SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – N. R.G. 00001408 2023 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Relatore dott. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1408/2023 promossa da:
(C.F.
)
C.F.
)
Entrambi con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME
APPELLANTI
contro
(C.F.
, con il patrocinio dell’avv. COGNOME
C.F.
C.F.
C.F.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli depositati telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 405/03 il Tribunale di Piacenza accoglieva la domanda proposta da
, commercialista, nei confronti dei coniugi
e
,
per il pagamento di euro 32.335,00, oltre accessori di legge ed interessi dalla domanda al saldo, quale compenso per le prestazioni professionali -svolte prima della cancellazione dall’albo avvenuta il 23.10.2019 -elencate nell’atto introduttivo, già indicate nel
‘consuntivo’ stragiudiziale del 4.10.2019, prestazioni svolte in esecuzione del disciplinare di incarico del 3.6.2019 e di incarichi conferiti verbalmente.
Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Costituitosi il per resistere all’impugnazione, respinta l’istanza ex art. 283 cpc, la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all’udienza dell’8.4.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Premesso, in rito, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del l’appello appare invero articolato in termini conformi al disposto dell’art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili, nel merito va respinto il primo motivo di gravame con cui si ribadisce l’eccezione per la quale il avrebbe richiesto il compenso in relazione ad attività riservate dalla legge all’avvocato o al notaio.
Infatti, pacificamente, al commercialista è consentito assistere il cliente in relazione alla conclusione di contratti, fra cui le transazioni, tanto più in materia commerciale e finanziaria, nonché prestare consulenza quanto alla definizione di posizioni creditorie/debitorie, prestare la propria opera in relazione a ricorsi tributari, mantenere i rapporti con l’Agenzia delle Entrate, collaborare con altri professionisti, quali il notaio o l’avvocato, al fine di tutelare al meglio gli interessi dei propri clienti.
Il non ha domandato compensi per attività di difesa giudiziale o di redazione di atti notarili, e nessuna delle attività elencate nel primo motivo di appello rientra dunque fra quelle riservate esclusivamente agli avvocati o ai notai.
Nell’ambito del medesimo motivo, gli appellanti hanno eccepito che, ai sensi dell’art. 4 DL 139/05, il sarebbe divenuto incompatibile con lo svolgimento delle prestazioni professionali a partire dal 2.8.2019, giorno in cui la COGNOME ss, di cui era
stato nominato amministratore e di cui era socio, era stata iscritta con la qualifica di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha affermato che le prestazioni professionali furono poste in essere prima del 23.10.2019, data della cancellazione del dall’albo professionale per sopravventa incompatibilità. Tale statuizione non è stata specificamente impugnata, e risulta peraltro pienamente confermata dalle date dei documenti prodotti dal
Gli appellanti vorrebbero piuttosto far cessare il diritto al compenso già al momento in cui si sarebbe verificata la causa di incompatibilità dell’iscrizione all’albo, e non dal momento della successiva cancellazione.
Tale prospettazione va disattesa.
Se l’iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, rappresenta pacificamente un elemento essenziale del contratto, senza la quale la prestazione del professionista non dà luogo ad alcun diritto al compenso, non di meno la capacità del professionista va ricondotta al mero fatto della iscrizione nell’albo di categoria, che esplica tutti i suoi effetti fino a quando non venga a cessare con la cancellazione; sono pertanto validi gli atti di esercizio della professione, nonostante la sussistenza in fatto di una situazione di incompatibilità del professionista non ancora accertata e dichiarata (Cass. 2012/64). Non occorre allora, nel caso di specie, verificare se per quelle prestazioni per le quali il compenso -come si dirà appresso- può essere al riconosciuto, furono svolte prima o dopo il 2.8.2019.
3)Con secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, gli appellanti, che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del costituendosi in primo grado avevano sollevato tempestivamente la relativa contestazione ( <> ), lamentano l’erroneità della decisione impugnata sotto i profili della mancanza di prova del conferimento degli incarichi professionali, della mancanza di prova dell’espletamento delle attività cui la richiesta di pagamento ineriva, e della non congruità degli importi domandati e riconosciuti dal Tribunale che, in mancanza di valida pattuizione scritta, avrebbe dovuto liquidare i compensi ai sensi dell’art. 2233 cc, facendo dunque ricorso ai parametri di cui al DM 140/12 temporalmente applicabili.
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente con riferimento a ciascun credito indicato nel consuntivo del 4.10.2019, e sono fondati nei limiti di cui appresso.
Va premesso che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale (p. 9), e come invece dedotto dagli appellanti (p. 30 appello), nessun rilievo agli effetti dell’art. 115 cpc può avere la condotta preprocessuale dei convenuti per il fatto che questi non risultano avere risposto, prima del giudizio, alla messa in mora datata 12.11.2019; tanto meno rileva la mancata risposta al consuntivo del 4.10.2019 (non sottoscritto, nonostante quanto affermato nella comparsa conclusionale dal , tato più che i convenuti avevano anche negato sin dalla comparsa di risposta di avere mai ricevuto il suddetto consuntivo, di cui non vi è prova della ricezione.
Con riguardo alla censura di mancata prova, da parte del dell’avere questi ricevuto dalla e da l’incarico di svolgere alcune delle prestazioni oggetto di causa (questione trattata non solo nel secondo motivo, ma anche nel terzo), deve considerarsi che, come dedotto dagli appellanti, parte delle prestazioni cui la richiesta di compenso inerisce risultano effettivamente svolte nell’interesse della impresa agricola individuale di , figlio degli appellanti, o della società RAGIONE_SOCIALE di cui era unico socio e amministratore unico sempre (v. visura in atti).
Invero la circostanza è pacifica: nella richiesta stragiudiziale di pagamento del 4.10.2019 indirizzata agli attuali appellanti, il faceva riferimento ai compensi per attività
svolte <> , e anche nell’atto introduttivo del giudizio, il ha domandato la condanna dei convenuti al pagamento dei compensi relativi a prestazioni svolte <>, essendo stati, in tesi, i convenuti <> di ogni incarico professionale.
Un incarico al da parte dei genitori di occuparsi di tutte le questioni relative alla impresa individuale del figlio o alla RAGIONE_SOCIALE non è contenuto nella scrittura del 3.6.2019 avente ad oggetto le seguenti attività: <>.
Il Tribunale, a fronte della tempestiva contestazione dei convenuti di non avere essi conferito al incarichi (ulteriori rispetto a quelli di cui al disciplinare del 3.6.2019) che riguardassero le due imprese agricole facenti capo al figlio , e non alla società semplice da loro costituita insieme ai figli e , ha affermato che le risultanze probatorie consentivano di ritenere provata l’attività professionale svolta dal come descritta nel consuntivo del 4.10.2019 <>.
Come si è visto, detto consuntivo, in buona parte, riguardava prestazioni svolte in favore di soggetti diversi dai convenuti e dalla RAGIONE_SOCIALE, e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, in relazione a tali prestazioni non è stata dal fornita alcuna prova che
gli incarichi svolti in favore della RAGIONE_SOCIALE e della impresa individuale di gli fossero stati conferiti dai convenuti, quali <>, evidentemente senza rappresentanza, <>.
Infatti, dai documenti prodotti sub M non si trae alcuna conferma di un incarico conferito dai genitori relativo a tutti gli affari di famiglia, e in particolare della RAGIONE_SOCIALE e dell’impresa individuale del figlio . Le deleghe prodotte sub. M hanno infatti ad oggetto le questioni in ciascuna specificamente indicate, e sono firmate da o dai soci della RAGIONE_SOCIALE a seconda che l’incarico riguardasse l’impresa o la RAGIONE_SOCIALE, o la società semplice.
Infine, mai è stato allegato che i genitori avessero assunto la veste di garanti delle obbligazioni del figlio o della srl verso il commercialista.
Vanno quindi esclusi i compensi relativi alle voci del consuntivo che, proprio alla luce della documentazione prodotta dal risultano riguardare soggetti diversi dagli attuali appellanti, in proprio o quali soci della RAGIONE_SOCIALE
In particolare, vanno dunque esclusi il compenso di euro 2.000,00 di cui al n. 6 relativo alla assistenza per rateazione di un debito verso l’Agenzia delle Entrate della impresa individuale di ; il compenso di euro 2.500,00 di cui al n. 8 per consulenza in merito al decreto ingiuntivo n. 1132/19 ottenuto dal contro la RAGIONE_SOCIALE; il compenso di euro 500,00 di cui al n. 12 per consulenza relativa al contenzioso fra l’avv. e l’impresa individuale di Losi ; il compenso di euro 300,00 di cui al n. 13 per assistenza per << predisposizione decreto ingiuntivo , riguardano la documentazione prodotta (sub G) rapporti intrattenuti fra la azienda agricola la sola RAGIONE_SOCIALE
Vi sono alcune richieste indicate nel consuntivo che riguardano attività svolte in parte favore della RAGIONE_SOCIALE o della ditta , e in parte della RAGIONE_SOCIALE
In particolare, quanto al n. 5 (2.500,00), si tratta di assistenza relativa a << ricorsi tributari per soluzione gestione quote latte sigg.ri e . Dall'esame della relativa documentazione prodotta sub. B, emerge che il contenzioso riguardava le posizioni, fra loro del tutto autonome, della RAGIONE_SOCIALE e della impresa . Poiché le esposizioni delle due imprese erano di importo pressoché corrispondente (euro 625.000,00 circa la prima, ed euro 760.000,00 circa la seconda), appare equo porre a carico della RAGIONE_SOCIALE la metà dell'importo complessivamente domandato, e pertanto ero 1.250,00.
Non vi è d'altronde dubbio, alla luce della documentazione prodotta sub C, che, come rilevato dal Tribunale e non specificamente censurato dagli appellanti, l'attività di esame e riepilogo della situazione debitoria della RAGIONE_SOCIALE per le quote latte sia stata svolta, e risulta prodotto sub M anche il conferimento del relativo incarico per la RAGIONE_SOCIALE firmato da .
Nonostante la natura preliminare delle prestazioni svolte dal l'importo di euro 1.250,00 appare congruo rispetto a quanto previsto dall'art. 28 c3 DM 140/12 (dall'1% al 3%), senza che occorra, per l'applicazione del DM 140/12, per questo e per tutti i successivi importi, disporre alcuna CTU.
Quanto al n. 7 (euro 2.500,00), relativo ad <>, la documentazione relativa, prodotta sub D, riguarda debiti per complessivi euro 235.000,00 circa della sola RAGIONE_SOCIALE verso i creditori , RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ed un debito della RAGIONE_SOCIALE verso la sola Siram per euro 2.300,00 circa. Indubbio lo svolgimento dell’attività professionale come documentata in atti relativamente alla posizione Siram (corrispondenza su proposta di rateazione del debito), appare equo porre a carico della RAGIONE_SOCIALE in proporzione alla entità del suo debito, la somma di euro 25,00, pari all’1% di quanto complessivamente domandato dal
Come ribadito in sede di appello, nulla di specifico avendo sul punto il Tribunale motivato né il dedotto, non vi è alcuna prova che gli appellanti avessero conferito al professionista l’incarico di cui al n. 17 , cui corrispondeva la richiesta di euro 200,00, per verifica quotidiana delle pec non solo della RAGIONE_SOCIALE ma anche della RAGIONE_SOCIALE, non essendovi peraltro prova dello svolgimento di tale incarico.
Neppure è provato che sia stata realmente effettuata una qualche attività in relazione all’incarico (doc. P) di cui al n. 11 (euro 200,00) relativo a <>.
Quanto ai compensi di cui al n. 9 (euro 1.500,00) per << Operazione di gestione di credito contratto a favore della società RAGIONE_SOCIALE e della società semplice e contro la ditta , ed al n.10 (euro 2.000,00), relativo ad assistenza per <>, le attività riguardano le trattative svolte dal con la e l’assicuratrice di questa, volta ad ottenere, ad estinzione di crediti delle clienti, la cessione del credito della verso la compagnia per indennizzo assicurativo da incendio, risultando prodotte le relative deleghi firmate da per la RAGIONE_SOCIALE e da per la RAGIONE_SOCIALE
L’incarico appare invero unico, atteso che in tanto il si è interessato della polizza incendio contratta dalla con la in quanto intendeva pervenire alle cessioni del relativo credito assicurativo, le quali risultano effettivamente avvenute mediante due scritture private sottoscritte l’una dalla RAGIONE_SOCIALE e l’altra dalla RAGIONE_SOCIALE
Come osservato dal Tribunale, lo svolgimento dell’attività è pienamente provata dalla documentazione prodotta (sub C), che attesta la copiosa corrispondenza intrattenuta dal sulla questione con la e con la nonché dalla deposizione del teste e dalle scritture private di cessione di credito.
Per quanto i predetti crediti verso la fossero di entità molto diverse (euro 198.000 circa quello della RAGIONE_SOCIALE ed euro 7.500,00 circa quello della RAGIONE_SOCIALE), l’incarico di adoperarsi per la cessione di parti del medesimo credito in favore di due diverse società, appare, per il suo oggetto, sostanzialmente unitario, talché si configura la solidarietà passiva delle due committenti (v. Cass. 20922/24), salva, eventualmente, la diversità della quote interne di debito.
E’ poi infondato il rilievo di eccessività dell’importo richiesto, essendo la somma domandata di complessivi euro 3.500,00 congrua rispetto alla previsione di cui all’art. 26 c1 DM 140/12 (dallo 0,75% al 2% del valore dei contratti, e tenuto conto del buon esito dell’attività).
Diverse considerazioni vanno svolte con riguardo ai compensi richiesti al n. 1 (euro 7.618,00) per < >, al n. 2 (euro 4.000,00) per <>, al n. 3 (euro 2.500,00) per << esame contabile-fiscale ella , prestazione, questa pacificamente collegata e funzionale alle altre ora in esame (v. p 17 atto di appello), al n. 4 (euro 2.600,00) per <>, al n.14 (euro 1.500,00) per <> relative alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE e alla impresa individuale , al n. 15 (euro 700,00) per <>, e al n. 16 (euro 500,00) per <>.
Tutte queste prestazioni ineriscono all’incarico di cui alla scrittura del 3.6.2019 con la quale, come già riportato, la e incaricavano il delle seguenti attività: <>.
Dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi e è risultato provato che, in esecuzione di tale incarico, il si è effettivamente attivato mediante diverse proposte inviate via mail, e successivi incontri con i funzionari delle banche, al fine di ottenere dalla Credit Agricole un mutuo, che sarebbe stato garantito da terreni della RAGIONE_SOCIALE, di euro 450.000,00, di cui euro 100.000,00 da utilizzare per fornire di liquidità la RAGIONE_SOCIALE, ed i restanti 350.000,00 per estinguere, a saldo e stralcio, il maggior debito di euro 626.000,00 della società verso la banca Credit Agricole (già Cariparma) ceduto alla
Per quanto l’auspicato accordo non fu concluso (se non successivamente, in altri termini e a mezzo di diverso professionista: doc. 6 appellanti), è indubbio che il si sia attivato al fine di perseguirlo, e le trattative, per quanto non andate a buon fine, si erano concretamente avviate, essendo stato solo in un secondo momento manifestata la posizione di chiusura della banca.
Quale compenso complessivo per tali prestazioni, nella scrittura in pari data cui il disciplinare di incarico rinviava, le parti avevano previsto, per il <>.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, la circostanza che, peraltro con la medesima scrittura, gli attuali appellanti avessero riconosciuto anche lo 0,25 % sul
valore della perizia tecnica al geom. per la evidentemente diversa prestazione di quest’ultima, non ha alcun rilievo agli effetti di escludere il diritto al compenso del
Correttamente il Tribunale ha poi affermato che il compenso per le menzionate attività spetta al professionista nonostante il mancato ottenimento del risultato sperato, vertendosi in ipotesi di obbligazione di mezzi (consulenza contrattuale quanto all’ottenimento di mutuo e definizione del debito pregresso) e non di risultato.
D’ altronde la pattuizione sul compenso, intercorsa fra il e gli attuali appellanti come sopra riportata, si premurava di affermare espressamente il diritto al compenso del anche qualora il finanziamento non fosse stato concesso, e dunque l’esdebitamento, da attuarsi a mezzo del mutuo, non fosse stato raggiunto. Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non costituisce causa di nullità della pattuizione del compenso la previsione che esso fosse dovuto anche in caso di mancato raggiungimento del risultato sperato; peraltro, anche in mancanza di una simile pattuizione, sarebbe stato dovuto al professionista il compenso per l’attività espletata indipendentemente dal suo esito.
Secondo la richiamata scrittura privata, il compenso sarebbe stato pari al 3% del beneficio-risparmio <> con l’operazione prospettata; ottenibile non vuol dire ottenuta, ed è dunque chiaro che, secondo la volontà delle parti, il compenso sarebbe stato dovuto (come peraltro di norma) anche in caso di mancato ottenimento di qualsiasi beneficio-risparmio, nel caso in cui cause <> (ossia eventualmente sopraggiunte) avessero impedito tanto <> del beneficio quanto il suo stesso <>.
