Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio (art. 45 c.p.c.) -Art. 34 c.p.c. e modificazione della competenza
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 5118NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto dal Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 20 febbraio 2024, nel procedimento iscritto al n. 6364/2023, tra:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
contro
RAGIONE_SOCIALE;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Savona, con le conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 94/2021, su ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Savona ingiunse a NOME COGNOME, quale fideiussore della RAGIONE_SOCIALE, il pagamento dell’importo complessivo di Euro 1.581.229,26, oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
L’ingiunta propose opposizione eccependo tra l’altro -e chiedendo dichiararsi- la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antritrust.
Con ordinanza in data 6 aprile 2023 il Tribunale di Savona si è dichiarato incompetente sulla domanda relativa alla nullità del contratto di fideiussione in atti, in favore del Tribunale di Genova, Sezione Specializzata in materia di impresa, ordinando la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La detta Sezione specializzata presso il Tribunale di Genova, dinanzi alla quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 20 febbraio 2024, ha richiesto a questa Corte, ex officio , il regolamento di competenza, rilevando che:
─ ove fosse corretta la riconduzione della controversia de qua tra quelle devolute alla competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa, la Sezione effettivamente competente dovrebbe individuarsi nella sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 4, comma 1ter , d.lgs. del 27/06/2003 n. 168 (« Per le controversie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1bis , che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici
giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata) ; …» );
─ ove invece la controversia dovesse ritenersi sottratta alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, in adesione all’indirizzo giurisprudenziale che a questa riserva solo le controversie nelle quali sia avanzata domanda di accertamento della nullità delle intese concorrenziali vietate, in tal caso la competenza andrebbe individuata nello stesso giudice a quo ;
La trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Il P .M. ha concluso come in epigrafe.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Secondo indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità « la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale » (Cass. n. 3248 del 2023; n. 32993 del 2023).
Nella specie, come è dato univocamente evincere dall’esame degli atti, cui questa Corte ha diretto accesso essendo giudice anche del fatto processuale, detta condizione ricorre, avendo l’opponente espressamente chiesto, nelle conclusioni dell’atto di citazione in opposizione a d.i., che fosse dichiarata la nullità del contratto di fideiussione.
La richiesta svolta ‘in via principale’ manifestamente sottende la formulazione di una domanda e non di una mera eccezione da giudicare incidenter tantum e ciò tanto se la deduzione della nullità e la relativa richiesta si iscrivono nella ragione di connessione ex art. 34 c.p.c., quanto se si iscrivono nella ragione di connessione ex art. 36 c.p.c..
Non può al riguardo condividersi la tesi esposta in memoria dalla difesa della banca secondo cui una tale richiesta non sarebbe di per sé sufficiente a qualificare la richiesta come avanzata in via di azione e non di mera eccezione, in mancanza di elementi che possano indurre a riconoscere a fondamento di detta domanda un effettivo interesse ad ottenere un accertamento, con efficacia di giudicato, spendibile in potenziali liti diverse da quella portata alla cognizione del Tribunale di Savona.
La tesi richiama a supporto l’indirizzo, in effetti più volte espresso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la domanda di accertamento incidentale ex art. 34 cod. proc. civ. non è ammissibile se non sorretta da un interesse effettivo alla decisione della questione con efficacia di giudicato, come è se essa non appare idonea ad influire su future liti diverse da quella in corso (v. Cass. 10/05/2022, n. 14734; 21/06/2018, n. 16443; 12/04/2017, n. 9361; 28/02/2017, n. 5038; 10/08/2015, n. 16653: 25/06/2014, n. NUMERO_DOCUMENTO; 03/04/2013, n. NUMERO_DOCUMENTO; 10/07/2002, n. NUMERO_DOCUMENTO; 05/08/1998, n. NUMERO_DOCUMENTO; 29/04/1993, n. NUMERO_DOCUMENTO; 16/01/1993, n. NUMERO_DOCUMENTO; 25/02/1981, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Tale orientamento è, però, infondatamente evocato nella specie.
2.1. Il discrimine al quale esso fa riferimento, se non si vuole accedere ad una interpretazione contra legem del chiaro disposto di cui all’art. 34 c.p.c. [« Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a
quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui »], va infatti individuato nella suscettibilità dell’accertamento richiesto a costituire oppure no oggetto di autonoma tutela giuridica in un giudizio autonomo, indipendentemente dalla sua rilevanza di presupposto giuridico della fattispecie dedotta nel procedimento in cui tale tutela è richiesta al fine di paralizzare la pretesa avversaria.
Tale attitudine distingue, secondo tradizionale distinzione, le questioni pregiudiziali in senso tecnico da quelle che tali sono solo in senso logico.
Questioni pregiudiziali in senso (soltanto) logico sono quelle che fra i fatti nel fatto costitutivi del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise perché il loro esame pertiene appunto a quei fatti e dunque identifica il diritto oggetto della domanda; le altre, invece, concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, ed il cui possibile accertamento presenta, a livello di previsione del diritto sostanziale, la caratteristica di poter dare luogo ad un giudizio autonomo, cioè alla proposizione di una domanda giudiziale, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte indirizzata alla soluzione della questione stessa (cfr. Cass. n. 3248 del 06/03/2001, Rv. 544469).
2.2. Una tale distinzione presuppone, però, come è stato osservato in dottrina, che sia prima chiarito qual è il ‘contenuto minimo della domanda’ ; ciò in quanto in diverse ipotesi il rapporto pregiudiziale, pur essendo concepibile come oggetto di un separato processo, è però implicitamente ed automaticamente dedotto ad oggetto del giudizio con la domanda che deduce il diritto dipendente: tali sono i casi in cui il rapporto pregiudiziale è dato dal rapporto
obbligatorio complesso (il rapporto obbligatorio c.d. fondamentale) da cui trae diretta origine il singolo effetto dedotto in giudizio.
In tali casi -si è osservato- si è pur sempre in presenza di pregiudizialità in senso logico, atteso che non si è in realtà in presenza di rapporti giuridici distinti ed eterogenei, bensì di un complesso unitario dal punto di vista genetico (per es. il rapporto di società, di locazione o di lavoro rispetto alla singola pretesa fatta valere, o ancora il titolo dell’obbligazione rispetto alla singola rata fatta valere) (v., in tal senso, Cass. 16/12/2015, n. 25304; 21/01/2005, n. 1338; 06/03/2001, n. 3248; 19/01/1999, n. 462).
La ‘pregiudizialità tecnica’ ex art. 34 resta in tale prospettiva riservata alla relazione intercorrente tra rapporti geneticamente distinti sebbene esteriormente collegati da un nesso di condizionalità (ad es. qualità di proprietario dell’autoveicolo rispetto all’azione di responsabilità ex art. 2054, c. 3, c.c., qualità di erede rispetto alla causa sul credito ereditario, status familiare rispetto alla domanda di alimenti), per i quali mantiene validità la distinzione tradizionale tra mera cognitio e vero e proprio accertamento con efficacia di giudicato.
2.3. Una tale impostazione è stata valorizzata, ma con importanti temperamenti, proprio in tema di accertamento incidentale delle nullità negoziali, dalle note pronunce di Cass. Sez. U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243.
In esse si è, infatti, rilevato che « l’argomento logico per il quale se il giudice si è pronunciato su un determinato punto ha evidentemente risolto in senso non ostativo tutti quelli il cui esame doveva ritenersi preliminare a quello esplicitamente deciso, pur apparendo persuasivo, va opportunamente temperato. Non sempre il rispetto dell’ordine logico nella trattazione delle questioni esprime una scelta di efficienza e di coerenza processuale: l’efficienza, la stabilità e la definitiva strutturazione di una decisione dipende invece dal tipo
di controversia e dal tipo di decisione che il giudice intende adottare, e costituisce un valore pregnante, ma non assoluto, delle decisioni stesse . … Non bisogna, pertanto, sovrapporre la successione cronologica delle attività di cognizione del giudice con il quadro logico della decisione complessivamente adottata in esito ad esse, all’interno delle quali si collocano i passaggi che portano alla decisione finale. L’ordine di trattazione delle questioni va infatti distinto dall’ordine di decisione delle stesse » (sentt. citt. §§ 5.2.4 -5.2.5)
La conclusione cui giungono le Sezioni Unite è che il nostro ordinamento non postula un ordine necessitato di tipo logico-giuridico nella risoluzione delle questioni (di rito e di merito), essendo improntato al canone del primato della ragione più liquida; ciò implica che la controversia può essere risolta a seguito dell’esame esclusivo di una questione, che è più liquida delle altre, con assorbimento, ossia senza alcun esame o scrutinio, di tutte le altre difese ed eccezioni, sollevate dalle parti o rilevate d’ufficio .
Ne discende che, in presenza di una determinata domanda, il contenuto della decisione, che segna i confini dell’oggetto del giudicato, non è sempre il medesimo, ma varia in ragione del motivo che la sorregge, potendosi avere un accertamento più o meno esteso, il quale può non coinvolgere taluni temi che rimangono assorbiti e che, quindi, non sono interessati da alcuna forma di giudicato (né esplicito né implicito).
Così, quando è proposta domanda di adempimento, di risoluzione, di annullamento o di rescissione del contratto, i profili dell’esistenza e della validità/nullità dello stesso rientrano, a pieno titolo, nell’oggetto del processo; il giudice può, anzi deve, pur in assenza di eccezione di parte, rilevare e dichiarare d’ufficio eventuali cause di nullità del negozio, però, alla rilevazione non sempre seguono la pronuncia e l’accertamento, con effetti di giudicato, in ordine alla questione di nullità; infatti, p er l’operare del principio della ragione più liquida, la
contro
versia può essere definita con una pronuncia fondata su una questione di merito «più pronta» (ad esempio, prescrizione oppure non gravità dell’inadempimento), senza che vengano esaminati o scrutinati i profili relativi alla nullità/non nullità del titolo costitutivo.
La nullità deve essere sempre rilevata dal giudice e non è soggetta ad alcun vincolo preclusivo, derivante dall’ordine di trattazione delle questioni eventualmente imposto dalle parti. Se il giudice ha sollevato e sottoposto alle parti la nullità, anche in assenza di una domanda di parte, l’espresso accertamento contenuto nella motivazione della sentenza è idoneo a produrre l’effetto di giudicato.
Per converso, in ogni caso in cui, in modo espresso e non equivoco, a seguito del rilievo di parte o d’ufficio, nella motivazione, sia affermata la non nullità del contratto, si forma il giudicato sulla validità del negozio, vuoi ove la domanda sia stata accolta vuoi ove essa sia stata rigettata per un diverso motivo.
Se la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento) è stata accolta, sempre si ha giudicato implicito sulla validità del negozio, la quale non potrà più essere messa in discussione in un altro processo tra le stesse parti. Invece, ove la sentenza abbia contenuto di rigetto, il giudicato implicito sulla validità del contratto si forma soltanto di regola, restando escluso il caso in cui la decisione risulti fondata su una ragione più liquida (la prescrizione del diritto azionato, l’adempimento, la palese non gravità dell’inadempimento, l’eccepita compensazione legale).
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo.
2.4. Gli approdi sopra succintamente riassunti, nei limiti della loro rilevanza ai fini della questione qui trattata, rendono evidente che, specie in tema di nullità negoziali, la richiesta di accertamento incidentale si rivela essere in molti casi condizione necessaria (solo) per l’estensione dell’oggetto del giudizio al rapporto pregiudiziale (e per la conseguente sua influenza sulla competenza), ma non per l’estensione dell’oggetto del giudicato .
Ha poco senso, dunque, nella materia de qua , l’indagine diretta a verificare se l’accertamento richiesto possa oppure no corrispondere ad un interesse effettivo a far valere tale accertamento in future liti diverse da quella in corso, dal momento che, sia o meno apprezzabile un siffatto interesse, una pronuncia che accolga la domanda di adempimento (in ipotesi, da parte del giudice non specializzato) produrrà comunque effetto di giudicato sulla validità del contratto e non potrà più essere messa in discussione in un altro processo tra le stesse parti; effetto che può anche prodursi nel caso inverso di rigetto della domanda di adempimento, ove una tale decisione non sia fondata su una ragione più liquida (es. la prescrizione del diritto azionato, l’adempimento ).
La domanda di accertamento incidentale ha dunque, in tali casi, principalmente il valore di atto idoneo ad attivare la competenza del giudice specializzato, tanto più non derubricabile a mera irrilevante eccezione proprio in considerazione dell’interesse a far sì che, di quei potenziali effetti di giudicato che potrebbe assumere comunque la decisione del giudice non specializzato, possa farsi carico una decisione assunta da giudice istituzionalmente addetto alla materia, nel caso di specie individuato, in base al già richiamato art. 4 comma 1ter d.lgs. del 27/06/2003, n. 168, nella Sezione Specializzata in materia di impresa di Milano.
2.5. Le svolte notazioni palesano come la giurisprudenza sopra citata (peraltro, talora, come appare dall’esame delle fattispecie
concrete giudicate, invocata in casi che non erano per la verità riconducibili all’art. 34 c.p.c.), là dove postulava la dipendenza della modifica della competenza nell’applicazione dell’art. 34 c.p.c. non già dalla sola richiesta, id est , domanda di accertamento con efficacia di cosa giudicata del c.d. rapporto pregiudicante, bensì dall’esistenza, da verificare in concreto, di un interesse ultroneo rispetto alla decisione sulla domanda originaria pregiudicata, non trovasse giustificazione.
Tanto non esime dal rilevare la manifesta contraddizione con il rilievo assorbente della proposizione della domanda, riguardo al quale postulare un discrimine affidato al c.d. criterio dell’interesse, si poneva pure in manifesto contrasto con la tradizionale collocazione dell’interesse ad agire come c.d. condizione della domanda e, dunque, come ragione di merito inerente alla sua fondatezza, come tale, dunque, da esaminarsi dal giudice munito della competenza.
Il proposto regolamento d’ufficio è dunque fondato e merita accoglimento in relazione alla prima prospettazione, essendo appena il caso di ribadire, trattandosi di principio da tempo consolidato, che « il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempre che il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall’art. 45 citato » (Cass. n. 9789 del 16/09/1995, Rv. 494049; v. anche Cass. n. 2942 del 04/04/1997, Rv. 503502; Cass. n. 6003 del 08/11/1980, Rv. 409777; n. 6860 del 16/12/1988, Rv. 461113; n. 618 del 11/02/1977, Rv. 384175).
Va pertanto dichiarata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa di Milano, dinanzi alla quale vanno rimesse le parti, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012).
P.Q.M.
dichiara la competenza della sezione specializzata in materia di impresa di Milano, dinanzi alla quale si rimettono le parti, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza