Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30210 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul procedimento iscritto al n. 24173NUMERO_DOCUMENTO R.G. per regolamento di competenza d’ufficio nel giudizio pendente dinanzi al TRIBUNALE NAPOLI, n. 2711/2024, tra:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ,
-opponente-
e RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ,
ll’avvocato COGNOME
-opposta- sollevato con ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI depositata il 19/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2022, veniva introdotto giudizio di merito conseguente all’ordinanza, pronunciata
dal Tribunale di Agrigento, procedimento RG 1204/2022, con la quale veniva rigettata la richiesta di sospensione dell’esecuzione immobiliare, avanzata con ricorso ex art. 615, II, c.p.c. da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandataria della RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire accertare e dichiarare l’illegittimità della procedura esecutiva iniziata con il pignoramento immobiliare notificato il 12.03.2021, nonché il carattere abusivo delle clausole del titolo esecutivo da cui è scaturito il decreto ingiuntivo non opposto, la nullità della fidejussione n. 1069541/63 del 22.02.2008 e della fidejussione n. 39724945/40 del 15.12.2011, in quanto fideiussioni omnibus redatte secondo allo schema contrattuale ABI contenente disposizioni in contrasto con l’art. 2 comma 2, lett. a), L 287/1990, e per mala fede del creditore nell’aggravare la situazione personale del debitore.
Il Tribunale di Agrigento, a fronte di eccezione sollevata dalla convenuta opposta RAGIONE_SOCIALE, non in proprio ma nella qualità di mandataria -succeduta a RAGIONE_SOCIALE – della società RAGIONE_SOCIALE, si dichiarava incompetente, ritenendo sussistente e la competenza per materia e per territorio di questa Sezione specializzata sulla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale e, quindi, sulle ulteriori domande connesse ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, e, con ordinanza del 07/11/2023, assegnava termine per la riassunzione della causa davanti alla Sezione RAGIONE_SOCIALEizzata in Materia d’Impresa del Tribunale di Napoli.
Riassunto il giudizio dal COGNOME, il giudice sottoponeva alle parti, con il decreto di fissazione dell’udienza, la questione della incompetenza di questa Sezione RAGIONE_SOCIALEizzata in materia d’impresa su talune delle domande riassunte (tra cui quelle concernenti la prova della cessione del credito, l’usurarietà del tasso di interesse, la violazione dell’art. 117 TUB, etc.).
Il Tribunale di Napoli, Sez. RAGIONE_SOCIALEizzata in materia di Impresa, con ordinanza n. cronol. 4852/2024, pubblicata il 19/11/2024, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza.
Si è ritenuto che dovesse darsi un’interpretazione restrittiva dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003, secondo cui vero è che il legislatore ha utilizzato il rapporto di connessione tra procedimenti come « speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia » (nel senso che ha attribuito una competenza esclusiva di carattere cogente alle sezioni specializzate per le cause connesse), ma ciò è previsto solo quando la connessione tra le cause è tale da rendere indefettibile il simultaneus processus , quando la relazione tra cause è tale da imporre una trattazione unitaria e la conseguente vis actrattiva anche delle cause connesse nella competenza del giudice specializzato, occorrendo quindi una connessione cd. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica: il legislatore ha inteso estendere la competenza del tribunale delle imprese anche ad ogni fattispecie nella quale rilevi l’accertamento dell’esistenza del rapporto ad essa devoluto in via principale. Quindi, « proprio in virtù dell’art. 3, comma 3, cit., la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa -prevista dall’art. 3, comma 1, per le controversie relative alla violazione della normativa antitrust interna e dell’Unione europea – attrae anche quella sulle (oggettivamente connesse) controversie concernenti la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, e quella sulle conseguenti azioni risarcitorie, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto ‘a valle’ e quella risarcitoria sono strettamente dipendenti dall’accertamento della nullità dell’intesa vietata ‘a
monte’ » (cfr. Cass. n. 6523 del 10.3.2021; n. 21429 del 6.7.2022; n. 33041 del 28.11.2023; etc.).
Ma, laddove, come nella specie, la domanda di nullità della normativa antitrust della fideiussione sia proposta congiuntamente ad un’opposizione all’esecuzione fondata su altra causa petendi (per la nullità della medesima fideiussione per altre ragioni o per la dedotta insussistenza del debito garantito e così via), il rapporto tra le cause è di connessione soggettiva, meramente occasionale, non caratterizzato da pregiudizialità giuridica o tecnica, e non è ammessa deroga alla competenza per materia, né a quella per territorio inderogabile o funzionale (cfr. Cass. n. 20234 del 20.9.2006; n. 9447 del 18.4.2013), cosicchè nella specie non si ravvisa la vis actrattiva nella competenza di questa Sezione specializzata delle domande rientranti nella competenza del Tribunale remittente, inderogabilmente competente ex art. 28 c.p.c.
