Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22782 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 25451/2021 proposto dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende coma da procura in atti ;
contro
ricorrente
avverso il decreto di cui al procedimento nr. R.g. 1916/2019 pronunciato in data 21/7/2021 dal Tribunale di Cagliari ; udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 4 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 NOME COGNOME chiese che fosse ammesso allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE il credito di € 404.000 comprensivo di IVA e CP , in prededuzione con il privilegio ex art. 2751 bis nr.2 c.c, per compensi relativi all’attività professionale di assistenza e AVV_NOTAIOulenza legale per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo svolta per conto della società poi dichiarata fallita.
2 Il Giudice delegato, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento della curatela, respinse la domanda di insinuazione allo stato passivo; decisione confermata dal Tribunale di Cagliari all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal professionista.
2.1 I giudici cagliaritani, dopo una breve digressione sul concetto di diligenza parametrato al professionista che assiste l’imprenditore in crisi, ritenevano che il AVV_NOTAIO non avesse diritto ad alcun compenso alla luce della condotta gravemente negligente ed imperita nell’esecuzione del mandato ricevuto, evidenziata dalla sentenza di fallimento del Tribunale, confermata dalla Corte d’Appello, AVV_NOTAIOistente nell’aver allestito una prima versione del piano concordatario in termini disallineati rispetto all’ attestazione, che aveva disconosciuto importanti poste attive (i valori delle partecipazioni proponente nelle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano stati completamente azzerati) ed incluso passività di natura tributaria non conteggiate, nell’aver proceduto, su sollecitazione del Tribunale, alla modifica della proposta, senza che la parte di
piano innovata fosse stata accompagnata dall’attestazione, in violazione dell’art 161 comma 3 l.fall, e nell’aver violato l’ordine stabilito dalla legge nella soddisfazione dei creditori, degradando un creditore munito di privilegio ipotecario in chirografario, circostanza da sola sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità della proposta in quanto i creditori chirografari, tenuto conto dell’entità del credito assistito dalla pretermessa prelazione ipotecaria , venivano ad essere soddisfatti in misura ben inferiore a quella del 20%. nell’aver violato l’ordine stabilito dalla legge nella soddisfazione dei creditori, degradando un creditore munito di privilegio ipotecario in chirografario; circostanza da sola sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità della proposta in quanto i creditori chirografari, tenuto conto dell’entità del credito assistito dalla pretermessa prelazione ipotecaria , venivano ad essere soddisfatti in misura ben inferiore a quella del 20%.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la procedura ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione violazione e falsa applicazione degli art. 2233 e 2236 c.c. e dell’art. 161 l.fall. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta che gli sia stata attribuita la responsabilità per un’attività che competeva ad altre figure professionali e che il giudizio negativo sulla condotta del professionista si basava sul rigetto dell’istanza, derivante da una valutazione eminentemente discrezionale e aleatoria qual è quella riservata al Tribunale sulla sussistenza dei presupposti di legittimità della domanda di ammissione al concordato preventivo così inammissibilmente operando una trasformazione della natura della prestazione d’opera
professionale di assistenza e AVV_NOTAIOulenza e di attivazione di procedure giudiziali di natura concorsuale da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Il tribunale, invero, ha accolto l’eccezione d’inadempimento sollevata dal RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che la prestazione professionale eseguita dall’opponente non era stata svolta con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2°, c.c..
2.3 Ora per AVV_NOTAIOolidata giurisprudenza il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel AVV_NOTAIOeguente fallimento (Cass. 18705/2016, 25584/2018, Cass- SU n. 42093 del 2021, in motiv. e da ultimo Cass. 35489/2023).
2.4 II giudici circondariali hanno fatto buon governo dei suindicati principi giurisprudenziali, avendo il decreto denegato il diritto del professionista a percepire il compenso non, come asserito dal ricorrente, in AVV_NOTAIOeguenza automatica dell’esito infausto della domanda di concordato preventivo, ma per aver ravvisato gravi profili di negligenza nell’assolvere le obbligazioni assunte con l’incarico ricevuto che aveva ad oggetto le attività di
«predisporre istanze ed informative nella fase c.d. di ‘preconcordato’, di redigere il ricorso completo di proposta ai creditori e di prestare l’assistenza … nella fase che va dal decreto di apertura della procedura sino all’eventuale omologazione del concordato nonché nell’eventuale giudizio di opposizione all’omologazione del concordato e comunque nella fase della esecuzione del concordato».
2.5 Gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici dell’opposizione , e non contestati nella loro storicità ed oggettività hanno infatti AVV_NOTAIOentito di affermare che la proposta di concordato preventivo che il COGNOME aveva contribuito a predisporre, era affetta da gravi manchevolezze (disallineamento dell’unica attestazione depositata, rispetto alla prima versione del piano e della proposta di concordato, mancanza della necessaria nuova attestazione, seppure in presenza di intervenute modifiche sostanziali del piano e inosservanza dell’ordine di pagamento dei creditori per effetto della illegittima esclusione del credito ipotecario di Mediobanca) che sono state oggetto di contestazione da parte dell’interessato e che hanno determinato la pronuncia di inammissibilità da parte del Tribunale.
