Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13886 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, e COGNOME NOME
-attori –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
– convenuta –
Per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 26 luglio 2023 del Tribunale di Napoli, pronunciata nel procedimento di cui al R.G. n. 26508/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal AVV_NOTAIO;
esaminate le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, il quale chiede l’accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Napoli
RILEVATO CHE:
1.COGNOME COGNOME, quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato il 12 agosto 2020, presentava opposizione a precetto notificato alla BCC NPL dinanzi al tribunale di Castrovillari (R.G. n. 2012 del 2020), deducendo che: l’atto di precetto era nullo non essendo stato individuato il soggetto intimante; il credito non era certo, liquido né esigibile; i contratti di mutuo posti a fondamento del precetto non costituivano titoli esecutivi, in quanto nel primo la somma era stata erogata in diverse soluzioni e nel secondo non c’era stata la traditio, poiché le somme erogate erano state costituite in pegno irregolare infruttifero; il precetto era nullo per indeterminabilità delle somme indicate; la richiesta delle rate a scadere, in applicazione della clausola risolutiva espressa, costituiva comportamento contrario a buona fede e correttezza; era stato violato il principio della proporzionalità delle garanzie creditorie e il limite di finanziamento di cui all’art. 38 TUB.
Inoltre, nell’atto di opposizione si evidenziava che la garanzia dell’adempimento dei contratti di mutuo era stata prestata con fideiussione da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
NOME; ma tali fideiussioni erano nulle per mancanza di causa o meritevolezza, in quanto i contratti di mutuo erano già assistiti da garanzie ipotecarie. Inoltre, la clausola dei contratti di mutuo che prevedeva il tasso Euribor e le clausole dei contratti di fideiussione erano nulle in quanto in contrasto con le norme in materia di concorrenza ex legge 287 del 1990; il credito era prescritto per decorso del termine e gli interessi erano superiori al tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996.
Si chiedeva la sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi in via preliminare e, nel merito, l’accertamento dell’illegittimità del precetto e dei titoli esecutivi.
Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2021 NOME COGNOME proponeva opposizione a precetto (RG n. 521 del 2022), eccependo la pendenza di altro giudizio di opposizione iscritto al n. 2012 del 2020 (ossia quello di cui sopra), chiedendo la riunione.
Anche in questo caso, si deduceva che: l’atto di precetto era nullo non essendo stato individuato il soggetto intimante; il credito non era certo, liquido né esigibile; i contratti di mutuo posti a fondamento del precetto non costituivano titoli esecutivi, in quanto nel primo la somma era stata erogata in diverse soluzioni e nel secondo non c’era stata la traditio , poiché le somme erogate erano state costituite in pegno irregolare infruttifero; il precetto era nullo per indeterminabilità delle somme indicate; la richiesta delle rate a scadere, in applicazione della clausola risolutiva espressa, costituiva comportamento contrario a buona fede e correttezza; era stato violato il principio della proporzionalità delle garanzie creditorie e il limite di finanziamento di cui all’art. 38 TUB.
Inoltre, nell’atto di opposizione si evidenziava che la garanzia dell’adempimento dei contratti di mutuo era stata prestata con fideiussione da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
NOME; ma tali fideiussioni erano nulle per mancanza di causa o meritevolezza, in quanto i contratti di mutuo erano già assistiti da garanzie ipotecarie. Inoltre, la clausola dei contratti di mutuo che prevedeva il tasso Euribor e le clausole dei contratti di fideiussione erano nulle in quanto in contrasto con le norme in materia di concorrenza ex legge 287 del 1990; il credito era prescritto per decorso del termine e gli interessi erano superiori al tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996
Il tribunale di Castrovillari, dopo aver riunito i processi, rilevava d’ufficio la questione della competenza e, con provvedimento del 20 settembre 2022, rimetteva la causa al tribunale di Napoli-sezione specializzata in materia di imprese-per la riassunzione della causa. In particolare, reputava che la materia specifica sulla violazione della legge antitrust, di cui all’art. 2 della legge n. 287 del 1990, rientrava chiaramente nella materia della concorrenza, attraendo anche le ulteriori domande concernenti il rapporto garantito.
Tra l’altro, NOME COGNOME aveva proposto opposizione a precetto in qualità di mutuatario, e non di fideiussore.
A seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, quest’ultimo sollevava regolamento di competenza d’ufficio, reputandosi incompetente.
In particolare, il tribunale di Napoli ha provveduto alla separazione della controversia relativa alla nullità del contratto di fideiussione per la violazione delle clausole antitrust, trattenuta presso di sé, mentre ha proposto regolamento di competenza d’ufficio nei confronti delle altre domande.
Il tribunale di Castrovillari, infatti, aveva ritenuto che il tribunale di Napoli, sezione delle imprese, sarebbe stato competente, per i profili di connessione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168
del 2003, oltre che sulla domanda relativa alla nullità parziale del contratto per l’inserimento nello stesso delle clausole antitrust, anche sulle altre domande connesse al contratto in oggetto.
Il tribunale di Napoli, invece, ha dichiarato di «dissentire» da quanto affermato dal tribunale di Castrovillari, non ritenendo che sussistano ragioni di connessione di cui all’art. 3, comma 3, cit., tali da poter comportare uno spostamento della competenza, mentre ha ritenuto di essere competente esclusivamente in relazione alla domanda avente per oggetto la declaratoria di nullità della fideiussione rilasciata in violazione della normativa antitrust.
Ha aggiunto il tribunale di Napoli che per dar luogo alla competenza per connessione non era sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma era necessario che tra esse intercorresse uno dei rapporti previsti dagli articoli 31 e ss. c.p.c., quindi un’ipotesi di connessione c.d. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialitàdipendenza o della pregiudizialità tecnica, nella specie non configurabile.
