Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13929 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra:
COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimate –
Per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 17 luglio 2023 del Tribunale di Napoli, pronunciata nel procedimento di cui al R.G. n. 5027/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal AVV_NOTAIO;
esaminate le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO il quale chiede l’accoglimento del regolamento di competenza
RILEVATO CHE:
1.La RAGIONE_SOCIALE) e per essa la RAGIONE_SOCIALE chiedevano l’emissione di un decreto ingiuntivo al tribunale di Enna nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice principale, nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo:a) in via preliminare revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; b) in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta non essendo il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di cessione; c) nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accogliere la spiegata opposizione accertando e dichiarando l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria in capo agli odierni opponenti e per l’effetto revocare od annullare, ovvero rendere privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto; d) «accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli articoli 2,6 e 8, oltre a quelle vessatorie, contenute nella fideiussione omnibus del 15.5.2003 per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) della
legge ‘antitrust’ n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex articoli 1418 e/o 1419 c.c. ed a seguito del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia e della sentenza SS.UU. n. 41994/2021 e vessatorietà delle stesse»; e) accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., della convenuta opposta da qualsivoglia azione nei confronti degli attori; f) in subordine accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza, ex art. 1955 c.c., della convenuta opposta e la conseguente estinzione dell’obbligazione fideiussoria.
Il tribunale di Enna, con provvedimento del 22 novembre 2022, rimetteva la causa al tribunale di Napoli-sezione specializzata in materia di imprese-per la riassunzione della causa. In particolare, dopo aver richiamato le conclusioni degli attori, fideiussori, nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziava che «le sezioni specializzate sono competenti in materia di ‘…d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea (art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168)».
Inoltre, osservava che l’art. 18, comma 1, lettera d), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, nel modificare l’art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, aveva stabilito, al comma 1ter , che «per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), sono inderogabilmente competenti: la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria».
La questione di nullità sollevata dagli opponenti, fideiussori, essendo stata proposta in via di azione, e non di mera eccezione («nel caso in esame la parte ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli articoli 2,6 e 8, oltre a quelle
vessatorie con la conseguenza che l’accertamento richiesto è destinato ad assumere efficacia di giudicato»), doveva essere decisa con efficacia di giudicato, in quanto il giudice «a prescindere dall’interpretazione data dagli opponenti, sarà obbligato a pronunciarsi espressamente sulla nullità con una decisione destinata a ritenere valida oppure definitivamente invalida la fideiussione prestata, impedendo al creditore di far valere ulteriori pretese in ordine al rapporto giuridico in questione». Inoltre, aggiungeva il tribunale di Enna, «è evidente che l’accertamento sulla validità della fideiussione è logicamente preordinato alla risoluzione delle restanti questioni in ordine alle decadenze intervenute».
Il tribunale reputava, comunque, che si dovesse decidere con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34 c.p.c.
3. A seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, quest’ultimo sollevava regolamento di competenza d’ufficio, reputandosi incompetente.
In particolare, il tribunale di Napoli si è dichiarato incompetente per materia «a decidere la presente controversia relativamente sia alla revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sia alla domanda, spiegata in via subordinata, relativa all’accertamento e alla declaratoria dell’intervenuta decadenza, ex art. 1955 c.c., della convenuta opposta da qualsivoglia azione nei confronti degli odierni attori, con conseguente estinzione dell’obbligazione fideiussoria in capo agli opponenti nei confronti dell’opposta, per il titolo di cui è causa, con la conseguente revoca o annullamento o declaratoria di inefficacia dell’opposto decreto ingiuntivo n. 121/2022 ex art. 1955 c.c.».
Il tribunale di Napoli, dunque, contrasta la decisione del tribunale di Enna, non solo per l’insussistenza di ragioni di connessione fra le domande proposte dagli opponenti, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
d.lgs. n. 168 del 2003, ma anche perché «sia la domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, fondato su addebiti afferenti al rapporto principale dedotto in giudizio, sia la domanda di liberazione dei fideiussori per effetto dell’asserita intervenuta decadenza dall’azione ex art. 1955 c.c. eccedano i limiti della competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa imposti dall’art. 36 c.p.c.».
Ciò perché, se effettivamente, in via generale, la domanda riconvenzionale, proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la nullità parziale delle fideiussioni riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, radica la competenza per materia e per territorio del tribunale di Napoli, in quanto «trattasi di azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle derivante dall’accertamento della nullità dell’intesa vietata», tuttavia «non sussistono le ragioni di connessione ex art. 3, comma 3, d.lgs. 168/03 con riguardo alla domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti degli odierni attori e alla domanda riconvenzionale, spiegata in via subordinata, volta alla declaratoria di decadenza del termine dell’azione del creditore di cui all’art. 1955 c.c., in quanto incidenti su fatti e rapporti che esulano dai contratti di fideiussione impugnati».
Per dar luogo alla competenza per connessione, a detta del tribunale di Napoli, non era sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza tra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma era necessario che tra esse intercorresse uno dei rapporti previsti dagli articoli 31 e ss. c.p.c., essendo quindi necessaria una ipotesi di «connessione qualificata», inquadrabile «nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica, la quale
afferisce alla particolare relazione sostanziale tra i rapporti giuridici controversi contemplata dagli articoli 31 e seguenti c.p.c.».