2.6 Non può dubitarsi che tanto il commercialista, quanto l’avvocato, dopo aver accettato l’incarico di preparare e patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, hanno l’obbligo di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta, a norma dell’art. 1176, comma 2°, c.c., dalla natura dell’incarico assunto, vale a dire, tra l’altro, con la predisposizione di una proposta di concordato che, dovendo essere funzionale al AVV_NOTAIOeguimento del risultato perseguito dal debitore, e cioè l’ammissione al concordato preventivo, l’approvazione della proposta da parte dei creditori e l’omologazione della stessa da parte del tribunale, sia, quanto meno, rispettosa, nella forma processuale e nel contenuto
negoziale, delle norme giuridiche inderogabili a tal fine previste dalla legge (cfr. Cass. n. 11522 del 2020): a partire da quella che impone al debitore proponente (oltre che di indicare analiticamente le modalità e i tempi di adempimento della proposta e le utilità specificamente individuate ed economicamente valutabili assicurate a ciascun creditore: art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.) di fornire ai creditori (come poi espressamente stabilito dall’art. 4, comma 2, lett. a, c.c.i.) l’adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari per AVV_NOTAIOentire agli stessi di decidere con piena cognizione la posizione da assumere nei confronti della proposta di concordato.
2.7 Ora è fuori discussione che il professionista avvocato, cui è stato conferito il mandato di « redigere il ricorso completo di proposta ai creditori » , prima di depositare la domanda di ammissione al concordato preventivo debba assicurarsi che tale atto risponda al paradigma legale di cui agli artt. 161 e seg. l.fall. cioè che il piano e la documentazione siano accompagnati dalla relazione dell’attestatore e che nella ripartizione dell’attivo siamo rispettate le cause legittime di prelazione.
2.8 Ne AVV_NOTAIOegue che è ben plausibile affermare che l’indicazione nella domanda o nel piano di dati patrimoniali incompleti o parziali, o come nel caso di specie non sufficientemente vagliati dall’attestatore , e la mancata previsione di un creditore ipotecario, hanno reso manifestamente inattendibili i dati patrimoniali e contabili ed inidonea la proposta a garantire il pagamento del 20% dei creditori chirografari; il che dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura e comporta come avvenuto nel caso di specie l’inammissibilità della domanda.
2.9 Così come dà luogo a una violazione grave , sempre in termini di difformità dell’attività svolta rispetto al ‘modello legale’, il fatto di AVV_NOTAIOentire il deposito della modifica del piano senza attestazione.
3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 111 e 161 l.fall in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. per non avere il Tribunale riconosciuto la prededuzione trattandosi di prestazioni di prestazioni professionali finalizzate alla presentazione della domanda di ammissione alle procedure concorsuali minori a prescindere dall’esito della procedura stessa, e anche in caso di sua eventuale revoca o inammissibilità.
3.1 Il motivo è inammissibile perché privo di interesse a fronte della sorte del primo motivo, che ha vanamente contestato la mancata ammissione tout court del credito professionale per effetto della fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore; sicché diviene privo di qualsiasi rilevanza l’accertamento della collocazione o meno del credito in prededuzione.
4 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 111 e 161 Legge Fallimentare in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 .p.c.. -omesso esame di circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -motivazione apparente o contraddittoria per non avere i giudici dell’opposizione riconosciuto il compenso a tutta una serie di complesse ed approfondite prestazioni di ricostruzione della situazione patrimoniale, finanziaria, immobiliare e contabile, sulla base del legittimo incarico conferitogli dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non coerente con ratio decidendi dell’impugnato decreto ed, in ogni caso, si riversa nel merito.
4.2 I l Tribunale non ha contestato l’esistenza dell’incarico professionale conferito a NOME COGNOME né ha omesso di valutare l’attività professionale del ricorrente svolta prima della raggiunta AVV_NOTAIOapevolezza dell’inammissibilità della proposta, ma in
applicazione dell’art. 1460 c.c. ha escluso la sussistenza in capo al RAGIONE_SOCIALE del diritto alla percezione del compenso in ragione del difetto della dovuta diligenza e perizia nell’adempimento della prestazione dedotta nel contratto d’opera.
4.3 L’errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente (come, ad es., quello alla regolazione concordataria della propria crisi d’impresa), rende, pertanto, del tutto inutile l’attività difensiva in precedenza svolta (Cass. n. 35489/2023, in motiv.), dovendosi ritenere, a fronte di una prestazione oggettivamente inidonea (com’è rimasto incontestato) al AVV_NOTAIOeguimento dell’interesse della società committente, la sua obbligazione contrattuale totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti nei confronti di quest’ultima (e del relativo fallimento), con la AVV_NOTAIOeguenza che, in tal caso, il professionista non vanta alcun diritto (suscettibili di essere ammesso al passivo) al compenso, anche se l’adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (Cass. n. 10289 del 2015).
4-4 Per il resto la doglianza si limita a dedurre solo in rubrica un inesistente vizio di carenza di motivazione e non indica quale sia il fatto omesso, perché il fatto che si pretende omesso in realtà non è tale ma, in sostanza, si traduce in una diversa valutazione di natura tecnico giuridica.
3 In conclusione il ricorso è inammissibile.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 12.200 di cui € 200 per esborsi, oltre IVA , CAP e rimborso forfettario.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2024