Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 2818/2023 R.G. per regolamento di competenza, ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., proposto dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, con ordinanza del 24.1.2023, nella causa vertente tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME;
Rilevato che
– Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 24.1.2023, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio, in relazione all’ordinanza del 21.12.2021 resa dal Tribunale di Gela, nei procedimenti riuniti N. 1925/20 e N. 1966/20 R.G., vertenti tra NOME COGNOME e altri contro RAGIONE_SOCIALE ed aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo N. 411/20, emesso nei confronti del
predetto e di altri debitori, quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE; con detta ultima ordinanza, il Tribunale siciliano aveva infatti declinato la propria competenza, individuando quella del Tribunale rimettente, osservando che ‘ l’opponente COGNOME NOME ha eccepito la nullità della fideiussione azionata dal creditore odierno opposto, per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, rientrante nel titolo I richiamato d all’art. 33, comma 2, legge n. 287/1990, ai fini del radicamento della competenza cd. Funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa di cui al d.lgs. n. 168/2003, da individuarsi nel caso di specie in quella istituita presso il Tribunale di Napoli ex art. 4, co. 1-ter, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, come novellato dal d.lgs. n. 3/2017, con rinvio all’art. 3, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, che a sua volta rinvia all’art. 33, comma 2, legge n. 287/1990 ‘ ; r ileva il Tribunale partenopeo che, contrariamente all’assunt o del giudice gelese, esso è competente limitatamente alla eccepita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust , mentre competente sulla decisione della causa di opposizione a d.i., in relazione alla pure eccepita decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 c.c. e di nullità della stessa ex art. 1341 c.c. non può che essere funzionalmente i l giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo e dunque il Tribunale di Gela;
Considerato che
il regolamento d’ufficio è fondato ;
infatti, come correttamente evidenziato dal P.G., è assolutamente granitico il principio per cui ‘ Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI – contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale – il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest’ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l’istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni ‘ (Cass., n. 35661 /2022);
in secondo luogo, è altrettanto consolidato il principio – pronunciato in fattispecie analoga -secondo cui ‘ La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale ‘ (Cass., n. 3248 /2023);
N. 2818/23 R.G.
-ha dunque errato il Tribunale di Gela nel rimettere l’intera causa alla sezione specializzata delle imprese del Tribunale partenopeo, giacché avrebbe comunque dovuto trattenere presso di sé quella relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo , ferma la possibilità di esercitare del potere di sospensione ex art. 295 c.p.c., ove necessario;
in definitiva, regolando la competenza, la causa relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust resta incardinata presso la sezione specializzata partenopea, mentre quella relativa alle altre contestazioni inerenti alla fideiussione, come proposte con l’opposizione ex art. 645 c.p.c., va rimessa al Tribunale di Gela ;
al regolamento delle spese del presente giudizio provvederà il giudice del merito;
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Gela sulla opposizione a decreto ingiuntivo, e la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda riconvenzionale, assegnando termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,