Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 944 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 944 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 31723 – 2020 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 941/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicata il 9/10/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
9/4/2025 dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALEe parti ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 7/1/2016, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Savona, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponendo che, nel marzo 2011, i convenuti gli avevano conferito un incarico di assistenza e consulenza finalizzata all’acquisto, dalla proprietaria RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore RAGIONE_SOCIALEa produzione metalmeccanica, del ramo di azienda RAGIONE_SOCIALE e, da RAGIONE_SOCIALE, di un capannone industriale con annesso terreno e che l’attività professionale da lui svolta si era conclusa con la redazione RAGIONE_SOCIALEa bozza di preliminare, in data 4/7/2012, poi non sottoscritto, con interruzione RAGIONE_SOCIALEe trattative; chiese, pertanto, la loro condanna al pagamento in suo favore somma di euro 40.000, a titolo di compenso per l’attività prestata in loro favore.
1.1. Costituendosi con unico atto, NOME COGNOME e NOME COGNOME contestarono la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda e chiesero, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista; con separata comparsa anche NOME COGNOME resistette alla domanda, sostenendo di non dovere alcun compenso per mancato conseguimento di alcun risultato da parte del professionista.
Acquisito il parere del RAGIONE_SOCIALE e assunte le prove orali, con sentenza n. 924/2017, il Tribunale di Savona condannò i tre convenuti in solido a corrispondere, a NOME COGNOME, euro 40.000 oltre interessi ex d.lgs. 231/02; rigettò la domanda
riconvenzionale di risoluzione per inadempimento proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con sentenza n. 941/2020, la Corte d’appello di Genova rigettò l’impugnazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME, contumace in appello, era addivenuto ad una transazione.
In particolare, per quel che qui rileva, la Corte territoriale confermò che i due appellanti, in primo grado, si erano limitati ad allegare soltanto genericamente, in comparsa di risposta e nel termine RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive, l’imputabilità a NOME COGNOME del fallimento RAGIONE_SOCIALEe trattative, articolando sul punto tre capitoli di prova non idonei a provare un significativo inadempimento in quanto diretti a dimostrare che i dati relativi al personale, ai flussi di cassa, al portafoglio, alle commesse e alla valutazione degli immobili fossero stati forniti soltanto dopo ripetuta loro insistenza, che i contratti preliminari per la cessione del ramo d’azienda e del compendio immobiliare fossero stati concepiti e materialmente predisposti da un terzo, e che tutte le modifiche e le integrazioni da apportare alle bozze di contratto preliminare fossero state da loro predisposte; essi avevano, poi, soltanto con la memoria istruttoria, cioè tardivamente, formulato le circostanze in riferimento all’allegazione di nuovi fatti asseritamente integranti l’inadempimento rilevante; aggiunse che, peraltro, nella precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, queste circostanze non erano state neppure riportate, sebbene l’istanza istruttoria relativa fosse stata rigettata.
Relativamente alla misura del compenso, la Corte d’appello confermò l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa tariffa a percentuale sul valore RAGIONE_SOCIALE‘affare, come prevista dall’articolo 45 del dm 169/2010, relativo alla «consulenza ed assistenza nella trattazione» di contratti e calcolò l’importo dovuto in riferimento al valore del patto di opzione
sull’acquisto del compendio immobiliare di proprietà RAGIONE_SOCIALE IPA, rimarcando che questo valore era stato correttamente riferito, dal Tribunale, al prezzo stabilito , nell’art. 8 del preliminare, per l’ esercizio del relativo diritto ( e, cioè, l’accollo del mutuo residuo alla data di questo esercizio, da effettuarsi entro il termine di 36 mesi, quantificato da parte attrice, in memoria ex art. 183 cod. proc. civ., in euro 2.382.929,98); escluse, invece, che -come preteso dagli appellanti -il valore RAGIONE_SOCIALE‘opzi one potesse essere di soli euro 45.000, cioè RAGIONE_SOCIALE‘importo previsto, dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa stessa scrittura privata, quale aumento del prezzo del compendio, in ipotesi di esercizio del diritto di opzione ; rimarcò che l’art. 9 invocato disciplinava , invece, la diversa ipotesi del rapporto di locazione del compendio nel termine di durata RAGIONE_SOCIALE‘opzione.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, depositando successiva memoria; NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 cod. proc. civ., degli articoli 115 e 167 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto, confermando la sentenza di primo grado sul punto, che non fosse stato adeguatamente individuato l’inadempimento addebitato al professionista, «così affrancandolo da qualsivoglia onere probatorio RAGIONE_SOCIALEe proprie prestazioni », in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. ; essi, invece, avrebbero sin dalla comparsa di risposta contestato l’indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe voci di tariffa,
la mancanza del parere RAGIONE_SOCIALE‘ordine professionale, la mancata predisposizione di un preventivo di massima e la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE‘attività concretamente prestata e del valore RAGIONE_SOCIALE‘affare; essi hanno sostenuto, pertanto, dopo aver riportato un’ampia rassegna RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza sulla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, che la Corte d’appello e il Tribunale prima -non si sarebbero limitati a qualificare la domanda, ma l’avrebbero «esplicitata», sostituendosi all’attore e, in particolare, individuando come applicabile la tariffa previgente e non quella successiva indicata dall’attore e a operare non una liquidazione parcellizzata, secondo più voci di tariffa, come domandato, ma applicando l’art. 45 RAGIONE_SOCIALEa tariffa scelta .
Infine, i due ricorrenti hanno sottolineato di aver rappresentato sin dalla comparsa di risposta l’inadempimento di NOME COGNOME, allegando che egli non aveva predisposto alcun contratto, che era stata omessa l’informazione su importanti dati aziendali e avevano sul punto formulato tre circostanze.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Innanzitutto, deve escludersi la dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.: la domanda del professionista ha quale causa petendi l’attività prestata e quale petitum il relativo compenso rispetto a cui i criteri di liquidazione come previsti dall’art. 2233 cod. civ. costituiscono soltanto il quadro giuridico di riferimento RAGIONE_SOCIALEa domanda. Per principio consolidato, infatti, il giudice, nella liquidazione del compenso per l’attività svolta dal professionista , non è vincolato alla specifica richiesta di quest’ultimo e, pure a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum e in mancanza di convenzione tra le parti o di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento, ma deve determinare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del
corrispettivo con la natura, quantità e qualità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite e con il risultato conseguito dal committente (Cass. Sez. 2, n. 27042 del 18/10/2024, con indicazione di numerosi precedenti).
In tal senso, allora, la liquidazione operata in merito e la lamentata operazione di «esplicitazione» RAGIONE_SOCIALEa domanda di compenso non hanno costituito una decisione in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché proprio la selezione del criterio applicabile per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo spettante è operazione demandata al Giudice ex art. 2233 cod. civ.
Inammissibile è la denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. perché il richiamo alla norma non è conferente alla motivazione: la Corte d’appello ha, infatti, da un canto accolto la domanda di compenso confermando che all’incarico di consulenza c ontrattuale, come rilevato dal Tribunale, conseguiva un’obbligazione di mezzi e d’altro canto ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento per difetto di tempestiva allegazione degli inadempimenti rilevanti (sul punto, il controricorrente ha proprio riportato, ritrascrivendo sul punto la comparsa di risposta, come COGNOME e COGNOME avessero lamentato soltanto i «patenti, gravissimi limiti di competenza e di diligenza» soltanto preannunciando che sarebbero stati «compiutamente, analiticamente, concludentemente individuati e provati»).
Così decidendo, allora, la Corte non ha affatto «affrancato da qualsivoglia onere probatorio RAGIONE_SOCIALEe proprie prestazioni», perché, anche sulla scorta del parere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine acquisito, la liquidazione del compenso è stata correttamente effettuata, secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 del d.m. n. 169 del 2 settembre 2010, regolamento recante la disciplina degli onorari, RAGIONE_SOCIALEe indennità e dei criteri di rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese per le prestazioni professionali dei dottori RAGIONE_SOCIALE e degli esperti c ontabili: quest’articolo prevede che per la consulenza ed
assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, al professionista, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘attività prestata, spettino onorari determinati, con riferimento al valore RAGIONE_SOCIALEa pratica, secondo scaglioni; il valore RAGIONE_SOCIALEa pratica, in generale costituito dall’ammontare dei corrispettivi pattuiti, è stato individuato, come precisato di seguito, in riferimento al prezzo stabilito per l’esercizio del diritto di opzione.
La genericità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in comparsa è stata invece posta in rilievo per confermare il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prova per testi formulata a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME pretendevano di contrastare la domanda di compenso proposta dal professionista.
1.2. Quanto al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione, i ricorrenti hanno trascurato la motivazione resa sul punto dalla Corte d’appello (pag.6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) e, per come richiamata, dal Tribunale (pag. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado), secondo cui le prove articolate con la memoria istruttoria non erano ammissibili perché contenevano fatti non allegati in comparsa di costituzione e avevano precluso, perciò, alla parte interessata di assolvere all’onere RAGIONE_SOCIALEa prova contraria su di lei incombente e, al Giudice, di individuare il thema probandum ; essi si sono limitati, in questa sede, a ripetere la generica contestazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento svolta in comparsa e le tre circostanze articolate a prova per testi in quell’atto, senza riprodurre le circostanze ulteriori che avevano chiesto di provare con la memoria istruttoria (che non risultano, invero, neppure dalle conclusioni trascritte nella sentenza impugnata); neppure, invero, ne hanno allegato i fatti in sintesi, asseritamente determinanti per ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di COGNOME, sì da contrastarne la domanda di compenso.
Conseguentemente, il motivo difetta di autosufficienza perché, come già stabilito da questa Corte, anche la deduzione di un error in procedendo che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza: è stata così ritenuta necessaria quanto meno la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L n. 3612 del 04/02/2022, Sez. 1, n. 24048 del 06/09/2021, in tema di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello).
Dal mancato accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del secondo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 132, 163 numero 5, 164 e 167, 177, 186, 187, 189, 244, 345, 346, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’istanza di prova per testi in quanto reiterata nella precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni senza indicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze, laddove, per giurisprudenza consolidata, sarebbe sufficiente il richiamo alle proprie difese e istanze.
Resta, infatti, come esposto al precedente punto 1.2., preclusivo e assorbente il rilievo RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prova per testi per omessa allegazione, nel termine RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive, dei fatti descritti nelle circostanze articolate come integranti l’effettivo inadempimento.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno infine sostenuto la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 183, 345 cod. civ. e 1418 comma 2, 1421, 1325, 1346, 1350 e 1474 cod. civ.: la Corte d’appello e il Tribunale prima avrebbero erroneamente calcolato, per il compenso, il valore del patto di opzione sebbene la relativa pattuizione fosse affetta da nullità (tant’è che questo valore sarebbe stato indicato dall’attore soltanto nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ.), perché al preliminare non era stato allegato alcun piano di ammortamento e, pertanto, non si conosceva a priori il prezzo RAGIONE_SOCIALE‘immobile; hanno rimarcato, sul punto, che la nullità sarebbe rilevabile d’ufficio , richiamando in tal senso, anche in memoria, la giurisprudenza di questa Corte.
3.1. Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti hanno fondato la censura sulla dedotta nullità del patto di opzione per omessa determinazione del prezzo, ciò che renderebbe inutilizzabile il parametro di liquidazione adottato in merito: dalla sentenza, tuttavia, la questione non risulta sottoposta alla cognizione del primo giudice o del giudice d’appello , sicché non può essere sollevata dinnanzi a questa Corte in quanto presuppone accertamenti in fatto preclusi in questa sede di legittimità (la formulazione RAGIONE_SOCIALEa misura del prezzo, l’assenza o la presenza di riferimenti puntuali, l’allegazion e o non di documenti a integrazione di quei riferimenti).
Per principio consolidato, infatti, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Sez. 3 n. 4867 del 23/02/2024, con l’indicazione di numerosi precedenti).
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di Cassazione del 9 aprile 2025. La Presidente NOME COGNOME