Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6838 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6838 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22369-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO CENTRO DI TERAPIA FISICA E RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI TIVOLI del 2/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’adunanza in camera di consiglio del 12/2/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE del credito maturato, per la somma di €. 25.000,00, oltre accessori, in prededuzione, in ragione delle prestazioni professionali svolte dallo stesso quale attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di concordato preventivo proposto dalla società poi fallita.
1.2. Il giudice delegato, in accoglimento dell’eccezione d’inadempimento sollevata dal Fallimento, ha respinto la domanda.
1.3. NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto.
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: -‘ l’incarico ‘ che la società poi fallita aveva conferito all’istante era ‘ di data certa anteriore rispetto al piano considerato che l’attestazione veniva versata in atti nella procedura per l’accesso al concordato preventivo ‘; -‘ tale circostanza colloca necessariamente … in un momento anteriore il contratto con il professionista ‘; -‘ ciò che non risulta opponibile alla Curatela in quanto terzo rispetto alla società in bonis è il quantum stabilito co me corrispettivo per l’incarico ‘; ha, innanzitutto, rilevato che, come attestato dal decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ‘ l’attestazione di veridicità dei dati aziendali risultasse irrimediabilmente inficiata dall’erroneo presupposto metodologico da cui prendeva le mosse ‘, ed ha, pertanto, ritenuto che, esclusa ‘ ogni possibilità che l’attività svolta possa rivestire una qualche utilità per la massa dei creditori (essendo anzi risultata dannosa) ‘, sussisteva ‘ una vera e propria presun zione di inadempimento dell’incarico, a fronte della quale sarebbe stato onere dell’opponente dimostrare di aver adempiuto con la diligenza richiesta ‘.
1.5. Il tribunale, quindi, ‘ in considerazione del fatto che non è stato svolto l’adempimento richiesto dalla legge, considerato che la relazione di cui all’art. 116 ( rectius : 161) co. 3 l.fall. presuppone un’attività di verifica che nel caso di specie non è stata compiuta ‘, ha rigettato l’opposizione proposta.
1.6. NOME COGNOME con ricorso notificato il 30/8/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.7. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. nonché degli artt. 2901 c.c. e 64, 66 e 67 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver ritenuto che il contratto tra la società poi fallita ed il professionista era stato stipulato prima della dichiarazione di fallimento, ha provveduto a selezionare arbitrariamente, in manifesta violazione della lettera e dello spirito dell’art. 2704 c.c., elementi del contratto aventi data certa e quindi opponibili al Fallimento, ed elementi di quello stesso contratto che, al contrario, non sarebbero opponibili, come la clausola sul compenso.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunal e, dopo aver dato atto dell’effettivo svolgimento della prestazione da parte dell’opponente, ha escluso l’adeguatezza di tale adempimento in ragione delle gravi carenze nell’attestazione che sarebbero state ravvisate nel decreto di revoca dell’ammissi one della società committente al concordato proposto, senza, tuttavia, considerare il fatto che il decreto di ammissione alla procedura aveva, al contrario, testualmente affermato che ‘ il giudizio reso non appare, allo stato, viziato da errori logici ‘ e che, a fronte di una valutazione di opposto tenore rispetto all’altra, era necessario che il tribunale argomentasse ‘ come mai la valutazione negativa fosse più convincente di quella iniziale e positiva resa dal medesimo Giudice ‘.
2.3. Il secondo motivo, da trattare in via preliminare, è inammissibile, con assorbimento del primo.
2.4. l tribunale, invero, ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito al compenso asseritamente maturato dall’opponente sul rilievo che la prestazione professionale dedotta dall’istante a fondamento della domanda era stata svolta dallo stesso senza osservare la misura di diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2°, c.c. e che l’eccezione d’inadempimento sollevata dal Fallimento doveva essere, di conseguenza, accolta.
2.5. Il tribunale, in effetti, ha ritenuto che l’attestazione resa dall’opponente, avendo indotto ‘ a ritenere sussistenti presupposti che, invece, non lo sono ‘, non è risultata conforme al modello legale che ne disciplina l’esecuzione e che l’esclusione dallo stato passivo del credito vantato dallo stesso risulta, in definitiva, giustificata dall” inadempimento dell’incarico, a fronte della quale sarebbe stato onere (evidentemente, inadempiuto) dell’opponente dimostrare di aver adempiuto con la diligenza richiesta ‘ .
2.6. Tali statuizioni, insindacabili in relazione agli accertamenti in fatto sui quali sono fondate, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.
2.7. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente e condivisibilmente affermato (cfr. Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.; Cass. n. 18587 del 2024, in motiv.) che: – il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso,
la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis, della prestazione o l’incompleto adempimento da parte dello stesso; – il professionista, in tal caso, (al di fuori di un’obbligazione di risultato, pari al successo pieno del la procedura), ha l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fa ttori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. SU n. 42093 del 2021); – il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo, può essere, di conseguenza, escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove, sulla base delle prove raccolte il giudizio, si accerti, com’è a ccaduto nel caso in esame, l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte (Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv.; conf., Cass. n. 36319 del 2022); – il diritto del professionista al compenso, in effetti, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede nondimeno che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo evidente che, in difetto, pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso (cfr. Cass. n. 36071 del 2022, in motiv.).
2.8. Il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti: lì dove ha escluso la rispondenza della condotta dell’opponente
al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera, in ragione dell’imperizia tecnico -giuridica con cui la stessa risulta essere stata svolta, senza che sia, per contro, risultato che l’ opponente abbia dimostrato nel giudizio di opposizione di aver pienamente adempiuto al suo obbligo di redigere il piano o la proposta sulla base di una rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
2.9. Né, d’altra parte, rileva il fatto che l’adempimento dell’incarico da parte dello stesso sarebbe stato, a suo dire, oggetto di una valutazione positiva da parte del decreto di ammissione alla procedura: la valutazione delle prove raccolte, infatti, costitu isce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall ‘art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere quest’ultimo, in sede di accertamento della fattispecie concreta: – a) omesso del tutto l’esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; b) supposto l’esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o
dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta.
2.10. L’omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati (come, ad esempio, il decreto di ammissione al concordato) non dà luogo, pertanto, al vizio d’omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioè il corretto e diligente adempimento da parte del professionista quale fatto costitutivo del diritto al compenso dallo stesso azionato) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la pronuncia resa dallo stesso non abbia, in ipotesi, dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
L’inammissibilità del secondo motivo rende inutile, nel senso che assorbe, l’esame del primo, che in ogni caso non potrebbe portare alla cassazione della pronuncia.
Nulla per le spese di giudizio in difetto di costituzione in giudizio del Fallimento.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima