Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8904 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8904 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29411 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona dei liquidatori NOME COGNOME e NOME COGNOME, legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato professor NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME .
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
e
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Pesaro.
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1877 -24.7/4.9.2018 della Corte d’Appello di Ancona,
INTIMATO
udita la relazione nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, con richiesta ex art. 6 l.fall. in data 13.2.2018 al medesimo tribunale, instava per la dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
A fondamento della sua richiesta il P.M. allegava:
in primo luogo, il provvedimento in data 30.1.2018, con cui il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato inammissibile, per mancato deposito della proposta, del piano e dell’ulteriore documentazione, la domanda ex art. 161, 6° co., l.fall. di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 25.9.2017 dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
in secondo luogo, la valenza confessoria delle dichiarazioni di cui alla domanda ex art. 161, 6° co., l.fall. sia in ordine alla sussistenza dei requisiti di fallibilità sia in ordine allo stato di insolvenza.
Resistev a la ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) . Depositava domanda ex art. 161, 1° co., l.fall. di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.
Dava atto di aver depositato analoga domanda ex art. 161, 1° co., l.fall. al Tribunale di Urbino, siccome in epoca antecedente all’anno precedente aveva trasferito la propria sede a Fossombrone, ricompresa nel circondario del Tribunale di Urbino.
All’ esito dell’ udienza ex art. 15 l.fall. dell’11.4.2018 innanzi al Tribunale di Pesaro nel corso della quale comparivano il P.M., che insisteva per l’accoglimento della propria richiesta, e i liquidatori della RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 5) -e dell’udienza ex art. 162, 2° co., l.fall. del 18.4.2018 – nel
corso della quale il P.M. si rimetteva ‘ a Giustizia in ordine alla valutazione della fattibilità della proposta concordat aria’ (così ricorso, pag. 6) – il medesimo tribunale con sentenza n. 19 dei 24/27.4.2018 dichiarava il fallimento della società.
Con decreto in pari data il Tribunale di Pesaro, assunta la propria competenza, dichiarava inammissibile la proposta di concordato (cfr. ricorso, pag. 6) .
Dal canto suo, il Tribunale di Urbino, ritenuta la propria competenza ratione loci , dichiarava parimenti inammissibile la proposta di concordato.
Reputava, il Tribunale di Urbino, che la mancata partecipazione della RAGIONE_SOCIALE all’udienza (innanzi a sé) ex art. 162, 2° co., l.fall. del 23.5.2018 avesse importato rinuncia alla domanda, viepiù che la RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto l’ ulteriore documentazione richiesta (cfr. ricorso, pag. 7) .
RAGIONE_SOCIALE liquidazione proponeva reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza n. 19/2018 del Tribunale di Pesaro (cfr. ricorso, pag. 7) . Resisteva il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona. Non si costituiva il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1877 dei 24.7/4.9.2018 la Corte d’Appello di Ancona rigettava il reclamo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; ne ha chiesto, sulla scorta di cinque motivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro del pari non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 162, 2° co., l.fall.
Deduce, per un verso, che è da escludere che il P.M. , allorquando all’udienza dell’11.4.2018 ha insistito nella richiesta di fallimento, avesse avuto contezza della domanda ex art. 161, 1° co., l.fall. di ammissione alla procedura di concordato preventivo e ciò ‘in considerazione del fatto che la stessa è stata depositata telematicamente, fuori udienza e contestualmente allo svolgimento della stessa’ (così ricorso, pag. 14) .
Deduce dunque che è da escludere la riconducibilità alla previsione del 2° co. dell’art. 162 l.fall. della sollecitazione alla dichiarazione di fallimento formulata dal P.M. all’udienza dell’11.4.2018 (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce, per altro verso, che all’udienza ex art. 162, 2° co., l.fall. del 18.4.2018 il P.M. ‘si è limitato a rimettersi a Giustizia’ e non si è riportato alla precedente richiesta di fallimento ex art. 7 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce, per altro verso ancora, che l’iniziale richiesta di fallimento ex art. 7 l.fall. del P.M. si prospetta del tutto inammissibile, ‘per difetto di legittimazione dello stesso in assenza dei presupposti prescritti dall’art. 7 della legge fallimentare’ (così ricorso, pag. 9) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ulteriore violazione dell’art. 162, 2° co., l.fall. nonché l’erronea interpretazione dell’art. 7 l.fall.
Premette che con il primo motivo ha enunciato le ragioni per le quali la richiesta del P.M. non può essere ricondotta alla previsione del 2° co. dell’art. 162 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 19) .
Premette conseguentemente che deve ritenersi che alla dichiarazione di fallimento il Tribunale di Pesaro ha fatto luogo sulla scorta della richiesta inizialmente formulata dal P.M. ai sensi dell’art. 7 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce tuttavia che, alla stregua del disposto dell’art. 7 l.fall., la richiesta di fallimento formulata dal P.M. in data 13.2.2018 è da reputare inammissibile (cfr. ricorso, pag. 19).
Deduce invero, da un canto, che l’iniziale richiesta del P.M. non è ascrivibile alla previsione del n. 1) dell’art. 7 l.fall., siccome la ‘ notitia decoctionis ‘ non è stata acquisita né nel corso di un procedimento penale né sulla scorta delle tipiche manifestazioni di insolvenza prefigurate al n. 1) cit. (cfr. ricorso, pagg. 19 -21) ; d’altro canto, che l’iniziale richiesta del P.M. non è ascrivibile alla previsione del n. 2) dell’art. 7 l.fall., siccome la ‘ notitia decoctionis ‘ non è stata acquisita su seg nalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile (cfr. ricorso, pag. 22) .
Il primo e il secondo motivo, che sono connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono privi di fondamento e da respingere.
Va premesso che ai fini della reiezione della prima censura veicolata dall’esperito reclamo ex art. 18 l.fall. la Corte di Ancona ha evidenziato che il P.M., allorché aveva insistito, all’udienza di istruttoria prefallimentare, per la dichiarazione di fallimento, era già divenuto partecipe della procedura di concordato preventivo, in quanto la debitrice aveva depositato la (nuova) domanda concordataria nel corso della medesima udienza, ‘sicché ogni questione in ordine alla necessità di una segnalazione risulta superata da questa partecipazione’ (così sentenza impugnata, pag. 4) .
Ha evidenziato altresì – la corte – che, sebbene l’udienza nel corso della quale il P.M. aveva insistito per la dichiarazione di fallimento non si identificasse con quella fissata ai fini dell’audizione della RAGIONE_SOCIALE in qualità di proponente la domanda di concordato preventivo, nondimeno il P.M. aveva concluso per la declaratoria di fallimento della medesima RAGIONE_SOCIALE dopo aver acquisito piena conoscenza della domanda di concordato (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) .
Ha ritenuto dunque – la corte – che il P.M. aveva formulato richiesta di declaratoria di fallimento ai sensi dell’art. 162, 2° co., l.fall., così come aveva assunto il tribunale, nella cui statuizione un mero refuso indicava il riferimento all’art. 161, 2° co., l.fall. (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) .
È fuor di dubbio che al deposito della domanda di ammissione al concordato con cessione dei beni presso il Tribunale di Pesaro la ricorrente ha provveduto in data 11.4.2018 (cfr. ricorso, pag. 31) .
Su tale scorta si reputa quanto segue.
Da un canto, il rilievo de lla corte d’appello circa la piena conoscenza da parte del P.M. della domanda di ammissione alla procedura di concordato risulta congruo e ragionevole, in quanto esito inferenziale di un oggettivo, univoco, pregnante riscontro (si tenga conto che, in generale, nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità: cfr. Cass. sez. lav. 10.1.2006, n. 154) .
Segnatamente, la corte di merito ha ulteriormente puntualizzato che ‘il deposito della domanda è avvenuto in quella udienza, alla presenza d el P.M.’ (così sentenza impugnata, pag. 4) .
D’ altro canto, la doglianza veicolata dal primo mezzo, ossia la denegata riconducib ilità al paradigma del 2° co. dell’art. 162 l.fall. della richiesta di fallimento formulata del P.M. all’udienza dell’11.4.2018 , si risolve tout court nella censura del riferito esito inferenziale ( ‘ritenere, dunque, (…) appare una forzatura obiettivamente non consentita né seriamente sostenibile’: così ricorso, pag. 14 ; ‘appare evidente l’insussistenza, nel caso di specie, di qualunque elemento, anche solamente indiziario, che consenta di poter giungere alla conclusione secondo la quale, (…)’: così ricorso, pag. 14 ) .
Il rilievo testé espresso esplica viepiù valenza alla luce della seguente duplice puntualizzazione.
L ‘apprezzamento degli elementi di valutazione presuntiva è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se -come nella specie – adeguatamente e correttamente motivato cfr. Cass. sez. lav. n. 154/2006) .
La censura addotta dal primo mezzo si sostanzia in fondo in un assunto del tutto ipotetico (‘si può anche ragionevolmente dubitare che ne abbia avuto contezza’: così ricorso, pag. 14) .
13. Evidentemente la corretta ascrivibilità alla prefigurazione normativa di cui al 2° co. dell’art. 162 l.fall. della richiesta di fallimento formulata dal P.M. innanzi al Tribunale di Pesaro all’udienza dell’11.4.2018 contrariamente agli assunti della ricorrente -assorbe e vanifica, ex se , le ragioni di doglianza veicolate dal secondo motivo di ricorso (‘ nel paragrafo precedente si è ampiamente illustrata la concreta inapplicabilità, al caso di specie, del disposto del secondo comma ex art. 162 L.Fall. Se così è, la declaratoria di fallimento dovrebbe ritenersi essere stata assunta solamente in ragione della preesistenza della procedura fallimentare radicata a seguito del deposito dell’istanza ex art. 7 L.Fall. da parte del P.M.’: così ricorso, pag. 19) .
14. In ogni caso questo Giudice spiega che, qualora la domanda di concordato preventivo sia dichiarata inammissibile, è legittima la segnalazione dell’insolvenza del proponente operata dal tribunale nei confronti del P.M., il quale, acquisita la ‘ notitia decoctionis ‘, ben può sollecitare la sua dichiarazione di fallimento, poiché la legittimazione a richiederlo ai sensi dell’art. 162 l.fall. non esclude quella prevista dall’art. 7, n. 2), l.fall., essendo il procedimento di concordato preventivo un ‘procedimento civi le’ ai sensi di quest’ ultima norma (cfr. Cass. 20.1.2021, n. 976) .
15. Su tale scorta del pari vanno respinti gli ulteriori assunti della ricorrente circa l’impossibilità di ricondurre l’inziale richiesta del P.M. al paradigma dell’art. 7 l.fall., segnatamente del n. 2) dell’art. 7 cit.
Ineccepibilmente, dunque, il Tribunale di Pesaro aveva segnalato al P.M. l’insolvenza sulla scorta del provvedimento in data 30.1.2018, con cui lo stesso tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato ‘in bianco’ ex art. 161, 6° co., l.fall. che la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto.
E ciò tanto più che la segnalazione ex art. 7, n. 2), l.fall. effettuata dal giudice che ha rilevato l’insolvenza dell’ imprenditore in un procedimento civile è un atto neutro, privo di contenuto decisorio e assunto ‘ prima facie ‘, mentre la valutazione della sussistenza di una situazione di insolvenza tale da giustificare l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento compete al P.M., che può eseguire, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti (cfr. Cass. 20.22.2013, n. 26043) .
In questo quadro ingiustificatamente la ricorrente prospetta che ‘tale segnalazione, nel caso di specie, non sussiste affatto’ (così ricorso, pag. 22) ; che l’istanza ex art. 7 l.fall. deve nella specie ritenersi inammissibile (cfr. ricorso, pag. 19) ; che la Corte di Ancona ‘non ha colto l’illegittimità della declaratoria di
fallimento pronunziata dal Tribunale di Pesaro sul presupposto che, comunque, esistesse una (valida) istanza di fallimento’ (così ricorso, pag. 25) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.fall.
Premette che con deliberazione della propria assemblea straordinaria in data 7.3.2017 ha trasferito la propria sede da Fano, nel circondario del Tribunale di Pesaro, a Fossombrone, nel circondario del Tribunale di Urbino.
Premette che il P.M. ha depositato la propria richiesta ex art. 7 l.fall. presso il Tribunale di Pesaro in data 13.2.2018, dunque entro l’anno di cui al 2° co. dell’art. 9 l.fall.
Premette che ha depositato la domanda ex art. 161, 1° co., l.fall. di ammissione alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Urbino in data 10.4.2014, dunque oltre l’anno ex art. 9, 2° co., l.fall. ed ex art. 161, 1° co., l.fall. dal dì del trasferimento della sede.
Premette che ha depositato la domanda ex art. 161, 1° co., l.fall. di ammissione alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Pesaro in data 11.4.2014, dunque del pari oltre l’anno ex art. 9, 2° co., l.fall. ed ex art. 161, 1° co., l.fall. dal dì del trasferimento della sede.
Deduce quindi che ha errato il Tribunale di Pesaro a dichiarare il fallimento quale diretta conseguenza dell’inammissibilità della formulata proposta concordataria (cfr. ricorso, pag. 30) .
Deduce segnatamente che competente ratione loci ad esaminare e decidere la domanda ex art. 161, 1° co., l.fall. di ammissione al concordato preventivo sarebbe stato non già il Tribunale di Pesaro bensì in via esclusiva il Tribunale di Urbino (cfr. ricorso, pagg. 29 – 30) .
Deduce segnatamente che il Tribunale di Pesaro avrebbe potuto dichiarare il fallimento unicamente all’esito della reiezione della domanda ex art. 160, 1° co., l.fall. di ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte del Tribunale di Urbino (cfr. ricorso, pagg. 35 e 36) .
Deduce invero che, contrariamente all’assunto della Corte di Ancona (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) e prim’ancora del Tribunale di Pesaro, la nozione di ‘continenza per specularità’, postulante l’identità in posizione inversa delle parti delle due cause pendenti, non può nella specie soccorrere (cfr. ricorso, pagg. 29 e 33) .
Deduce segnatamente che, a motivo della diversità soggettiva, non sussiste alcun rapporto di continenza tra il procedimento promosso dal P.M. in suo danno, ai fini della sua dichiarazione di fallimento, dinanzi al Tribunale di Pesaro ed il procedimento promosso da essa ricorrente con la domanda ex art. 160, 1° co., l.fall. nei confronti del suo ceto creditorio dinanzi al Tribunale di Urbino (cfr. ricorso, pagg. 33 – 34) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e da respingere.
Ovviamente va ribadito l’insegnamento di questa Corte cui la Corte di Ancona ha ancorato la reiezione della seconda censura veicolata dal reclamo ex art. 18 l.fall.
Ossia l’insegnamento a tenor del quale la domanda di concordato preventivo proposta dal debitore quando sia già pendente, a suo carico, un procedimento prefallimentare innanzi ad un diverso ufficio giudiziario competente a deciderlo, spetta alla cognizione di quest ‘ ultimo, atteso che tra la prima e l ‘ istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza per
specularità, sicché trovano applicazione le disposizioni dettate dall ‘ art. 39, 2° co., cod. proc. civ., non stabilendo, peraltro, l ‘ art. 161 l.fall. l ‘ inderogabilità della competenza territoriale ivi prevista per la domanda suddetta (cfr. Cass. (ord.) 15.7.2016, n. 14518; Cass. 20.2.2020, n. 4343, ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, 2° co., cod. proc. civ., è onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato dinanzi al tribunale investito dell ‘ istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione dell’art. 9 l.fall.) .
In questi termini non può che opinarsi come segue.
Ineccepibili sono i rilievi formulati in parte qua dalla Corte di Ancona (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 -5) .
Immeritevoli di seguito sono le prospettazioni in parte qua della ricorrente. 20. Viepiù ineccepibili ed immeritevoli alla luce del seguente duplice riscontro. Il P.M. ha depositato presso il Tribunale di Pesaro la propria richiesta di fallimento in data 13.2.2018, allorché evidentemente non era ancora decorso l’anno di cui all’art. 9, 2° co., l.fall. dal dì 7.3.2017 -del trasferimento della sede da Fano a Fossombrone.
Le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato, ai fini della ‘continenza’ , che l’identità soggettiva non è esclusa dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 1.10.2007, n. 20600) .
In tal guisa, e pur a prescindere dal plausibile rilievo della corte d’appello (cfr. sentenza impugnata, pag. 5, secondo cui l’assunto del reclamante – ribadito in questa sede frustrerebbe l’esigenza di coordinamento, perché condur rebbe alla riunione unicamente in ipotesi marginali) , invano la ricorrente adduce che non vi sarebbe, a posizioni invertite, identità soggettiva, giacché – assume ‘è fin troppo evidente la differenza intercorrente (anche sotto il profilo degli interessi perseguiti) tra il Pubblico Ministero ed il singolo creditore’ (così ricorso, pag. 35) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 162 l.fall.
Deduce che ha errato la Corte di Ancona a rigettare il terzo motivo del reclamo ex art. 18 l.fall., con cui, a censura del primo dictum , aveva addotto che il Tribunale di Pesaro aveva fatto luogo alla declaratoria di inammissibilità, benché non le avesse previamente rappresentato le criticità inficianti la proposta di concordato e richiesto gli opportuni chiarimenti e le necessarie integrazioni (cfr. ricorso, pag. 37) .
Deduce che scopo dell’audizione in camera di consiglio ‘è proprio quello di dare vita ad una interlocuzione critica riguardante eventuali aspetti controversi della proposta’ (così ricorso, pag. 40) .
Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e da respingere.
Questa Corte spiega che ai fini dell’audizione del debitore di cui all’art. 162, 2° co., l.fall. e del rispetto -da parte del tribunale -del medesimo obbligo non è necessaria neppure la preventiva contestazione delle eventuali ragioni di inammissibilità del concordato, restando nella discrezionalità del tribunale
indicare le eventuali insufficienze del piano o della documentazione (cfr. Cass. 27.5.2013, n. 13083) .
Del resto, questa Corte spiega ulteriormente che, in tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall’art. 162, 1° co., l.fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l’obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall’art. 161 l.fall.; cosicch é l’assenza di relazione fra il cont enuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell’inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità (cfr. Cass. 4.6.2014, n. 12549) .
Ebbene, e la Corte di Ancona e, prim ‘ ancora, il Tribunale di Pesaro hanno statuito ineccepibilmente, in conformità ai riferiti insegnamenti.
In tal guisa ingiustificatamente la ricorrente adduc e che il ‘ modus operandi ‘ del Tribunale di Pesaro, reputato legittimo dalla Corte di Ancona, ha comportato menomazione del proprio diritto di difesa (cfr. ricorso, pagg. 39 -40) .
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame dei rilievi critici decisivi formulati con il reclamo.
Deduce che, contrariamente al dictum della Corte di Ancona, le contestazioni formulate con i paragrafi 5, 6 e 7 del proprio reclamo riguardavano tutti profili disaminati dal tribunale con il provvedimento reclamato (cfr. ricorso, pag. 45) .
Deduce segnatamente che con il reclamo ex art. 18 l.fall. l’iniziale provvedimento è stato contestato nella parte in cui il tribunale aveva omesso la verifica dell’incidenza dei crediti vantati da essa ricorrente, nella parte in cui il tribunale aveva valutato l’incidenza delle spese di procedura sulla massa
passiva, nella parte in cui il tribunale aveva censurato i criteri adottati ai fini della suddivisione dei creditori in classi (cfr. ricorso, pag. 46) .
Deduce altresì che con il reclamo ex art. 18 l.fall. aveva prospettato i vantaggi che dalla soluzione concordataria sarebbero derivati per il ceto creditorio (cfr. ricorso, pag. 46) .
Deduce infine che la corte d’appello né ha valutato il profilo della convenienza della soluzione concordataria per il ceto creditorio né ha tenuto conto della circostanza, sintomatica del buon fondamento della proposta, per cui nessun creditore ha inteso proporre ricorso di fallimento (cfr. ricorso, pag. 47) .
Pure il quinto motivo di ricorso è privo di fondamento e da respingere.
In sede di disamina della quarta censura veicolata dall’esperito reclamo ex art. 18 l.fall. la Corte di Ancona ha, dapprima, enunciato analiticamente le ragioni che avevano indotto il Tribunale di Pesaro a reputare inammissibile la proposta di concordato (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 – 7) .
Indi, la corte d’appello ha , in maniera corretta e condivisibile, dato atto che i rilievi espressi dal Tribunale di Urbino (in ordine alla domanda di concordato alla delibazione di questo tribunale devoluta) ed i rilievi in punto di ‘convenienza’ della proposta non avevano valenza alcuna (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) .
Dipoi, la corte di merito ha rimarcato che la reclamante aveva omesso la formulazione di specifiche censure in ordine ai rilievi motivazionali espressi alle lettere da a) a g) della motivazione del dictum del Tribunale di Pesaro (ovvero, peraltro, in ordine ai costi pretermessi della procedura, agli interessi legali, alla attestazione, ai pagamenti in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘: cfr. sentenza impugnata, pag. 10) .
Infine, la corte distrettuale ha puntualizzato che le motivazioni del dictum pesarese comunque davano conto congruamente ed esaustivamente del difetto della fattibilità giuridica (cfr. sentenza impugnata, pag. 10) .
28. In questo quadro si osserva quanto segue
29. Il motivo di ricorso non è sufficientemente specifi co ed ‘autosufficiente’. Ovvero non riproduce testualmente e compiutamente la quarta ragione di censura spiegata con il reclamo ex art. 18 l.fall. (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si è puntualizzato che l’ ‘error in procedendo’ non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’error ; Cass. sez. un. 18.3.2022 n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. COGNOME del 28 ottobre 2021 – non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure) .
E, ben vero, il rilevato difetto di specificità ed ‘autosufficienza’ riveste valenza in rapporto alla deduzione della ricorrente secondo cui le contestazioni formulate con i paragrafi 5, 6 e 7 del reclamo ex art. 18 l.fall. riguardavano tutti profili esaminati dal tribunale con il decreto reclamato.
Al riguardo si tenga conto che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è caratterizzato, sì, da un effetto
devolutivo pieno, con conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale, fermo restando, tuttavia, che, se il devolvibile non incontra i limiti previsti dalle predette norme, il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal reclamo (cfr. Cass. 19.3.2014, n. 6306; Cass. (ord.) 3.11.2021, n. 31531, secondo cui il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve contenere l ‘ esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l ‘ impugnazione e le relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l ‘ indicazione degli ‘ specifici motivi ‘ di cui agli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l ‘ ambito dell’impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante) .
Per altro verso, questa Corte spiega che rientra nell’ alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2018, n. 21175; Cass. (ord.) 28.4.2021, n. 11216, secondo cui, in tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano; Cass. 25.9.2013, n. 21901, ove si specifica che il riscontro della realizzabilità della causa concreta va effettuato in tutte le fasi in cui si articola la procedura) .
Ebbene, su tale scorta, si evidenzia che la Corte di Ancona, alla stregua dei rilievi motivazionali espressi in conclusione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 10 -11, ove si riferisce di costi non indicati, di spese pretermesse, di contraddizioni tra proposta ed attestazione, di violazione della par condicio
creditorum e di impegni inefficaci di società terze) , ha dato ineccepibilmente e congruamente conto della manifesta inattitudine del piano ai fini del raggiungimento dei risultati prefigurati ovvero della sostanziale irrealizzabilità della causa concreta della proposta concordataria.
E, beninteso, invano la ricorrente prospetta che l’impugnata statuizione ‘risulta affetta da un insanabile vizio motivazionale’ (così ricorso, pag. 43) .
Difatti, la motivazione dell’impugnato dictum è immune da qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio. Invero, il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ed il P.M. sono rimasti intimati.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2023.
La presidente NOME