Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2886 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 13635/2023 R.G., ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., – proposto dal Tribunale di Campobasso, sezione specializzata per le imprese, con ordinanza del 15.6.2023, nella causa vertente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME;
Rilevato che
– Il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 15.6.2023, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio, in relazione alla sentenza del 29.6.2022 resa dal Tribunale di Isernia, nei procedimenti riuniti N. 933/20 e N. 1021/20 R.G., vertenti rispettivamente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE ed aventi ad oggetto opposizione al decreto
ingiuntivo N. 240/20, emesso nei confronti dei predetti opponenti, quali fideiussori de RAGIONE_SOCIALE; con detta ultima sentenza, il Tribunale di Isernia ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando la propria incompetenza per materia ed individuando quella del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di impresa; rileva il Tribunale di Campobasso di non essere competente per la causa riassunta dal creditore opposto, in quanto l’opposizione a d.i. è di competenza del Tribunale di Isernia, mentre quella sulla domanda oggetto della riconvenzionale degli opponenti, concernente la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust , è di competenza della sezione specializzata del Tribunale di Napoli;
Considerato che
il regolamento d’ufficio è stato tempestivamente proposto ed è fondato; – infatti, è assolutamente granitico il principio per cui ‘ Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI – contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest’ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con
l’istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni ‘ (Cass., n. 35661/2022);
in secondo luogo, è altrettanto consolidato il principio – pronunciato in fattispecie analoga -secondo cui ‘ La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale ‘ (Cass., n. 3248 /2023);
ha dunque errato il Tribunale di Isernia anzitutto nel revocare tout court il decreto ingiuntivo opposto -sull’implicito ed erroneo presupposto della inscindibilità dell’intera causa -e dunque nel rimetter e quest’ultima senz’altro alla sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Campobasso; infatti, il giudice isernino avrebbe comunque dovuto trattenere presso di sé la causa relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la possibilità di esercitare del potere di sospensione ex art. 295 c.p.c., ove necessario, e rimettere invece quella relativa alla pretesa violazione della normativa antitrust al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, competente per materia con riguardo alle controversie di cui all’art. 3, co mma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 168/2003, e inderogabilmente competent e per territorio, tra l’altro, per
gli affari concernenti il distretto della Corte d’appello di Campobasso, ai sensi dell’art. 4, comma 1 -ter , lett. c), del medesimo d.lgs.;
– in definitiva, regolando la competenza, per la causa relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è competente la sezione specializzata partenopea, mentre per quella relativa alle altre contestazioni inerenti alla fideiussione, così come proposte con le opposizioni riunite ex art. 645 c.p.c., è competente il Tribunale di Isernia; – al regolamento delle spese del presente giudizio provvederà il giudice del merito;
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Isernia sulla opposizione a decreto ingiuntivo, e la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda riconvenzionale, assegnando per la riassunzione termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,