Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27814 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 12569/2019 R.G. proposto da:
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso la sentenza n.731/2019 della Corte d’ appello di Bologna, pubblicata il 6/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
8-10-2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME , condomina assente all’assemblea, ha impugnato ex art. 1137 cod. civ. avanti il Tribunale di Forlì-sezione distaccata di Cesena la delibera dell’assemblea del RAGIONE_SOCIALE adottata in data 19-4-2007, avente ad oggetto il riconoscimento a favore dell’amministratrice NOME COGNOME del compenso
OGGETTO:
impugnazione di delibera dell’assemblea di RAGIONE_SOCIALE
RG. 12569/2019
C.C. 8-10-2025
straordinario di Euro 3.300,00, quantificato con riferimento alla tariffa professionale dei dottori commercialisti e giustificato in relazione all’attività svolta a favore del lo stesso RAGIONE_SOCIALE, per presenza ad udienze in Tribunale e per lo studio delle pratiche insieme all’avvocato, in relazione a decreti ingiuntivi proposti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE Savignano sul Rubicone contestando la domanda, che – con sentenza n. 206/2013, depositata il 27-5-2013 – il Tribunale adito rigettava.
Avverso la sentenza NOME COGNOME proponeva appello, che – con sentenza n. 731/2019, depositata il 6-3-2019 la Corte d’appello di Bologna respingeva.
La sentenza considerava che il punto 4) all’ordine del giorno dell’assemblea 19 -4-2007 aveva ad oggetto il riconoscimento di un compenso straordinario a favore dell’amministratore, per la somma complessiva di Euro 3.300,00 per l’attività svolta a favore del RAGIONE_SOCIALE in alcuni giudizi, non di mera rappresentanza ma di ausilio all’avvocato nominato per la difesa del RAGIONE_SOCIALE. Ha dato atto che l’assemblea era stata regolarmente convocata e aveva deliberato , all’unanimità e senza astenuti (661,68 millesimi) , di approvare tale punto all’ordine del giorno ; dichiarava, pertanto, che l’assemblea poteva validamente riconoscere il compenso aggiuntivo, per il disbrigo di incombenti ulteriori rispetto a quelli ordinari, ciò rientrando nelle sue competenze ex art. 1135 cod. civ.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa e, rifissata l’udienza a seguito di accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’astensione
formulata dal presidente del collegio, il ricorrente ha deposito ulteriore memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del giorno 8-10-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a fronte delle affermazioni svolte nella memoria illustrativa depositata dalla ricorrente il 25-9-2025, laddove si evocano genericamente denunce proposte dall’AVV_NOTAIO nei confronti d i ‘giudici della seconda sezione ‘ al fine di invitarli all’astensione, si dà atto che per i componenti del Collegio decidente non ricorre alcuna ragione di astensione.
Con il primo motivo, intitolato ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. -violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Art. 5 lettera A del regolamento condominiale; art. 1362 e segg., 1130, 1720 c.c.’, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che l’art. 5 del regolamento condominiale non prevede alcun compenso straordinario per l’amministratore, né abbia considerato che l’amministratore non aveva dato prova di riconoscimenti di compensi in tal senso, precedenti alla sua presenza in Tribunale in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, anche in ipotesi ammesso, ma non provato, che tale presenza vi fosse stata e giustificasse ulteriori compensi. Deduce che la sentenza non abbia neppure considerato la violazione degli artt. 1130 e 1720 cod. civ., in ordine all’obbligo di rendiconto per il mandatario, con onere di indicare le anticipazioni delle quali chiede il rimborso; evidenzia che la delibera è stata successiva all’attività per la quale si è chiesto il rimborso e, quindi, sostiene che erroneamente la Corte territoriale l’ abbia considerata valida, tanto più in assenza di prova s ia della necessità che dell’entità dell’attività svolta.
2.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui mette in dubbio la prova sullo svolgimento dell’attività da parte dell’amministratrice,
perché la questione avrebbe potuto essere posta nel giudizio di legittimità solo formulando motivo ex art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti, tuttavia non proposto con riguardo all’aspetto in questione .
Il motivo è inammissibile anche laddove deduce la violazione dell’art. 5 del regolamento condominiale, perché la sentenza impugnata ha presupposto il dato che il regolamento non prevedesse il riconoscimento di compensi aggiuntivi all’amministratore , ma ha ritenuto la legittimità della delibera condominiale che aveva approvato il riconoscimento all’amministratore di compenso riferito ad attività ulteriore rispetto a quella sua propria.
Per il resto, il motivo è infondato, in quanto la delibera è anteriore al l’entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012 n. 220 e, quindi, è stata assunta allorché era certamente legittima la delibera che determinava il compenso spettante all’amministratore di condominio, essendo l’assemblea l’organo generalmente competente alla previsione e alla ratifica delle spese condominiali (cfr. Cass. Sez. 2, 29-5-2025, n. 14424, in motivazione punto 2.2; Cass. Sez. 2, 21-6-2023, n. 17713); è l’art. 1129 , co. 14, cod. civ. nella formulazione introdotta dalla legge 220/2012 ad avere previsto che il compenso dell’amministratore debba essere specificato analiticamente, a pena di nullità della nomina, all’atto di accettazione della nomina e del suo rinnovo. Non rileva neppure il dato che l’approvazione del compenso ulteriore all’amministratore da parte dell’assemblea fosse stata successiva allo svolgimento dell’attività alla quale si riferiva il compenso stesso, perché il controllo dell’assemble a era necessario affinché il credito dell’amministratore divent asse liquido ed esigibile e, quindi, il controllo dell’assemblea si sarebbe dovuto considerare preventivo rispetto all’insorgenza del diritto al pagamento dell’amministratore (cfr. Cass. sez. 2, 27-6-2011, n. 14197; Cass. Sez. 2, 20-8-2014, n. 18084).
3. Con il secondo motivo, intitolato ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, la ricorrente sostiene che la pattuizione di compenso aggiuntivo all’amministratore debba essere deliberata prima dello svolgimento dell’attività e che perciò la motivazione della sentenza sia contraddittoria laddove ha ritenuto che la pattuizione potesse essere successiva. Dichiara che non possa parlarsi di pattuizione, in quanto l’assemblea doveva essere preventivamente posta in cond izione di valutare se l’attività rientrasse o meno nei compiti dell’amministratore, la sua necessità od opportunità ; rileva perciò che il riconoscimento postumo di alcuni condomini non possa obbligare l’intera compagine né qualificarsi come ratifica, ma possa al più configurarsi come riconoscimento spontaneo di quei condomini.
3.1. Il motivo, in quanto proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile, in primo luogo, ai sensi dell’art. 348 -ter, co.5, cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11 -92012 e all’in staurazione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3, 28-2-2023, n. 5947; Cass. Sez. 1, 22-12-2016, n. 26774, per tutte). Per di più, il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile anche perché non individua il fatto o i fatti specifici oggetto di discussione tra le parti e che abbiano avuto carattere decisivo, nei termini richiesti dalla sentenza delle Sez. U. n. 8053 del 7-4-2014, ma ripropone le deduzioni in ordine alla necessità di accordo
preventivo rispetto allo svolgimento dell’attività, che sono prive di fondamento per le ragioni già esposte al precedente punto 2.1.
In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e c.p.a. come per legge.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il giorno 8-10-2025
Il Presidente
NOME COGNOME