Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33041 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33041 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
Nel proc.to iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RESTIVO NOME -attori- contro
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA, BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE,
-convenuti- con ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI, nel proc.to n. 13345/2022, depositata il 28/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di Impresa, con ordinanza pronunciata il 29/3/2023, in giudizio, originariamente proposto dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615, comma 1°, c.p.c., promosso da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San Francesco credito cooperativo, avverso la cartella di pagamento n. 291 2019 0002743340/001-2-3 (e del relativo Ruolo n. 2019/000464, reso esecutivo in data 30/11/2018), emessa, nei confronti degli attori in qualità di fideiussori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria di un finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE BCC San Francesco, da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, su incarico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definito con ordinanza del Tribunale adito di incompetenza del 24/2/2022, in relazione alla domanda di nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione e alle domande connesse, inerenti al contratto di fideiussione, ex artt. 33, comma 2, l.287/1990 e 4, comma 1 ter, d.lgs. 168/2003, e successivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli -ha sollevato, all’esito RAGIONE_SOCIALE prima udienza di trattazione, d’ufficio regolamento di competenza, indicando come competente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, i giudici del Tribunale di Napoli, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di impresa, in composizione collegiale, hanno anzitutto rilevato che gli opponenti avevano chiesto di accertare la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento in atti, per carenza assoluta dei presupposti per l’esercizio del potere esecutivo da parte dell’agente di riscossione o, in subordine, per carenza del potere esecutivo
dell’agente riscossore nei confronti dei fideiussori o, in gradato subordine, dichiararsi la decadenza del creditore per decorso del termine ex art.1957 c.c., senza « tuttavia chiedere espressamente nelle conclusioni dell’atto di citazione in riassunzione…la nullità parziale RAGIONE_SOCIALE clausole contenute nel contratto di garanzia del 15 luglio 2011, peraltro prodotto in atti dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE di Credito Cooperativo san Francesco, per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust , limitandosi soltanto nel corpo dell’atto ad assumere la conformità RAGIONE_SOCIALE clausole nn. 2,6 e 8 contenute nella suindicata fideiussione allo schema di contratto predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, sanzionato dal provvedimento n. 55 del 2 aggio 2005 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’Italia » e che la convenuta RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa aveva chiesto, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di declaratoria che nulla era dovuto dagli attori in reazione alla surroga operata da detta banca a seguito RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE perdita ed alla cartella impugnata, la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San Francesco alla restituzione in proprio favore dell’importo di € 77.139,94.
I giudici hanno quindi osservato che: a) non sussistono ragioni di connessione cd. qualificata (« inquadrabile nello schema RAGIONE_SOCIALE pregiudizialità-dipendenza o RAGIONE_SOCIALE pregiudizialità tecnica »), ex art.3, comma 3, l.287/1990, tali da poter comportare lo spostamento RAGIONE_SOCIALE competenza dal giudice naturale e competente RAGIONE_SOCIALE causa di opposizione all’esecuzione, Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sulla domanda di nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento impugnata e sulla domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, mentre anche la domanda di liberazione dei fideiussori per effetto dell’asserita intervenuta decadenza dall’azione ex art.1957 c.c. è stata fatte valere non in via di domanda riconvenzionale ma in via di mera eccezione riconvenzionale; b) ai sensi dell’art.33, comma 2, legge n. 287/1990, nel testo modificato dal d.l. n. 1 /2012, conv. con
modificazioni dalla l. n. 27/2012, solo le azioni di nullità e di risarcimento del danno sono attratte nella competenza RAGIONE_SOCIALE sezione RAGIONE_SOCIALE in materia di impresa (inclusa la controversia riguardante la nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con l’art.2 , comma 2, lett. a), l.287/1990) e, nella specie, la nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione era stata fatta valere solo in via di eccezione, cosicché giudice competente a conoscere RAGIONE_SOCIALE clausole e dell’intesa solo in via incidentale è il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, non sussistendo « tra le cause pendenti dinnanzi a giudizi diversi » una connessione cd. qualificata ma una connessione meramente occasionale e presupponendo lo spostamento RAGIONE_SOCIALE competenza, ex art.33, comma 2, l.287/1990 per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust, a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non una mera eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione « a valle », attuativa di un’intesa anticoncorrenziale, ma una vera azione di nullità con domanda di pronuncia avente efficacia di giudicato (Cass. 3248/2023).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Regolamento di competenza d’ufficio deve essere accolto.
2.Anzitutto, non risulta che nell’atto di citazione introduttivo gli opponenti all’esecuzione avessero chiesto dichiararsi la nullità parziale RAGIONE_SOCIALE clausole contenute nel contratto di garanzia del 15 luglio 2011, peraltro prodotto in atti , non dagli opponenti ma, dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE di Credito Cooperativo San Francesco, per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust , limitandosi soltanto nel corpo dell’atto ad assumere « la conformità RAGIONE_SOCIALE clausole nn. 2,6 e 8 contenute nella suindicata fideiussione allo schema di contratto predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, sanzionato dal provvedimento n. 55 del 2 aggio 2005 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’Italia ».
Ora, indubbiamente, la competenza RAGIONE_SOCIALE sezione RAGIONE_SOCIALE per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), RAGIONE_SOCIALE legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità dell’intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
L’art.33 comma 2 l.287/1990 prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d’appello competente per territorio.
Va rammentato che le Sezioni unite (Cass. n. 41994/2021) hanno affermato che « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) RAGIONE_SOCIALE l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 RAGIONE_SOCIALE legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata -perché restrittive, in concreto, RAGIONE_SOCIALE libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà RAGIONE_SOCIALE parti ».
Si è però chiarito (Cass. 3248/2023) che « La competenza RAGIONE_SOCIALE sezione RAGIONE_SOCIALE per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere RAGIONE_SOCIALE clausole e dell’intesa solo in via incidentale ».
Non risulta, nella specie, che sia stata fatta valere in via di azione la nullità parziale RAGIONE_SOCIALE fideiussione dagli opponenti
Nella specie, inoltre non sussistono ragioni di connessione cd. qualificata, ex art.3, comma 3, l.287/1990, tali da poter comportare lo spostamento RAGIONE_SOCIALE competenza dal giudice naturale e competente RAGIONE_SOCIALE causa di opposizione all’esecuzione, Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, tra la domanda di nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento impugnata, proposta nell’atto di citazione, e la domanda riconvenzionale trasversale, di rivalsa, spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa.
L’art.3 del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le Sezioni specializzate in materia di Impresa sono competenti (c) nelle controversie di cui all’articolo 33, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il terzo comma prevede poi che le sezioni specializzate « sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ».
Ora le ragioni di connessione con le materie di cui all’art.3 , comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003 sussistono solo nelle ipotesi di cd. connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c..
Non qualsiasi ipotesi di connessione non qualificata comporta lo spostamento RAGIONE_SOCIALE competenza a favore RAGIONE_SOCIALE sezione RAGIONE_SOCIALE in materia di impresa, in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente.
La controversia non ha poi in alcun modo la causa petendi nel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (Cass. 22149/2020)
Nel nostro caso il giudice competente per la causa (che è il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, giudice naturale dell’opposizione ex art.615 c.p.c.), deve conoscere RAGIONE_SOCIALE clausole dell’atto fideiussorio e dell’intesa solo in via incidentale, giacch é la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volont à RAGIONE_SOCIALE legge o per esplicita domanda di una RAGIONE_SOCIALE parti (art. 34 c.p.c.).
3.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese RAGIONE_SOCIALE presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese RAGIONE_SOCIALE presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.