunale adito in riassunzione, bensì di quella di Milano, in applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, che ha introdotto il comma 1 ter lett c) dell’art. 4 del d.lgs 168/2003 citato., che così recita: « 1-ter. Per le controversie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata) ».
In tal senso si è espresso anche il P.G.
Va rammentato che, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile, spetta al primo ovvero ad un terzo giudice (Cass. 19792/2008; Cass. 6464/2011), potendo quindi il conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. essere denunciato anche quando il giudice innanzi al quale la causa sia stata riassunta declini la competenza a favore di un giudice diverso da quello originariamente adito (Cass. 2942/1997).
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di imprese , dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di imprese dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso , in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.