Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18818 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25296-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI CAGLIARI del 21/7/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 4/6/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha chiesto l ‘ ammissione allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del tribunale di Cagliari del 7/2/2018, per la somma di €. 482.144,00 in ragione del credito
maturato quale corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dallo stesso in favore della società poi fallita.
1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda sul rilievo che ‘ l ‘ attività svolta dal professionista non è risultata conforme al modello legale determinando, conseguentemente, la palese inammissibilità della domanda concordataria ed il successivo fallimento, confermato anche in appello ‘.
1.3. NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato.
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto, che la RAGIONE_SOCIALE aveva affidato all ‘ opponente l ‘incarico di ‘ elaborare la proposta di concordato preventivo ai sensi dell ‘ art. 160 L.fall., con particolare riguardo agli aspetti tecnico-aziendali … ‘, ‘ di acquisire … tutta la documentazione e le informazioni necessarie al fine di procedere all ‘ aggiornamento della contabilità ed alla elaborazione della situazione patrimoniale ‘ della stessa nonché ‘ di assistere la società nell ‘ ambito della procedura di concordato, fino alla sua conclusione per omologa, ovvero per rigetto o revoca dell ‘ ammissione ‘ ; ha ritenuto che: -‘ la prestazione del professionista che assiste l ‘ imprenditore in crisi, volta prima alla scelta dello strumento di regolamentazione della crisi più adeguato al caso concreto e poi alla predisposizione e realizzazione degli adempimenti necessari al perseguimento della risoluzione della crisi medesima, si connota certamente come altamente specialistica e di riconosciuta compl essità’ ; -‘ il professionista ‘, se non può certamente garantire l’ esito favorevole della sua prestazione, è comunque ‘ tenuto ad adoperare la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente
necessari o utili all ‘ adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell ‘ interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi ‘; -‘ la violazione di tale dovere … costituisce inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve ‘ (salvo che nel caso in cui, a norma dell ‘ art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, ‘ in applicazione del principio di cui all ‘ art. 1460 c.c., ben può comportare la perdita del diritto al compenso ‘ .
1.5. Nel caso in esame, ha proseguito il tribunale, come emerge dai rilievi contenuti nella sentenza dichiarativa di fallimento della società committente, la prestazione resa dal professionista opponente ‘ era gravemente lacunosa ‘, e ‘ certamente inidonea ad assolvere alla sua tipica funzione di fornire elementi di valutazione attraverso una adeguata motivazione che indichi le verifiche effettuate, la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano ‘ .
1.6. La società committente, inoltre, ha osservato il decreto, a seguito dei rilievi svolti dal tribunale con provvedimento de l 26/10/2007, aveva depositato una ‘ memoria integrativa a chiarimento della proposta di concordato ‘, la quale, però, pur contenendo delle indubbie ‘ modifiche sostanziali ‘ alla proposta originaria, non era stata accompagnata da una nuova attestazione, in palese violazione del dettato dell ‘ art. 161, comma 3°, l.fall., il quale prevede che ‘ il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all ‘ articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano medesimo ‘ e che ‘ analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano’ .
1.7. L ‘ opponente aveva, dunque, depositato una proposta priva di una idonea attestazione e tale difetto, che aveva portato il tribunale alla declaratoria d ‘ inammissibilità della domanda di ammissione al concordato, dev ‘ essere certamente ascritto, ha osservato il tribunale, ad una ‘ grave negligenza ‘ dello stesso giacché l ‘ advisor dev ‘ essere certamente ‘a conoscenza dei requisiti di ammissibilità della proposta e, quindi, dei caratteri della attestazione e della sua necessità in ogni caso di modifiche sostanziali alla proposta medesima o al piano’ .
1.8. La proposta di concordato, infine, come eccepito dal Fallimento, aveva fornito una ‘ ricostruzione dell ‘ attivo e del passivo ‘ del tutto inattendibile e, come puntualmente osservato dal tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento, inidonea ‘ ad assicurare, in termini di ragionevole certezza, il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, nel rispetto dell ‘ art. 160, 4° comma, l.fall. ‘ ed era, come tale, manifestamente inammissibile.
1.9. Il tribunale, quindi, dopo aver ribadito che: -‘ la proposta concordataria presentata nell ‘ interesse della RAGIONE_SOCIALE era manifestamente inammissibile poiché era stata accompagnata da una attestazione inidonea ad assolvere alla funzione che le è propria, conteneva l ‘ indicazione di dati contabili inattendibili ed era incapace di assicurare il pagamento dei creditori chirografari nella misura minima prevista dalla legge ‘; -‘ tali profili di inammissibilità … devono certamente essere ascritti a carenze dell ‘ attività, anche propedeutica al deposito dell ‘ istanza, espletata dal professionista … opponente ‘; ha, in definitiva, ritenuto che il
rigetto della domanda di ammissione pronunciato dal giudice delegato sul rilievo che ‘ l ‘ attività svolta dal professionista non è risultata conforme al modello legale determinando, conseguentemente, la palese inammissibilità della domanda concordataria ed il successivo fallimento confermato anche in appello ‘, doveva essere certamente condiviso e che ‘ l ‘ esclusione dallo stato passivo del credito del professionista ‘ risultava, in altri termini, ‘ ampiamente giustificata in ragione del difetto della dovuta diligenza nell ‘ adempimento della prestazione ‘.
1.10. Il tribunale, quindi, ha rigettato l ‘ opposizione proposta ed ha, per l ‘ effetto, condannato l ‘ opponente, in ragione della soccombenza dello stesso, al pagamento delle spese processuali.
1.11. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 30/9/2021, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.12. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 96 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha considerato che la motivazione del provvedimento con il quale il giudice delegato aveva respinto la domanda di ammissione al passivo era ‘ gravemente lacunosa e carente sotto il profilo della specificità, non potendosi desumere dalle parole spese … quali inadempimenti, e di quale gravità, dovessero imputarsi al dottCOGNOME, tali da escluderne integralmente il diritto al compenso ‘.
2.2. Il motivo è infondato. Il ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 99, ult.comma, l.fall., infatti, investe esclusivamente il decreto pronunciato dal tribunale e non anche quello, a suo tempo opposto, del giudice delegato che, per la
parte impugnata con l’opposizione allo stato passivo , risulta (indipendentemente dall’accoglimento o meno dell’impugnazione proposta e, dunque, a prescindere dalla motivazione resa o non resa dal giudice delegato nel rigetto in tutto o in parte della domanda proposta) definitivamente e completamente sostituito dalla decisione assunta dal collegio a norma degli artt. 98 e 99 l.fall.
2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2233 e 2236 c.c. e dell ‘ art. 161 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato l ‘ esistenza del diritto al compenso del professionista opponente in ragione della grave negligenza con la quale aveva eseguito la sua prestazione, senza, tuttavia, considerare che: le carenze imputate all ‘ opponente, peraltro inesistenti, riguardano, in realtà, l ‘ attività riservata dalla legge ad un diverso professionista, e cioè l ‘ attestatore, dotato di totale indipendenza rispetto alla società di cui attesta il progetto ed ai professionisti di sua fiducia; -l ‘ attività professionale connessa alla presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo, in ragione della sua riconosciuta complessità, richiede, come dispone l ‘ art. 2236 c.c., la verifica della sussistenza, nell ‘ operato del professionista, del dolo o della colpa grave; – la mancata redazione dal parte dell ‘ attestatore di una nuova e specifica relazione accompagnatoria alla memoria integrativa depositata nel corso del giudizio di ammissione al concordato è dipesa unicamente da una scelta sovrana e indiscutibile dello stesso, ‘ forse non condivisibile, ma sicuramente non influenzabile da parte dell ‘ advisor né dipendente da sue decisioni o dalla sua diligenza ‘; -i professionisti di fiducia della società, dalla stessa incaricati di
redigere la proposta concordataria, non possono, infatti, influenzare le decisioni e l ‘ operato dell ‘ attestatore, che dev ‘ essere in posizione di terzietà e di indipendenza.
2.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2233 c.c. e degli artt. 111 e 161 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha erroneamente applicato la regola prevista dal comb.disp. degli artt. 161 e 111 l.fall., i quali stabiliscono che i crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
2.5. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 36 Cost., dell ‘ art. 2233 c.c. e degli artt. 111 e 161 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la motivazione apparente o contraddittoria, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver riconosciuto espressamente che il ricorrente svolse le corpose e complesse prestazioni professionali sulla base del legittimo incarico conferitogli dalla RAGIONE_SOCIALE, in vista della predisposizione della domanda di ammissione al concordato, ha escluso il diritto dell ‘ opponente a qualsivoglia compenso, omettendo, tuttavia, di considerare che: -‘ non è lecito stabilire che una prestazione professionale svolta legittimamente e diligentemente, di elevata complessità, quale è quella propedeutica alla valutazione sull ‘ opportunità di presentare l ‘ istanza di ammissione al concordato … resti senza alcun riconoscimento economico e non debba venire compensata in proporzione al valore, alla difficoltà e all ‘ urgenza dell ‘ opera stessa ‘; – l ‘ attività di ricostruzione della situazione patrimoniale, finanziaria, immobiliare e contabile, che
qualunque professionista deve svolgere per poter disporre dei dati e dei documenti necessari alla redazione della domanda di ammissione, è stata eseguita dall ‘ opponente senza che la stessa, sia stata oggetto di alcuna censura da parte del tribunale; – tale gravosissima attività di raccolta dei dati e di preparazione della domanda dev ‘ essere, pertanto, necessariamente compensata, in quanto assolutamente indispensabile ai fini dell ‘ espletamento del mandato ricevuto dalla società poi fallita.
2.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, per molti aspetti, inammissibili e, per il resto, infondati.
2.7. Il tribunale, invero, ha accolto l’eccezione d’inadempimento sollevata dal Fallimento sul rilievo che la prestazione professionale eseguita dall’opponente non era stata svolta con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2°, c.c..
2.8. Il tribunale, in effetti, dopo aver rilevato, in punto di fatto, che l’opponente aveva ricevuto dalla società poi fallita l’incarico di ‘ elaborare la proposta di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 L.fall., con particolare riguardo agli aspetti tecnicoaziendali … ‘, ‘ di acquisire … tutta la documentazione e le informazioni necessarie al fine di procedere all’aggiornamento della contabilità ed alla elaborazione della situazione patrimoniale ‘ della stessa nonché ‘ di assistere la società nell’ambito della procedura di concordato, fino alla sua conclusione per omologa, ovvero per rigetto o revoca dell’ammissione ‘; ha, in sostanza, ritenuto, con statuizioni rimaste del tutto prive di censura, che l’opponente aveva: a) predisposto una proposta di concordato preventivo contenente una ‘ ricostruzione dell’attivo e del passivo ‘ del tutto inattendibile e, come osservato dal tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento, inidonea ‘ ad assicurare, in termini di
ragionevole certezza, il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, nel rispetto dell’art. 160, 4° comma, l.fall. ‘ ; b) depositato una ‘ memoria integrativa a chiarimento della proposta di concordato ‘, la quale, però, pur contenendo delle indubbie ‘ modifiche sostanziali ‘ alla proposta originaria, non era stata accompagnata da una nuova attestazione, in palese violazione del dettato dell’art. 161, comma 3°, l.fall., il quale prevede che ‘ il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che at testi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo ‘ e che ‘ analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano’ .
2.9. Il tribunale, sul fondamento di tali rilievi, ha, quindi, ritenuto che ‘ l’attività svolta dal professionista non è risultata conforme al modello legale determinando, conseguentemente, la palese inammissibilità della domanda concordataria ed il successivo fallimento confermato anche in appello ‘, e che ‘ l’esclusione dallo stato passivo del credito del professionista ‘ risultava, di conseguenza, ‘ ampiamente giustificata in ragione del difetto della dovuta diligenza nell’adempimento della prestazione ‘, la quale, per come svolta, non era stata idonea a consentire l’ammissione d ella società committente, poi fallita, alla divisata procedura di concordato preventivo.
2.10. Tali statuizioni, insindacabili in relazione agli apprezzamenti in fatto sui quali risultano fondate (peraltro neppure specificamente censurati per omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio), sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.
2.11. Questa Corte, infatti, ha di recente affermato (Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.) che: -l’ eccezione d’inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori , la dannosità) dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l’azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l’eccezione d’inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell’altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021); – il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis , della presta zione o l’incompleto adempimento da parte dello stesso: restando, per contro, a carico di quest’ultimo (al di fuori di un’obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura), l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispo ndenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura,
culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. SU n. 42093 del 2021); – il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo, può essere, di conseguenza, escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove, sulla base delle prove raccolte il giudizio, si accerti, com’è accaduto nel caso in esame, l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte (Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv.; conf., Cass. n. 36319 del 2022).
2.12. Non può dubitarsi, in effetti, che tanto il commercialista, quanto l ‘ avvocato, dopo aver accettato l ‘ incarico di predisporre e/o di patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con i relativi allegati documentali, hanno l ‘ obbligo, al pari dell’attestatore, di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta, a norma dell ‘ art. 1176, comma 2°, c.c., dalla natura dell ‘ incarico assunto, vale a dire, tra l ‘ altro, con la redazione di una proposta di concordato che, dovendo essere funzionale al conseguimento del risultato perseguito dal debitore, e cioè l’ammissione al concordato preventivo, l’approvazione della proposta da parte dei creditori e l’omologazione della stessa da parte del tribunale, sia, quanto meno, rispettosa, nella forma e nel contenuto, delle norme giuridiche inderogabili a tal fine previste dalla legge (cfr. Cass. n. 11522 del 2020), come quelle che impongono al debitore proponente: – di indicare analiticamente le modalità e i tempi di adempimento della proposta e le utilità specificamente individuate ed economicamente valutabili assicurate a ciascun creditore: art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.; – di fornire ai creditori (come poi espressamente stabilito dall’art. 4, comma
2, lett. a, c.c.i.) l’adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari per consentire agli stessi di decidere, con piena e puntuale consapevolezza della situazione patrimoniale del debitore, la scelta da assumere nei confronti della proposta di concordato; di allegare alle ‘ modifiche sostanziali della proposta o del piano ‘, come imposto dall’art. 161, comma 3°, l.fall., una ( nuova) relazione ‘ di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo’.
2.13. Ne consegue che l’indicazione nella domanda o nel piano o nei relativi allegati per l’imperizia conseguente alla violazione delle norme giuridiche che inderogabilmente stabiliscono i requisiti di forma-contenuto del ricorso introduttivo del procedimento (art. 160 l.fall.) e degli atti processuali successivi (art. 172, comma 2°, in fine, l.fall.) nonché della sussistenza e della completezza dei documenti che ne sono i necessari allegati (art. 161 l.fall.), oppure per la negligenza corrispondente alla mancata verifica della correttezza tecnica dei valori esposti in ordine all’attivo disponibile e/o al passivo da soddisfare – di dati patrimoniali incompleti, errati o inattendibili (cfr. Cass. n. 36319 del 2022, in motiv.), che potrebbero indurre i creditori a ritenere l’inesistenza di alternative e migliori possibilità di realizzo in realtà sussistenti, integra, evidentemente, il colpevole inadempimento del professionista agli obblighi contrattualmente assunti verso il committente poi fallito.
2.14. Si tratta, in effetti, di una prestazione che, nella misura in dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura e rischia in quanto tale di determinare, di volta in volta, la mancata ammissione, la revoca dell’ammissione
ovvero il rigetto dell’omologazione (cfr. Cass. n. 17106 del 2023), già ex ante (e quindi a prescindere alla verificazione concreta dell’esito infausto della procedura) non è funzionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche del procedimento giudiziale in cui la stessa è stata eseguita, al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente, e cioè l’ammissione e l’omologazione del concordato preventivo richiesto.
2.15. E’ vero, dunque, che l e obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, s’impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, e che l’inadempimento del professionista non può essere, pertanto, desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile perseguito dal cliente, dovendo essere, piuttosto, valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall’art. 1176, comma 2°, c.c..
2.16. Non è men vero, tuttavia, che la scelta di una determinata strategia processuale (ancorché, in ipotesi, consapevolmente assunta) può integrare l’inadempimento del professionista verso il cliente tutte le volte in cui, in relazione alla natura e alle caratteristiche del procedimento giudiziale in cui la prestazione del professionista dev’essere svolta e all’interesse del cliente alla relativa esecuzione con i relativi oneri, il giudice di merito abbia, avendo riguardo alla situazione ex ante (e non, ex post , all’esito del giudizio), accertato (com’è, in effetti, accaduto nel caso in esame) l’inadeguatezza della prestazione in concreto svolta rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente così come (implicitamente o esplicitamente) dedotto ne l contratto di prestazione d’opera
professionale (cfr. Cass. n. 30169 del 2018; Cass. n. 11906 del 2016).
2.17. Il diritto del professionista al compenso, invero, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso (cfr. Cass. n. 36071 del 2022, in motiv.): e ciò, si noti, a prescindere dalla sussistenza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, che presuppone il danno al cliente, e alla sua limitazione, a fronte dell’azione risarcitoria ad opera di quest’ultimo, al dolo o alla grave colpa nel caso in cui la prestazione implichi, come prevede l’art. 2236 c.c., la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (la cui sussistenza, peraltro, nel caso della prestazione professionale come quella affidata al ricorrente, deve essere dedotta e provata in giudizio dallo stesso, non potendosi in materia predicare alcun automatismo: Cass. n. 27759 del 2018, in motiv.).
2.18. Il mancato o inesatto adempimento da parte del professionista all’obbligo di dare esecuzione all’incarico ricevuto con la diligenza necessaria in relazione alla natura dell’opera affidatagli e a tutte le circostanze del caso, ove sia stato idoneo ad incide re sugli interessi del cliente (com’è accaduto nel caso in esame, nel quale la società committente non ha conseguito il risultato evidentemente perseguito, e cioè l’omologazione del concordato preventivo proposto e, prima ancora, l’ammissione a tale proced ura), consente a quest’ultimo (ovvero, in caso di
fallimento, al suo curatore) di sollevare, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’eccezione d’inadempimento e, quindi, di rifiutare legittimamente il pagamento (o l’ammissione al passivo del credito al) relativo compenso, non potendosi di certo ritenere contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove sia stata pregiudicata (con la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo che, in quanto priva della corretta indicazione dell’effettivo attivo concordatario, era inevitabilmente destinata, prima o poi, ad essere rigettata) qualsivoglia possibilità di esito positivo dell’iniziativa intrapresa (cfr. Cass. n. 11304 del 2012; Cass. n. 25894 del 2016).
2.19. Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, invero, in tema di concordato preventivo, anche nella vigenza della nuova disciplina prevista dal d.l. n. 83/2012, conv., con modi., dalla l. n. 134/2012, tra le condizioni richieste per l’ammissibilità del concordato rientra, ai sensi dell’art. 162, comma 2°, l.fall., anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso tant’è che, quando nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, comma 3°, l.fall. l’ammissione al concordato, restando irrilevante la nuova attestazione di veridicità dei suddetti dati resa dal professionista designato dal proponente (Cass. n. 7975 del 2017). Ciò significa che la veridicità dei dati aziendali costituisce un presupposto di ammissibilità della domanda concordataria che deve sussistere sin dalla sua iniziale presentazione e che non può intervenire in corso d’opera da parte dei professionisti incaricati, attraverso un diverso apprezzamento valutativo posto alla base della modifica del piano e della proposta (Cass. n. 50 del 2024, in motiv.).
2.20. Ed una volta che l’errore commesso dal professionista abbia determinato, come nel caso in esame, la definitiva perdita del diritto del cliente (qual è, in particolare, quello alla regolazione concordataria della propria crisi d’impresa), appare, allora, evidente che la (residua) attività difensiva comunque svolta dal professionista risulta giuridicamente inutile (cfr. Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.), dovendosi, in effetti, ritenere che, a fronte di una prestazione oggettivamente inidonea (co m’è rimasto incontestato) al conseguimento dell’interesse della società committente, la sua obbligazione contrattuale è stata totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti nei confronti di quest’ultima, con la conseguenza che, in tal caso, il professionista non vanta alcun diritto (suscettibile di essere ammesso al passivo) al compenso, anche se l’adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (Cass. n. 10289 del 2015).
2.21. Il decreto impugnato, lì dove ha escluso la rispondenza della condotta del professionista opponente al modello deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera, in ragione dell’imperizia tecnico-giuridica con cui la stessa risulta essere stata svolta, senza che lo stesso abbia, per contro, dimostrato di aver pienamente adempiuto al suo obbligo di redigere il piano o la proposta sulla base di una rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l’ammissione alla procedura concordataria, si è, dunque, attenuto ai principi esposti e si sottrae, come tale, alle censure svolte dal ricorrente.
Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere, come tale, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 12.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 /2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima