Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9558 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
COGNOME NOME;
– intimato – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/05/2023 R.G.N. 18678/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Oggetto
Regolamento necessario di competenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 14148-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, resa nel procedimento introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento intimato da detta società al COGNOME, l’adito Tribunal e di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME, essendo competente il Tribunale di Monza, in funzione del Giudice del lavoro, ed ha assegnato alla parti il termine di trenta giorni dalla data della stessa ordinanza per riassumere il giudizio.
Avverso tale provvedimento la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato ad unico motivo.
Il lavoratore intimato è rimasto tale.
Il Sostituto Procuratore Generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, nella propria requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del suo ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce che il Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, dichiarandosi incompetente ai fini della risoluzione della controversia, ha omesso di valutare l’assoluta autonomia tra la fase cautelare (ex art. 700 c.p.c.) e il giudizio di merito, anche per ciò che concerne il giudice territorialmente competente,
purché sussistenti, ovviamente, altri fori in via alternativa. Considerato che il rapporto di lavoro è sorto a Roma e il COGNOME lavora e risiede in Roma la causa di merito ben poteva essere radicata presso il Tribunale di Roma; peraltro, non essendovi pericolo di conflitti di giudicati, la misura cautelare non vincola la parte a promuovere il giudizio di merito davanti al Tribunale ove è stato presentato il giudizio cautelare in presenza, come detto, di altri fori alternativi.
Sempre secondo la ricorrente, la motivazione addotta dal Tribunale non coglieva nel segno, considerato che il rigetto dell’eccezione di incompetenza nel procedimento cautelare ante causam non determinava il definitivo radicamento della competenza presso il Tribunale di Monza anche per la fase di merito, la quale poteva essere validamente instaurata, come di fatto avvenuto, presso il Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 413, 2° comma, c.p.c. (competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto) e quindi diverso da quello della cautela.
Per la ricorrente, inoltre, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il giudizio di merito, all’esito della fase cautelare ante causam , può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.
2. Il ricorso è privo di fondamento.
Nell’impugnata ordinanza il Tribunale ha premesso che, nel precedente procedimento cautelare ante causam tra le stesse parti, introdotto dal lavoratore presso il Tribunale di Monza, quest’ultimo aveva accolto il ricorso del COGNOME, accertando la natura ritorsiva del licenziamento per giusta causa
intimato al ricorrente in data 1.3.2022, dichiarandone la nullità, e condannando la resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al versamento di un’indennità risarcitoria pari a 5 mensilità della retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del T.F.R.
Ha, altresì, evidenziato che era decorso il termine per proporre reclamo avverso tale ordinanza senza che la società l’avesse impugnata e che il giudice della cautela, nel pronunciarsi espressamente sull’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale allora adito, ne aveva ritenuto l’infondatezza, osservando che era .
Ha, quindi, richiamato Cass., sez. lav., 24.7.2017, n. 18264, secondo la quale: ‘Nel rito del lavoro la scelta del foro competente operata dal ricorrente che agisce in sede cautelare ante causam , in caso di esplicito accertamento della correttezza della scelta da parte del giudice o di mancata formulazione dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, determina il definitivo radicamento della competenza anche per il giudizio di merito, stante il principio di autoresponsabilità e affidamento processuale e il sistema di individuazione della competenza cautelare che, in presenza di fori alternativi ex art. 413 c.p.c., è a maggior ragione incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito’.
Cass., sez. VI, 24.6.2020, n. 12403, cit. dalla difesa della ricorrente nella sua memoria, non può assolutamente reputarsi
espressiva di un indirizzo differente da quello delineato in Cass. n. 18264/2017.
Anzitutto, infatti, trattasi di regolamento di competenza che non afferiva al settore del lavoro, cui invece è specificamente riferita Cass. n. 18264/2017 in punto di competenza in relazione ai fori alternativi ex art. 413 c.p.c.
E, soprattutto, la principale ratio decidendi di Cass. n. 12403/2020 afferisce all’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, in quanto proposto avverso provvedimento di natura cautelare.
Per contro, nota il Collegio che di recente questa Sezione Lavoro ha dato continuità all’orientamento espresso in Cass. n. 18264/2017 (cfr. nella motivazione al § 15 Cass., sez. lav., 3.11.2023, n. 30546).
Non s’intravvedono , quindi, ragioni per discostarsi dai principi di diritto enunciati in quella decisione, alla cui diffusa motivazione si rimanda; e tanto a maggior ragione in relazione al caso di specie.
In particolare, anche nella fattispecie oggetto del regolamento in esame si è in presenza di un provvedimento di urgenza ante causam ex art. 700 c.p.c., integralmente anticipatorio degli effetti della decisione di merito , giusta l’art. 669 octies, comma sesto, c.p.c., ma reso dopo aver esplicitamente disatteso l’eccezione d’incompetenza territoriale all’epoca sollevata dalla datrice di lavoro resistente, e che, diversamente rispetto al caso deciso da Cass. n. 18264/2017, neanche aveva formato oggetto di reclamo da parte di quest’ultima , per tal modo non contestandosi più la competenza
territoriale motivatamente affermata dal giudice della cautela. Nondimeno, la stessa società aveva poi iniziato il giudizio di merito innanzi a Tribunale diverso da quello adito in sede cautelare.
Pertanto, il ricorso per regolamento dev’essere rigettat o, dichiarandosi, conseguentemente, la competenza del Tribunale di Monza.
Nulla dev’essere disposto per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Nondimeno, la ricorrente è tenuta al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Monza.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 24.1.2024.