Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9354 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9354 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 13486/2024 R.G., nel giudizio tra :
COGNOME NOME e COGNOME rappresentati dall’avv.to NOME COGNOME
-ATTORI- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME
-CONVENUTA- sollevato con ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI, nel proc.to n. 11559/2023, depositata il 29/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio, originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Castrovillari, di opposizione, da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME quali garanti e terzi datori di ipoteca, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria in blocco di crediti di BPER Banca spa, al precetto notificato loro nel maggio 2022, con il quale era stato intimato agli stessi il pagamento della somma di € 283.250, 59, oltre interessi, spese e accessori, in forza di titolo costituito da mutuo ipotecario agrario, originariamente costituto da COGNOME NOME, titolare di Ditta individuale, con garanzia fideiussoria dei primi, il Tribunale adito, con ordinanza del 12/4/2023, dichiarava l’incompetenza, in relazione sia alla domanda di nullità della fideiussione, per violazione della normativa antitrust , sia al precetto (per mancata prova della cessione del credito alla Spring) sia alle domande connesse, inerenti al contratto di mutuo (nullità per usurarietà e indeterminatezza delle condizioni pattuite), ex artt. 33, comma 2, l.287/1990 e 4, comma 1 ter, d.lgs. 168/2003.
Il giudizio veniva successivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, ma il Tribunale, con decreto n. cronol. 2505/2024 pubblicato il 29/5/2024, ha sollevato d’ufficio, all’esito della prima udienza di trattazione (in vista della quale già si era sollecitato il contraddittorio delle parti sul punto), regolamento di competenza, indicando come competente il Tribunale di Castrovillari.
In particolare, i giudici del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, qualificata l’azione come opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 c.p.c., hanno, anzitutto, rilevato che gli opponenti in riassunzione avevano chiesto, in via principale, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del contratto di mutuo, di dichiarare nullo l’atto di precetto opposto, accertando l’inesistenza del diritto della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria della BPER spa, di procedere a esecuzione forzata,
nonché di dichiarare l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria assunta e di dichiarare la nullità delle clausole, presenti nel mutuo stesso, con cui erano stati convenuti interessi usurari in violazione della legge n. 108/1996, e, pertanto, di dichiarare che non sono dovuti interessi in virtù dell’art. 1815, comma 2, c.c., determinando la sola somma capitale eventualmente dovuta al netto di qualsivoglia interesse.
I giudici hanno quindi osservato che: a) non sussistono ragioni di connessione c.d. qualificata (« inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica »), ex art.3, comma 3, l.287/1990, tali da poter comportare lo spostamento della competenza dal giudice naturale e competente della causa di opposizione all’esecuzione, Tribunale di Castrovillari, con riguardo alle ulteriori domande formulate dagli attori opponenti, posto che non si configura tra l’opposizione a precetto e agli atti esecutivi, concernente le ragioni di nullità, invalidità, inefficacia ed inesistenza del titolo, posti a fondamento della minacciata azione esecutiva, e l’opposizione avverso la fideiussione per la violazione delle norme in materia di antitrust , un rapporto di pregiudizialità giuridica o tecnica o, comunque, di connessione qualificata tale da giustificare lo spostamento dell’intera vicenda dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale, ma un rapporto di connessione meramente occasionale, determinata dalla proposizione contestuale delle domande relative alla nullità del negozio di fideiussione per violazione della normativa antitrust e altre domande di nullità riguardanti il rapporto principale garantito; b) ai sensi dell’art.33, comma 2, legge n. 287/1990, nel testo modificato dal d.l. n. 1 /2012, conv. con modificazioni dalla l. n. 27/2012, soltanto le azioni di nullità e di risarcimento del danno sono attratte nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa (inclusa la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema
contrattuale predisposto dall’ABI, in contrasto con l’art.2 , comma 2, lett. a), l.287/1990) e, nella specie, disposta la separazione delle domande proposte dal COGNOME e dalla COGNOME, di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrus t, reiterata in sede di riassunzione, destinata a proseguire dinanzi al Tribunale adito in riassunzione, come da separata ordinanza, si è sollevato, ex art.45 e 47 comma IV c.p.c. d’ufficio regolamento di competenza in ordine all’opposizione agli atti esecutivi, per tutti i motivi di opposizione diversi dalla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Castrovillari, per le domande diverse da quella di declaratoria della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, non sussistendo una connessione c.d. qualificata ma una connessione meramente occasionale, dovendosi preferire una interpretazione restrittiva dell’art.3, comma 3, d.lgs. 168/2003.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Regolamento di competenza d’ufficio deve essere accolto.
Invero, l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunale e Corte d’appello, a norma dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella versione in vigore dall’aprile 2020 (essendo stato modificato dal d. l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 2012, istitutivo del Tribunale delle Imprese e da vari successivi interventi normativi), prevede che « le sezioni specializzate sono competenti in maniera di: (…) c) controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».
L’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che « le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i
procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ».
L’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, stabilisce, nel testo in vigore dal marzo 2012 (a seguito del d. l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 2012, istitutivo del Tribunale delle Imprese), che « le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli da I a IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’art. 1 del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni ».
Inoltre, l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (competenza territoriale delle sezioni), come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, in vigore dal 3 febbraio 2017, emanato in attuazione della direttiva, sul risarcimento del danno antitrust (private enforcement antitrust), 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sancisce che « fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le controversie di cui all’art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art. 1 ».
L’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che « per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (…) b) la sezione specializzata in
materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari; c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria ».
L’art.40, comma 3, c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022 (correlate alla introduzione del rito semplificato di connessione), recitava: « Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 ».
La disposizione consente quindi il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi (seguendo il rito ordinario o il rito speciale in relazione a controversie di lavoro o previdenziale) esclusivamente in presenza di c.d. connessione qualificata o forte di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (Cass. 2155/2010; Cass. 11964/2022).
3.Indubbiamente, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
L’art.33 comma 2 l.287/1990 prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, conv. con modificazioni dalla l. n. 27 del 24 marzo 2012, davanti alla corte d’appello competente per territorio e, per i giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto del 2012, dinanzi al Tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia di Imprese.
Va rammentato che le Sezioni unite (Cass. n. 41994/2021) hanno affermato che « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ».
Si è quindi ritenuto che la competenza delle sezioni specializzate per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 28 novembre 2023, n. 33041; Cass., sez. 1, 6 luglio 2022, n. 21429).
4.Si è però chiarito (Cass. 3248/2023) che «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale».
Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, sia fatta valere, non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248). In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248).
5.Inoltre, benché sussista la competenza della sezione specializzata con riferimento alla domanda di nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole antitrust, non vi è, però, nel presente giudizio, la connessione, ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, con le ulteriori domande.
Questa Corte, infatti, ha ritenuto che i casi di connessione di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, i quali impongono la competenza delle sezioni specializzate, sono esclusivamente ipotesi specifiche di connessione c.d. forte o qualificata, di cui agli articoli 31,32,34,35 e 36 c.p.c.
Si è quindi affermato che tra l’azione di nullità del mutuo, contratto dalla società debitrice principale, che non ha la causa petendi nel rapporto societario, come richiede l’art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003 (Cass. n. 22149/2020), e di restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti, da un lato, e l’azione di nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrus t, che involge la competenza della sezione specializzata per le imprese, e di restituzione dell’intero importo incassato all’esito della procedura esecutiva, dall’altro, non è ravvisabile alcuna connessione, non essendovi né identità dell’oggetto, né dei soggetti (Cass., sez. 1, 28 novembre 2023, n. 32984).
Pertanto, non qualsiasi ipotesi di connessione comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa, ma solo i casi di connessione « qualificata », in quanto altrimenti verrebbe tradita la ra tio sottesa all’istituzione del tribunale delle imprese, che è voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (Cass., sez. 1, n. 32984 del 2023, cit.).
Il principio era stato già affermato in Cass. 15982/2018, in motivazione, in un regolamento di competenza d’ufficio promosso dal Tribunale di Trieste, presso il quale era istituita la sezione specializzata in materia di imprese, adito in riassunzione per un’azione revocatoria promossa da società in amministrazione straordinaria, a seguito di declinatoria di competenza del Tribunale di Pordenone, nell’ambito di una controversia nella quale le ragioni del conflitto di competenza vertevano tra la competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall. e quella del Tribunale delle imprese di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2005 e sulla sussistenza o meno della vis attractiva ex art.3 d.lgs. 168/2003. Questa Corte ha affermato, in relazione all’interpretazione dell’art.3 della l. n. 168/2003, che « la “ratio
legis” volta ad assicurare la specializzazione del Giudice ed una concentrazione delle cause – in considerazione della specifica materia trattata- presso un medesimo Ufficio cos ì da consentire una trattazione dedicata e quindi una auspicata pi ù rapida definizione delle controversie, verrebbe ad essere pregiudicata dalla generalizzata estensione al Tribunale delle imprese dell’istituto della “connessione” -e della modifica della competenza per connessione- cos ì come disciplinato dalle norme processuali del codice di procedura civile, dovendo al contrario fornirsi una interpretazione restrittiva della norma speciale in esame, intesa a circoscrivere il cumulo di domande nella stessa causa, alle sole ipotesi di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), rimanendo sottratta all’ambito della norma dell’art. 3, comma 3, Dlgs n. 168/2003, tanto la connessione propria “debole” per titolo od oggetto ex art. 33 c.p.c., nella specie neppure ricorrente (diversi essendo le “causae petendi” ed i “petita” dell’azione di responsabilit à dell’ex amministratore della societ à e di risarcimento danni e della azione revocatoria), quanto la connessione cd. “impropria” o per mero cumulo oggettivo di domande diverse proposte nei confronti della stessa parte ».
Lo stesso principio risulta, di recente, ribadito da questa Corte in diverse pronunce: Cass. 33041/2023, in un caso in cui, tuttavia, non risultava la proposizione della domanda, ma solo dell’eccezione, di nullità della fideiussione applicativa dell’intesa antitrust, cosicché il giudice ordinario, non il Tribunale delle imprese, doveva « conoscere delle clausole dell’atto fideiussorio e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c. )», ma questo soltanto perché mancava, in quel caso, una domanda di nullità, essendosi in generale ribadito che le ragioni di connessione con le materie di cui al suddetto D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 1
e comma 2, sussistono solo nelle ipotesi di c.d. «connessione qualificata» di cui agli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.; Cass. 33002/2023; Cass. 32993/2023; Cass. 32985/2023; Cass. 32984/2023, non massimate; Cass. 13885,13886, 13889 del 2024).
Vi è invece una recente ordinanza (Cass. n. 23112/2024) che si discosta da tale orientamento, ma in relazione ad altra vicenda processuale di cui non è pienamente chiara la fattispecie.
Del resto, quando il legislatore ha voluto dare rilevanza anche alle ipotesi di connessione « impropria », lo ha fatto espressamente come nell’art. 134 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), il quale prevede al comma 1 che « sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari (…) in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate » (cfr., in motivazione, Cass. 13886/2024, in controversia relativa proprio ad opposizione a precetto, nella quale si controverteva « anche » della nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole dei contratti di fideiussione ).
6. Va, dunque, condiviso il ragionamento del Tribunale di Napoli, che correttamente non ha ravvisato alcuna connessione tra la domanda presentata dal debitore principale e dai fideiussori della società, per l’accertamento della nullità del contratto di mutuo per plurime ragioni, e l’altra domanda, relativa invece alla nullità del contratto di garanzia in ragione della presenza delle clausole antitrust in violazione del diritto alla concorrenza. Si tratta invero di un rapporto di connessione meramente occasionale, non caratterizzato da pregiudizialità giuridica o tecnica.
Nella specie, non sussistono ragioni di connessione c.d. qualificata, ex art.3, comma 3, l.287/1990, tali da poter comportare lo
spostamento della competenza dal giudice naturale e competente della causa di opposizione al precetto, Tribunale di Castrovillari, tra la domanda di nullità del precetto e del contratto di mutuo, proposta nell’atto di citazione in riassunzione, e la domanda di nullità del contratto di fideiussione, per violazione della normativa antitrus t.
Nella fattispecie, qui in esame, trattandosi di domanda di accertamento di nullità della fideiussione, sulla quale il Tribunale delle imprese di Napoli deve pronunciarsi con efficacia di giudicato, sussiste soltanto per tale domanda di nullità della fideiussione la competenza del Tribunale di Napoli, non potendo tale domanda essere delibata incidentalmente dal Tribunale di Castrovillari, stante il disposto dell’art. 34 c.p.c.
La competenza del Tribunale di Castrovillari sussiste, dunque, solo per la domanda di opposizione a precetto diversa da quella di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust . La via da seguire, essendo la domanda di opposizione a precetto rientrante nella competenza funzionale del giudice dell’esecuzione (Cass., 16 maggio 2019, n. 13111), era la separazione delle cause (vedasi in altro ambito di competenza funzionale ed inderogabile, quella del giudizio di opposizione da proporsi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con conseguente necessità che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, proceda a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi, Cass 35654 e 35661 del 2022, Cass. 6232 e 13828 del 2023, Cass. 6125, 22305, 20741 e 25146 del 2024).
Da ultimo questa Corte (con ordinanza n. 28987/2024) ha ribadito che « In tema di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, la connessione qualificata, prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non sussiste tra la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo e del relativo precetto e la domanda di accertamento della nullità della garanzia fideiussoria accessoria, per violazione della normativa antitrust, che, se cumulativamente proposte, vanno separate, poiché solo la seconda rientra nella competenza della sezione specializzata » (questa Corte, nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto, ha dichiarato la competenza della sezione ordinaria per le sole domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione diversi da quelli di declaratoria della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust) 7.Per quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Castrovillari per le sole domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione diversi da quella di declaratoria della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust , dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Castrovillari per le sole domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione diversi da quella di declaratoria della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust , dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.