Tale connessione qualificata non vi era tra le azioni riguardanti, da un lato, «la revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la domanda, in via subordinata, ex art. 1955 c.c.» e quelle, dall’altro, relative alla «nullità parziale dei contratti di garanzia per violazione del diritto alla concorrenza», trattandosi in realtà di «connessione meramente occasionale determinata dalla proposizione contestuale delle domande relative alla revoca del titolo esecutivo, alla liberazione dei fideiussori per fatto del creditore ex art. 1955 c.c. e alla nullità parziale dei contratti di garanzia collegati funzionalmente con l’intesa anticoncorrenziale vietata a monte ed eventuale declaratoria di liberazione dei fideiussori per decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c.
Il PG ha concluso chiedendo l’accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio.
CONSIDERATO CHE:
Il regolamento di competenza d’ufficio deve essere solo parzialmente accolto.
Invero, l’art. 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunale e Corte d’appello, a norma dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella versione in vigore dal 3 febbraio 2017, prevede che «le sezioni specializzate sono competenti in maniera di: c) controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».
L’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, stabilisce che «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui è titoli da I a IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’art. 1 del d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
Inoltre, l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (competenza territoriale delle sezioni), come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 , in vigore dal 3 febbraio 2017, sancisce che «fermo quanto previsto dai commi 1bis e 1ter, le controversie di cui all’art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art. 1».
L’art. 4, comma 1ter , del d.lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che «per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) , anche quando ricorrono i presupposti del comma 1bis , che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari; c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione
distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria».
Per questa Corte, peraltro, quando il legislatore fa riferimento, nell’art. 3, comma 1, lettera c), alle «controversie» di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, si riferisce esclusivamente alle «azioni» promosse dalle parti, ma non alle «eccezioni» sollevate dalle stesse.
Si è ritenuto che la competenza delle sezioni specializzate per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 28 novembre 2023, n. 33041; Cass., sez. 1, 6 luglio 2022, n. 21429; Cass., sez. 6-1, 10 marzo 2021, n. 652).
Per questa Corte, a sezioni unite, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli articoli 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata-perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza-, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021).
Si è ribadito che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2,
della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale (Cass., n. 3248 del 2023).
Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, sia fatta valere, non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248).
In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248).
Nella specie, effettivamente, come correttamente affermato sia dal tribunale di Napoli che da quello di Enna, i fideiussori opponenti al decreto ingiuntivo, non si sono limitati a sollevare l’eccezione riconvenzionale di nullità parziale delle clausole relative alla fideiussione, al solo fine di paralizzare la domanda avversaria, ossia il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore, ma hanno espressamente chiesto la dichiarazione di nullità parziale delle clausole antitrust, con effetto di giudicato.
Una volta chiarito – ed il punto non è controverso – che si è in presenza di domanda riconvenzionale, e non di eccezione riconvenzionale, deve osservarsi che la competenza della sezione
specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 6523/2021).
Pertanto, trattandosi – nella specie – di domanda, non di eccezione, di nullità della fideiussione, sulla quale il Tribunale delle imprese di Napoli deve pronunciarsi – proprio perché domanda – con efficacia di giudicato, sussiste la competenza del tribunale di Napoli per tale domanda di nullità della fideiussione, e per quella connessa, proposta in via subordinata, ex art. 1955 c.c., non potendo tali domande essere delibate incidentalmente dal Tribunale di Enna, stante il disposto dell’art. 34 c.p.c.
Questa Corte ha, di recente, affermato – con riferimento ad un caso in cui non risultava la proposizione della domanda, ma solo dell’eccezione, di nullità della fideiussione applicativa dell’intesa antitrust – che il giudice ordinario (non quello di impresa) doveva «conoscere delle clausole dell’atto fideiussorio e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.)» (Cass. 33041/2023). Ma questo perché mancava, in quel caso, una domanda di nullità.
La competenza del Tribunale di Enna sussiste, dunque, solo per la domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e per le altre domande relative al giudizio di opposizione. La via da seguire, dunque, essendo la domanda di revoca della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.) rientrante nella competenza funzionale del giudice dell’opposizione, è la separazione delle cause.
Pur ricorrendo un’ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale non determina alcuna ” vis actractiva ” in relazione alle altre, sicché il giudice competente per essa (Tribunale di Napoli) – nei confronti del quale, invece, quello inizialmente adito abbia declinato per intero la competenza (Tribunale di Enna) – può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, previa separazione dei processi, purché ritenga che la cognizione delle restanti cause sia riservata per materia al giudice ” a quo ” (Cass. 9447/2013; Cass. 5124/1999).
5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va solo parzialmente accolto, dichiarando la competenza del tribunale di Enna per la domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e le altre domande relative all’opposizione, e del tribunale di Napoli, per la nullità della fideiussione e per la domanda, subordinata, ex art. 1955 c..c.; le parti vanno rimesse dinanzi ai rispettivi tribunali, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie solo parzialmente il regolamento; dichiara la competenza del tribunale di Enna, per la domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e per le altre domande relative all’opposizione al decreto ingiuntivo, e del tribunale di Napoli, per la nullità della fideiussione e per la domanda ex art. 1955 c..c.; rimette le parti dinanzi ai tribunali indicati, anche per le spese del presente giudizio, con termine di legge per la riassunzione del processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.