Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Napolisezione specializzata in materia d’imprese -, con ordinanza n. 7050/2021 R.G. del 22.5.2023, nel procedimento promosso da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, PAUSATA COGNOME, COGNOME NOME, rappres. e difesi dall’AVV_NOTAIO, come in atti;
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO, come in atti;
avverso l’ordinanza del 21.12.2021 emessa dal Tribunale di Gela; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero;
RILEVATO CHE
Con ordinanza del 22.5.23, il Tribunale di Napoli- sezione specializzata per le imprese- premesso che: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo del 27.10.20, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Gela, per la somma di euro 175.989,16 oltre interessi di mora, eccependo: l’indeterminatezza del contratto di mutuo, effetto dell’ammortamento alla francese; l’omessa indicazione della capitalizzazione composta nella formazione delle rate; la nullità del contratto per mancata indicazione dell’ISC; la violazione dei principi di trasparenza e correttezza precontrattuale; l’ indeterminatezza delle condizioni contrattuali; l’ usurarietà del mutuo in oggetto; l’ applicazione anatocistica di interessi; che il tasso effettivo d’estinzione anticipata del mutuo superava il tassosoglia di usura;
con ordinanza del 21.12.21 il g.i del Tribunale di Gela aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, in favore della sezione specializzata in materia d’imprese del Tribunale di Napoli, in ordine ad altro giudizi o d’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo , promosso da NOME COGNOME, giudizi poi tra loro riuniti per connessione oggettiva e soggettiva (sebbene il COGNOME avesse fondato la propria opposizione su diverse eccezioni: di decadenza ex art. 1957 c.c.; di nullità della fideiussione, di errat a o inesatta determinazione dei conteggi relativi all’importo ingiunto);
le parti avevano riassunto il giudizio con distinti atti innanzi al Tribunale di Napoli;
quest’ultimo richiedeva d’ufficio alla Cassazione di regolare la competenza per materia, in ordine alla sola opposizione al decreto ingiuntivo promossa sulle suddette eccezioni, affermando la competenza del Tribunale di Gela, sul rilievo che l’altro giudizio d’opposizione, promosso dal COGNOME, era stato invece fondato sull’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo che la competenza per entrambe le opposizioni spetti al Tribunale di Gela, poiché l’opposizione del COGNOME conteneva la sola eccezione di nullità della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, e non anche un’azione volta a far valere tale nullità.
RITENUTO CHE
La richiesta di regolamento di competenza d’ufficio è fondata.
La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass., n. 6523/21).
La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a
conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale (Cass., n. 3248/23).
Nella specie, è da condividere la requisitoria del Pubblico Ministero, ma limitatamente alle parti diverse dal COGNOME, che risulta avere proposto un diverso regolamento di competenza, e non è parte di questo giudizio.
Invero, va ritenuta la competenza del Tribunale di Gela in ordine al giudizio d’ opposizione al decreto ingiuntivo proposto dai richiedenti il regolamento di competenza, non avendo i medesimi opponenti – ma solo il COGNOME, nel diverso giudizio – proposto domanda di nullità della fideiussione ABI, ma solo altre questioni di nullità, che esulano dalla competenza del Tribunale delle imprese di Napoli.
Per quanto esposto, in accoglimento del regolamento, va cassata l’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Gela, dichiarata la competenza dello stesso Tribunale di Gela in ordine al giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi al Tribunale di Napoli.
Il regime delle spese sarà regolato nella fase del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiara la competenza del Tribunale di Gela.
Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 13 marzo