Piuttosto, gli appellanti, con il quarto motivo di appello, hanno ribadito l’eccezione di nullità ex artt. 1418 e 1346 cc, per indeterminatezza ed indeterminabilità di tale pattuizione costituente parte dell’oggetto del contratto, ed il rilievo è fondato.
Infatti, assolutamente nulla della pattuizione, come anche del coevo disciplinare di incarico cui essa inerisce, consente di ancorare ad un qualsiasi parametro obiettivo, in nessun modo individuabile, il risultato ‘ottenibile’ sul quale calcolare il 3%.
Come rilevato dagli appellanti, conferma la nullità della pattuizione sul compenso il fatto che non comprensibile rimane la quantificazione in complessivi euro 32.335,00 operata dal nella <> anch’essa datata del 4.10.2019 (doc. 14), nella quale la percentuale del 3% del <> risulta applicata su euro 327.831,00 relativamente alla voce n. 6 del consuntivo, che però, come si è visto, riguarda la rateazione di un debito verso l’Agenzia delle Entrate della impresa individuale di COGNOME NOME, appunto dell’importo di euro 327.830,99, e su euro 750.000,00, indicato con riferimento ai punti nn. 1 e 2 del consuntivo, non comprendendosi, però, come si sarebbe giunti a tale valore economico.
Naturalmente la nullità della pattuizione sul compenso non determina la nullità del mandato professionale di cui al disciplinare di incarico, non risultando che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità (art. 1419), e il compenso dovrà essere determinato dal giudice sulla base della tariffa professionale e secondo i criteri di cui all’art. 2233 cc.
Ad avviso della Corte, per tutte le prestazioni di cui ai nn.1, 2, 3, 4, 14, 15 e 16, , in luogo del maggior complessivo importo indicato nel consuntivo per tali voci, secondo l’art. 26 c2 DM 140/1, che lo prevede in percentuale compresa fra lo 0,75% ed il 2%, va liquidato il compenso pari all’0,75% dell’importo del debito (euro 626.000,00) oggetto del mutuo fondiario cui il mandato professionale ineriva, e pertanto euro 4.695,00, assunta la percentuale di liquidazione più bassa atteso che l’incarico non andò a buon fine e si arrestò in una fase ancora preliminare.
Si osserva infine per completezza che, come eccepito dagli appellanti, non vi è prova che la documentazione prodotta sub I (frontespizi di atti notarili di divisione del 2009, di mutuo del 2000 e di vendita del 2010) e sub L (testi neppure firmati di contratti di affitti
agrari), inerisca ad un qualche altro, mai specificato, incarico, da parte di e
, tanto meno ulteriore e autonomo rispetto a quello di cui al disciplinare del 3.6.2019.
Quanto alla documentazione sub H, si tratta di ipotesi di costituzione di una nuova srl fra i componenti della famiglia di ipotesi di vendite di terreni, alcuni anche in favore dello stesso di ipotesi di nuovi contratti professionali fra i ed il e la sua compagna geom. di ipotesi di affitto di terreni alla
Tale documentazione è priva di data e di sottoscrizioni, e gli attuali appellanti hanno specificamente negato di averla mai ricevuta dal che nulla ha provato o chiesto di provare in proposito.
In conclusione, risulta dovuto dagli appellanti al l’importo complessivo di euro 9.420,00, in luogo della maggiore somma di euro 32.335,00, oltre accessori ed interessi come da pronuncia impugnata.
4)Secondo l’esito della lite, gli appellanti, soccombenti, vanno condannati a rifondere al le spese di lite di entrambi i gradi, riliquidate (d ufficio in difetto di nota) ‘ secondo lo scaglione corrispondente al minor credito riconosciuto, previa compensazione per la metà in ragione del notevole ridimensionamento della pretesa del
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello proposto da e nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n.405/23, condanna gli appellanti a pagare al per i titoli di cui in motivazione, la somma di euro 9.420,00 oltre accessori di legge e interessi dalla domanda al saldo, in luogo del maggiore importo di euro 32.335,00 di cui alla sentenza impugnata.
Compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi e condanna gli appellanti a rifondere al la restante parte di tali spese che liquida, già in misura del 50%, per il primo grado, in euro 143,00 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 2.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30.6.2025
Il Consigliere est.
NOME
Il Presidente NOME COGNOME