Quanto alla prosecuzione del giudizio relativamente alle domande di nullità della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, il tribunale di Napoli ha provveduto con la separata ordinanza, disponendo la separazione delle cause e dichiarando la sospensione del giudizio sulla garanzia personale.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio.
CONSIDERATO CHE:
Il Regolamento di competenza d’ufficio deve essere accolto.
Invero, l’art. 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunale e Corte d’appello, a
norma dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella versione in vigore dal 3 febbraio 2017, prevede che «le sezioni specializzate sono competenti in maniera di: c) controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».
L’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, stabilisce che «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli da I a IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’art. 1 del d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
Inoltre, l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (competenza territoriale delle sezioni), come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 , in vigore dal 3 febbraio 2017, sancisce che «fermo quanto previsto dai commi 1bis e 1ter, le controversie di cui all’art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art. 1».
L’art. 4, comma 1ter , del d.lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che «per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) , anche quando ricorrono i presupposti del comma 1bis , che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere
trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari; c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria».
Per questa Corte, peraltro, quando il legislatore fa riferimento, nell’art. 3, comma 1, lettera c), alle «controversie» di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, si riferisce esclusivamente alle «azioni» promosse dalle parti, ma non alle «eccezioni» sollevate dalle stesse.
Si è anche ritenuto che la competenza delle sezioni specializzate per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 28 novembre 2023, n. 33041; Cass., sez. 1, 6 luglio 2022, n. 21429).
Per questa Corte, a sezioni unite, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli articoli 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono
quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata-perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza-, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021).
Si è ribadito che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale (Cass., n. 3248 del 2023).
Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, sia fatta valere, non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248).
In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248).
Nella specie, effettivamente, come correttamente affermato sia dal tribunale di Napoli che da quello di Castrovillari, gli opponenti al precetto hanno espressamente chiesto la dichiarazione la nullità del contratto di garanzia per la nullità delle clausole antitrust, con effetto di giudicato («che le clausole dei contratti di fideiussione
erano nulle in quanto in contrasto con le norme in materia di concorrenza ex L. 287/1990»).
Tuttavia, benché sussista la competenza della sezione specializzata con riferimento alla domanda di nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole antitrust, non vi è, però, la connessione, ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, con le ulteriori domande.
Questa Corte, infatti, ha ritenuto che i casi di connessione di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, i quali impongono la competenza delle sezioni specializzate, sono esclusivamente ipotesi specifiche di connessione, di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
Si è recentemente affermato che tra l’azione di nullità del mutuo, contratto dalla società debitrice principale, che non ha la causa petendi nel rapporto societario, come richiede l’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (Cass. n. 22149/2020), e di restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti, da un lato, e l’azione di nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust, che involge la competenza della sezione specializzata per le imprese, e di restituzione dell’intero importo incassato all’esito della procedura esecutiva, dall’altro, non è ravvisabile alcuna connessione, non essendovi né identità dell’oggetto, né dei soggetti (Cas., sez. 1, 28 novembre 2023, n. 32984).
Pertanto, non qualsiasi ipotesi di connessione comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa, ma solo i casi di connessione ‘qualificata’, in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione del tribunale delle imprese, che è voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decisa celermente (Cass., sez. 1, n. 32984 del 2023, cit.).
Va, dunque, condiviso il ragionamento del tribunale di Napoli, che correttamente non ha ravvisato alcuna connessione tra la domanda presentata dal debitore principale e dai fideiussori della società per l’accertamento della nullità del contratto di mutuo per plurime ragioni, e l’altra domanda relativa invece alla nullità del contratto di garanzia in ragione della presenza delle clausole antitrust in violazione del diritto alla concorrenza. Trattandosi di un rapporto di connessione meramente occasionale, e non caratterizzato da pregiudizialità giuridica o tecnica.
Del resto, quando il legislatore ha voluto dare rilevanza anche alle ipotesi di connessione ‘impropria’, lo ha fatto espressamente come nell’art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), il quale prevede al comma 1 che «sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate».
Pertanto, trattandosi di domanda di accertamento di nullità della fideiussione, sulla quale il tribunale delle imprese di Napoli deve pronunciarsi con efficacia di giudicato, sussiste per tale domanda di nullità della fideiussione la competenza del tribunale di Napoli, non potendo tale domanda essere delibata incidentalmente dal tribunale di Castrovillari, stante il disposto dell’art. 34 c.p.c.
Questa Corte ha, di recente, affermato – con riferimento ad un caso in cui non risultava la proposizione della domanda, ma solo dell’eccezione, di nullità della fideiussione applicativa dell’intesa antitrust – che il giudice ordinario ( non quello di impresa) doveva «conoscere delle clausole dell’atto fideiussorio e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con
efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.)» (Cass. 33041/2023). Ma questo perché mancava, in quel caso una domanda di nullità.
La competenza del Tribunale di Castrovillari sussiste, dunque, solo per la domanda di opposizione a precetto. La via da seguire, essendo la domanda di opposizione a precetto rientrante nella competenza funzionale del giudice dell’esecuzione (Cass., 16 maggio 2019, n. 13111), la separazione delle cause.
Pur ricorrendo un’ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale non determina alcuna ” vis actractiva ” in relazione alle altre, sicché il giudice competente per essa – nei confronti del quale, invece, quello inizialmente adito abbia declinato per intero la competenza – può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, previa separazione dei processi, purché ritenga che la cognizione delle restanti cause sia riservata per materia al giudice “a quo” (Cass. 9447/2013; Cass. 5124/1999).
6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del tribunale di Castrovillari, in relazione alle sole domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione diversi dalla nullità della fideiussione ABI, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese del presente giudizio, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Castrovillari per le sole domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione diversi dalla nullità della fideiussione RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2024