In definitiva, doveva essere riconosciuta la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Agrigento, motivo per il quale non era condivisibile la valutazione del Giudice delle opposizioni esecutive di rimettere tutte le cause a questa Sezione specializzata, al fine di realizzare il simultaneus processus , potendo a questa essere rimessa soltanto quella relativa alla domanda di nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione.
(cfr. Cass. n. 32984 del 28.11.2023; Cass. n. 13886 del 20.5.2024, rese in casi analoghi).
Sebbene il conflitto di competenza de quo non riguardava l’intera controversia, quale era stata devoluta alla cognizione del Tribunale di Agrigento, bensì soltanto alcune sue componenti, secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice “ad quem”, cui sia stata rimessa l’intera causa, ben può richiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., anche in merito alla valutazione circa la necessità o l’opportunità del simultaneus
processus, non essendogli « consentito, altrimenti, disporre la separazione dei processi, artificiosamente facendo risorgere, in maniera parziale, la competenza che il primo giudice aveva declinato in ordine a “tutta la causa” » (cfr. Cass. n. 5124 del 26.5.1999).
Si è costituito con memoria difensiva il COGNOME, rimettendosi alla determinazione di questa Corte.
Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo (in conformità a Cass. 28987/2024, da ultimo) l’accoglimento del regolamento, nel senso dell’affermazione della competenza del Tribunale di Napoli quanto alla sola domanda di nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, dovendo, invece, la causa di opposizione all’esecuzione, che configura una autonoma domanda connotata da una specifica causa petendi, proseguire dinanzi a Tribunale di Agrigento (eccezion fatta per la domanda relativa alle fideiussioni), in ossequio alle regole di competenza inderogabili dettate dall’art. 27 c.p.c., ricorrendo tra le molteplici contestazioni cumulate, benchè finalizzate a conseguire la declaratoria di inesistenza del diritto dei creditori a procedere esecutivamente, una connessione impropria, non connessione qualificata.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, chiedendo accogliersi le argomentazioni di diritto esposte dal Tribunale di Napoli, Sezione RAGIONE_SOCIALEizzata in Materia di Impresa, nell’ordinanza con la quale ha richiesto a codesta Suprema Corte di regolare la competenza sulla controversia ai sensi dell’art. 45 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile e deve essere accolto.
Anzitutto, in punto di ammissibilità, si è affermato che non è tale il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi soltanto di essere competente per materia (Cass. Sez. U. 18 gennaio RAGIONE_SOCIALE, n. 1202;
Cass. 2 ottobre RAGIONE_SOCIALE, n. 23913) o per territorio inderogabile (Cass. 29 marzo 2023, n. 8891). Si è quindi ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio unicamente quando il giudice ad quem non solo si ritenga a sua volta incompetente per materia, ma ritenga competente per materia il giudice a quo ovvero un terzo giudice, ossia quando il giudice ad quem sia convinto che la controversia sia pur sempre regolata dallo stesso criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che abbia dato causa alla declinatoria di incompetenza da parte del giudice a quo.
Al contrario, configurandosi l’ipotesi di conflitto negativo di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. solo in ordine alla competenza per materia o per territorio inderogabile, si è ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio ove il giudice a quo si sia dichiarato incompetente per valore e quello della riassunzione abbia ritenuto la propria incompetenza per materia e che – anzi – la controversia non sia soggetta ad alcuna regola di competenza per materia, essendo disciplinata solo dal criterio della competenza per valore riconducibile all’ambito di competenza del primo giudice (Cass. n. 45/1962; Cass. n. 728/1996, « nel senso che la via del conflitto di competenza si rende percorribile unicamente laddove l’altro giudice ritenga di essere a sua volta incompetente per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ. »; Cass. 19792/2008; Cass. S.U. 21582/2011). In Cass. n. 15318/2016 si è affermato che « il giudice della riassunzione non può, nel presupposto della negazione del criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile, postulare l’intervento della Corte di cassazione perché sia affermata l’esistenza di una competenza per valore o per territorio derogabile e, dunque, non può elevare conflitto ».
Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 1202/RAGIONE_SOCIALE, hanno, in sostanza, condiviso tale orientamento restrittivo dell’art.45 c.p.c., spiegando
che l’art. 45 cit. non consente il conflitto di competenza ove si controverta della competenza ratione valoris o territoriale derogabile: si tratta d’una non casuale scelta normativa che spiega quale sia la basilare preoccupazione del legislatore (quella « di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice, ogni qual volta – invece – non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris »).
