Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , in Roma, INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
Nonché RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Macerata comunicata il 22.11.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: Regolamento di competenza
-intimata –
1. ─ Il Tribunale di Macerata ha rilevato che il sig. COGNOME, opponente ad un decreto ingiuntivo ottenuto contro di lui dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva formulato una serie di distinte domande, la prima delle quali atteneva alla declaratoria di nullità della fideiussione per contrasto delle clausole 2, 6 e 8 con il modello ABI in violazione dell’art. 2 legge antitrust . Ha rilevato, pertanto, che l’art. 33 l.n. 287/1990 prevede che «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
2 .-Pertanto ha escluso la sua competenza a decidere su tale domanda, ritenendo la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d’impresa.
3.COGNOME NOME ha presentato ricorso per regolamento di competenza con un motivo ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
4 . ─ Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto:
5 .-Con il primo motivo: erronea qualificazione dell’eccezione di nullità della fideiussione quale domanda di nullità, come motivo di declaratoria di incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa. Violazione dell’art. 3 lett. c) d. lgs. n. 168/2003 in relazione all’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990.
5.1 -La censura è infondata. La parte ha trascritto nel ricorso dinanzi a questa Corte una parte del ricorso in opposizione al d.i. nel quale si delinea una ‘eccezione’ di nullità della garanzia. Il
tribunale ne ha fornito una diversa qualificazione. Nel regolamento di competenza, in quanto giudizio sul fatto, è consentito alla Corte di accedere agli atti del giudizio di merito, e dall’esame della citazione in opposizione emerge che era stata proposta una domanda finalizzata a: «in via principale, per quanto attiene alla posizione di NOME COGNOME, dichiarare nullo e/o inefficace il contratto di fideiussione e, di conseguenza, nulla dovuto dal medesimo a fronte di quanto reclamato dalla ricorrente in sede monitoria». Dalla lettura delle richieste delle conclusioni dell’atto di opposizione si evince che la nullità, è stata fatta valere in via di azione, e non in via di eccezione.
Questa Corte ha più volte ripetuto che nel processo nel quale si assuma la nullità della fideiussione perché riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust, si comprende anche la valutazione di una tale illiceità e questo aspetto assume rilevanza in vista dell’attribuzio ne della competenza per materia, che , a norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, è di competenza delle Sezioni specializzate (Cass., n. 6523/2021; Cass., n. 35661/2022; Cass., n. 556/2023). Nel nostro caso il giudice competente funzionalmente per l’opposizione a decreto ingiuntivo (il Tribunale di Macerata) è chiamato a conoscere anche della nullità della fideiussione per effetto della contrarietà delle clausole in essa contenuta alla normativa europea antitrust non in via incidentale, ma di azione, risultando proposta domanda riconvenzionale di nullità, con conseguente formazione del giudicato positivo o negativo sull’esistenza della nullità all’esito dell’accertamento giudiziale. La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale se l’invalidità sia fatta valere in via di azione (Cass., n.35661/2022).
Il giudice dell’opposizione è , pertanto, tenuto a separare le cause, rimettendo al Tribunale sede della sezione specializzata solo la domanda relativa all’atto di definizione per il quale si discute di nullità per normativa antitrust, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio (Cass., n. 8693/2022). La coordinazione dei giudizi va regolata ex art. 295 c.p.c. ove ne sussistano le condizioni. 6 . -Per quanto esposto, il ricorso per regolamento di competenza proposto va rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma- Sezione specializzata in materia di Impresa, in relazione alle controversie, quale quella dedotta in giudizio indicate nella lettera c) dell’art. 3 del d.lgs n. 168 del 2003. La competenza territoriale del tribunale delle imprese di Roma risulta dalla previsione legislativa contenuta nell’art. 4 c. 1 ter d.lgs n. 168 del 2002.
Non occorre adottare alcun provvedimento che regoli le spese di lite del regolamento, dato che gli intimati non hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di Impresa. Rimette le parti dinanzi a detto Tribunale..
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione