Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10326 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
sul ricorso 10230/2023 proposto da:
NOME; NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO , dal quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-contro-
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1072/2023, pubblicata in data 17.04.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 2022 il Tribunale di Foggia, decidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso, su richiesta della banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nei confronti di NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento della somma di euro 327.125,18, a titolo di saldo del rapporto di finanziamento sottoscritto dalla suddetta società il 27.6.16, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere invece competente la sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Napoli.
NOME e NOME propongono ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta decisione, affidato ad unico motivo.
La banca MPS resiste con memoria difensiva.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 33, c.2, l. n. 287/90, nel testo modificato dal d.l. n. 1/12, conv. dalla l. n. 27/12, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto , nell’affermare la competenza della sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Napoli, che la nullità della fideiussione omnibus era stata richiesta, non in via di eccezione, ma con autonoma domanda.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, ex art. 366, c.3, c.p.c., sollevata dalla banca resistente, in quanto nel ricorso i fatti sono stati ricostruiti in maniera sufficientemente chiara, sebbene effettivamente- come espone la resistente- nella parte iniziale dell’esposizione sia stato indicato un giudizio pendente innanzi al giudice di pace, anziché al Tribunale di Foggia. Al riguardo, occorre rilevare che la successiva esposizione dei fatti di causa, con la
trascrizione del contenuto dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo, rende chiaro l’oggetto d ella causa e le parti.
Né ha pregio l’eccezione d’inammissibilità correlata alla non chiara esposizione dei motivi del ricorso che, invece, sono stati illustrati con sufficiente chiarezza.
Premesso ciò, va osservato che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale (Cass., n. 3248/23).
Nella specie, dalla trascrizione dell’atto di opposizione a l decreto ingiuntivo contenuta nel ricorso in esame si evince l’esistenza di una domanda di accertamento della nullità, non di una mera eccezione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, e ben evidenziato nella memoria difensiva della banca.
Ne consegue che, in conformità del richiamato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, va affermata la competenza della sezione specializzata per le imprese, che attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale.
Il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.