Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul regolamento di competenza iscritto al n. 21924/2023 R.G. sollevato d’ufficio dal TR IBUNALE di NAPOLI -Sezione Specializzata in materia di Impresa nel giudizio r.g.n. 27346/2022 pendente dinanzi a detto Tribunale
TRA NOME e NOME COGNOME, assistiti e difesi dall’AVV_NOTAIO
E
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rapp. p.t., assistiti e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-intimati-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di ENNA n. 4373/2023 nel proc. r.g.n. 27346/2022 depositata il 31/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Il Tribunale di Enna, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da NOME NOME e NOME, quali garanti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, debitrice principale, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli. Ha osservato che gli opponenti NOME, cui era stato ingiunto, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, il pagamento della somma di euro 559.311,29=, oltre interessi, avevano proposto, tra l’altro, domanda di accertamento della nullità della prestata fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui alla legge n.287/1990, art.2, comma2, circostanza questa che era reputata decisiva al fine del radicamento della competenza sull’intera controversia della nominata Sezione specializzata, giusta l’art.33, comma 2, della legge n.287/1990.
A seguito della presentazione della domanda di riassunzione da parte di NOME NOME e NOME, il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con il decreto n. 4373 del 3/10/2023 ha chiesto d’ufficio alla Corte di legittimità di regolare la competenza per materia ex art.45 cod.proc.civ. e di affermare la competenza per materia del Tribunale di Enna, con riferimento all’opposizione al decreto ingiuntivo n.425/2021 emesso da quel Tribunale, osservando che -nel caso in esame -la questione relativa alla violazione della normativa antitrust non era stata proposta come domanda riconvenzionale, ma era stata posta
come mera eccezione – tra le tante – ed era strumentale ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo che, invece, poteva essere disposta unicamente dal giudice che lo aveva emesso.
Le parti in causa non hanno svolto difese.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del regolamento.
Ha osservato che la competenza del Tribunale delle imprese non si estende anche alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante il principio che vuole inderogabile e immodificabile anche per ragioni di connessione la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo; ne ha dedotto che il giudice dell’opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al Tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest’ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio.
CONSIDERATO CHE:
2. -Il Regolamento di competenza d’ufficio deve essere accolto nei sensi di seguito precisati.
3. -A norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 1 e successive modificazioni.
Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia
riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429).
Tuttavia, in materia è necessario distingue il caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, da quella in cui la stessa sia proposta solo in via di eccezione, perché differenti sono le conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale.
Nel primo caso, in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo il quale «Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall’ art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI – contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale – il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest’ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l’istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni.» (Cass. n.35661/2022)
Nel secondo caso, in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere in via di eccezione, va, invece, applicato il principio seguente «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la
contro
versia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale.» (Cass. n. 3248/2023; conf. Cass. n. 33014/2023)
4.- Orbene, rammentando che nel regolamento di competenza è consentito alla Corte di accedere agli atti del giudizio di merito, va rilevato, nel presente caso, che dalla citazione in opposizione e dallo stesso decreto del Tribunale di Napoli all’esame emerge che era stata proposta, come esattamente sostenuto dal Tribunale di Enna, una domanda riconvenzionale finalizzata a far ‘accertare e dichiarare l’assoluta inefficacia ed illegittimità della fideiussione per violazione dell’art.2, comma 2, della legge n.287/1990, sottoscritta con modello A.B.I. e per l’effetto liberarla dalla coobbligazione …’ per nullità della fideiussione (fol.8 dell’atto di riassunzione).
Ne segue che è corretto l’assunto del Tribunale di Enna secondo cui la domanda era volta a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Va infatti richiamato il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’A.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. n. 6523/2021, poi seguita anche da Cass. n. 21429/2022).
Per converso ha errato il Tribunale di Enna a non dare concorrente applicazione dell’art. 645 c.p.c., posto che la domanda di nullità era stata proposta in riconvenzionale, come detto, da parte degli opponenti al decreto ingiuntivo.
Come rettamente osservato dalla Procura Generale, sia in giurisprudenza che in dottrina è pacifico il principio che vuole inderogabile, e immodificabile anche per ragioni di connessione, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sicché il giudice dell’opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al Tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest’ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio (Cass. n. 15454/2015; Cass. n. 19738/2017; Cass. n. 8693/2022).
In questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all’istituto della sospensione (art. 295 c.p.c.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni.
5.- In conclusione, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Enna quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Napoli, sezione imprese, per la causa concernente la domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione.
La decisione sulle spese del regolamento è riservata al giudizio di merito.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Enna quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla causa concernente la domanda riconvenzionale degli opponenti di nullità della fideiussione; rimette le parti dinanzi ai
detti Tribunali anche per le spese del regolamento, con termine di legge per la riassunzione dei giudizi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 14 maggio 2024