Vedasi, in tal senso, da ultimo, anche Cass. S.U. n. 5089/2025 (non massimata sul punto).
Nel caso in esame, tuttavia, il Giudice che ha proposto il regolamento d’ufficio ha ritenuto che nella controversia la competenza a decidere in merito alle domande diverse dalla nullità della fideiussione per violazione della normativa RAGIONE_SOCIALE non spettasse in via funzionale ed inderogabile alla Sezione specializzata in materia di impresa, ma rientrasse in quella del Tribunale di Agrigento « originariamente adito inderogabilmente competente ex art.28 c.p.c .» (si legge nell’ordinanza ex art.45 c.p.c.).
Si tratta, invero, di giudizio di opposizione all’esecuzione ex art.615, comma 2, c.p.c..
Il giudice che ha sollevato il conflitto di competenza si è quindi espresso in punto di competenza inderogabile dell’altro giudice, quale giudice dell’opposizione all’esecuzione, rispetto a domande diverse da quella di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust .
Nel merito, l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunale e Corte d’appello, a norma dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n.
273), nella versione in vigore dall’aprile 2020 (essendo stato modificato dal d. l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 2012, istitutivo del Tribunale delle Imprese e da vari successivi interventi normativi), prevede che « le sezioni specializzate sono competenti in materia di: (…) c) controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».
L’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che « le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».
L’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, stabilisce, nel testo in vigore dal marzo 2012 (a seguito del d. l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 2012, istitutivo del Tribunale delle Imprese), che « le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli da I a IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’art. 1 del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni ».
Inoltre, l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (competenza territoriale delle sezioni), come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, in vigore dal 3 febbraio 2017, emanato in attuazione della direttiva, sul risarcimento del danno antitrust ( private enforcement antitrust ), 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sancisce che « fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le controversie di cui all’art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art. 1 ».
3. Indubbiamente la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
L’art.33, comma 2, l.287/1990 prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, conv. con modificazioni dalla l. n. 27 del 24 marzo 2012, davanti alla Corte d’appello competente per territorio e, per i giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto del 2012, dinanzi al Tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia di Imprese.
Va rammentato che le Sezioni unite (Cass. n. 41994/2021) hanno affermato che « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ».
Si è quindi ritenuto che la competenza delle sezioni specializzate per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 28 novembre 2023, n. 33041; Cass., sez. 1, 6 luglio 2022, n. 21429).
Si è però chiarito (Cass. 3248/2023) che « La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale ».
Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, sia fatta valere, non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248). In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della
legge o per esplicita domanda di una delle parti (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248).
Nella fattispecie in esame, benché sussista la competenza della sezione specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Napoli con riferimento alla domanda (non una mera eccezione) di nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole antitrust , sussiste la competenza inderogabile ex artt.615 e ss. c.p.c. e 28 c.p.c. del giudice dell’opposizione all’esecuzione, in relazione alle altre domande.
La via da seguire, essendo le altre domande rientranti nella competenza funzionale del giudice dell’esecuzione (Cass., 16 maggio 2019, n. 13111), era la separazione delle cause.
In tema si è espressa Cass. 30138/RAGIONE_SOCIALE, per l’ipotesi di contemporanea pendenza di procedimenti rientranti nelle competenze funzionali inderogabili di giudici diversi, nella quale pronuncia si è affermato che «La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all’art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il “simultaneus processus” di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l’ingiunzione coincida con quello del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore ». In altro ambito di competenza funzionale ed inderogabile, quella del giudizio di opposizione, ex art.645 c.p.c., da proporsi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con
conseguente necessità che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, proceda a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi, si possono richiamare Cass 35654 e 35661 del 2022, Cass. 6232 e 13828 del 2023, Cass. 6125, 22305, 20741 e 25146 del 2024.
6. Va, dunque, accolto il regolamento d’ufficio nel senso che al Tribunale di Napoli, Sezione RAGIONE_SOCIALEizzata in materia di Impresa spetta la competenza sulla sola domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust .
La competenza del Tribunale di Agrigento sussiste, invece, per le domande svolte con l’opposizione all’esecuzione diverse da quelle di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust . Non v’è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli quanto alla sola domanda di nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, dovendo, invece, la causa di opposizione all’esecuzione proseguire dinanzi a Tribunale di Agrigento, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 23/10/ 2025.
Il Presidente NOME COGNOME