Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30795 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30795 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28722/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MATERA n. 262/2022 depositata il 28/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ricorre per regolamento di competenza, illustrato da memoria, nei confronti di COGNOME NOME, che resiste con memoria, contro l’ordinanza del 28 novembre 2022 con cui il Tribunale di Matera ha dichiarato la propria incompetenza per materia ex articolo 38 c.p.c., in favore del Tribunale di Potenza, Sezione specializzata in materia di imprese.
– Ha osservato il Tribunale: « Nella specie, la domanda di rilascio dell’alloggio cooperativo assegnato al socio rientra nella competenza del Tribunale delle Imprese. L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede che le Sezioni Specializzate ‘sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2’. Tale espressione fa riferimento alle cause e ai procedimenti che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della disposizione sopra citata. Pertanto, deve ritenersi che la sezione specializzata in materia di imprese sia altresì competente ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 27.6.2003 n. 168 a pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’alloggio sociale assegnato al socio: si tratta, infatti, di una controversia relativa a rapporti societari disciplinati dall’art. 2511 e ss. c.c. Tale conclusione appare ancor più fondata laddove si consideri che l’assegnazione a cui si fa riferimento costituisce, nel caso di specie, lo scopo mutualistico stesso della società RAGIONE_SOCIALE, secondo la previsione dell’art. 3 dello Statuto, nonché la ragion d’essere del rapporto sociale tutt’ora intercorrente con la resistente. Da tale
premessa discende che, riguardando la controversia in oggetto direttamente il rapporto mutualistico e societario, è competente a giudicarla il Tribunale delle Imprese ».
– Va dichiarata la competenza del Tribunale di Matera.
3.1. – Il giudice di merito è incorso in un palese errore, anzitutto, nel supporre, come pare, che l’inciso della norma richiamata, laddove stabilisce che le Sezioni Specializzate « sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 », contenga un precetto tale ad estendere la competenza di esse non a procedimenti che, in concreto, siano connessi a cause o procedimenti relativi a rapporti societari – ferma l’esigenza di stabilire se debba farsi riferimento alle sole ipotesi di connessione c.d. « forte » od anche a quelle di connessione « debole » -, all’evidente fine di consentire la realizzazione del simultaneus processus di fronte al Tribunale delle imprese, ma a cause e procedimenti che abbiano una qualche attinenza, non meglio precisata, con la materia societaria, al di fuori del radicamento di un giudizio ad oggetto societario presso la Sezione Specializzata.
3.2. – Ciò detto, occorre rammentare che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, il socio di una RAGIONE_SOCIALE, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest’ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l’obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni
alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest’ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla RAGIONE_SOCIALE nell’interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (v. tra le tante per diverse fattispecie Cass. 9 maggio 2013, n. 11015; Cass. 30 maggio 2013, n. 13641; Cass. 3 maggio 2010, n. 10648; Cass. 10 luglio 2009, n. 16304; Cass. 6 settembre 2007, n. 18724; Cass. 28 marzio 2007, n. 7646).
Sicché, se è per un verso evidente, ad esempio, che la locuzione « rapporti societari » contenuta nell’articolo 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, comprende – con riguardo ad una società RAGIONE_SOCIALE – i rapporti in base ai quali la società stessa è impegnata a fornire i beni e servizi ai propri soci e tutto ciò che concerne la relativa regolamentazione e, dunque, eventuali deliberazioni che dettino tale regolamentazione o la modifichino (Cass. 8 maggio 2020, n. 8656), è altrettanto evidente che il rilascio dell’immobile edificato dalla RAGIONE_SOCIALE, perché in tesi detenuto sine titulo , si colloca dal versante del contratto bilaterale di scambio che l’originaria attrice assume travolto.
Difatti, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha dedotto di aver assegnato alla socia RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, con scrittura privata del 19 settembre 2003, un appartamento sito in Nova Siri, allegando che la convenuta lo occupasse sine titulo , dal momento che il Commissario liquidatore aveva fatto valere l’inopponibilità alla procedura del contratto preliminare di assegnazione e la manifestata volontà di non subentrare nel rapporto contrattuale ex articolo 72 della legge fallimentare.
4. – Va dichiarata la competenza del Tribunale di Matera, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge, anche perché provveda alla liquidazione delle spese di questo giudizio di regolamento.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la competenza del Tribunale di Matera dinanzi al quale rimette le parti nei termini di legge anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.