Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22780 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 25270/2021 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Cagliari, INDIRIZZO , presso lo studio che lo rappresenta l’AVV_NOTAIO ;
contro
ricorrente avverso il decreto di cui al procedimento nr. rg 1917/2019 pronunciato in data 21/7/2021 dal Tribunale di Cagliari ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 NOME COGNOME, chiese che fosse ammesso allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE il credito di € 444.080 comprensivo di IVA e CP, in prededuzione, con il privilegio ex art. 2751 bis nr.2 c.c, per compensi relativi all’attività professionale di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo svolta per conto della società poi dichiarata fallita.
2 Il Giudice delegato, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento della curatela, respinse la domanda di insinuazione allo stato passivo; decisione confermata dal Tribunale di Cagliari all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal professionista.
2.1 I giudici cagliaritani, dopo una breve digressione sul concetto di diligenza parametrato al professionista che assiste l’imprenditore in crisi, ritenevano che il COGNOME non avesse diritto ad alcun compenso alla luce della condotta gravemente negligente ed imperita nell’esecuzione del mandato ricevuto, evidenziata dalla sentenza di fallimento del Tribunale, confermata dalla Corte d’Appello, consistente nell’aver allestito una prima versione del piano concordatario in termini disallineati rispetto all’ attestazione, che aveva disconosciuto importanti poste attive (i valori delle partecipazioni proponente nelle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano stati completamente azzerati) ed incluso passività di natura tributaria non conteggiate, nell’aver proceduto, su sollecitazione del Tribunale, alla modifica della proposta, senza che la parte di piano innovata fosse stata accompagnata dall’attestazione, in violazione dell’art 161 comma 3 l.fall, e nell’aver violato l’ordine stabilito dalla legge nella soddisfazione dei creditori, degradando un creditore munito di privilegio ipotecario in chirografario,
circostanza da sola sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità della proposta in quanto i creditori chirografari, tenuto conto dell’entità del credito assistito dalla pretermessa prelazione ipotecaria , venivano ad essere soddisfatti in misura ben inferiore a quella del 20%.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; la procedura ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2233 e 2236 c.c. e dell’art. 161 l.fall. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.; il ricorrente lamenta che gli sia stata attribuita la responsabilità per un’attività che competeva ad altre figure professionali e che il giudizio negativo sulla condotta del professionista si basava sul rigetto dell’istanza, derivante da una valutazione eminentemente discrezionale e aleatoria qual è quella riservata al Tribunale sulla sussistenza dei presupposti di legittimità della domanda di ammissione al concordato preventivo, così operando una inammissibile trasformazione della natura della prestazione d’opera professionale di assistenza e consulenza e di attivazione di procedure giudiziali di natura concorsuale da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato.
1.Il motivo è inammissibile.
1.1 Il tribunale, invero, ha accolto l’eccezione d’inadempimento sollevata dal RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che la prestazione professionale eseguita dall’opponente non fosse stata svolta con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2°, c.c..
1.2 Per consolidata giurisprudenza il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. 18705/2016, 25584/2018, Cass- SU n. 42093 del 2021, in motiv. e da ultimo Cass. 35489/2023).
1.3 Il Tribunale di Cagliari ha fatto buon governo dei suindicati principi giurisprudenziali, avendo il decreto denegato il diritto del professionista a percepire il compenso non, come asserito dal ricorrente, in conseguenza dell’esito infausto della domanda di concordato preventivo, ma per aver ravvisato gravi profili di imperizia relative alla prestazione di advisor che consisteva nell’« elaborare la proposta di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 L. Fall., con particolare riguardo agli aspetti tecnico -aziendali, conseguenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria venutasi a creare a seguito della dichiarazione di fallimento poi revocata, di acquisire presso Istituti e Aziende di credito, società Finanziarie, Enti e Società tutta la documentazione e le informazioni necessarie al fine di procedere all’aggiornamento della contabilità ed alla elaborazione della situazione patrimoniale della società nonché di assistere la società nell’ambito della
procedura di concordato, fino alla sua conclusione per omologa, ovvero per rigetto o revoca dell’ammissione. ».
1.4 Non vi è stata da parte del Tribunale alcuna affermazione di responsabilità del professionista per obbligazioni di risultato, ma solo il rilievo, ai fini dello scrutinio dell’eccezione di inadempimento, di specifiche condotte antidoverose dell’advisor (disallineamento dell’unica attestazione depositata, rispetto alla prima versione del piano e della proposta di concordato, mancata predisposizione della necessaria nuova attestazione, seppure in presenza di intervenute modifiche sostanziali del piano e della proposta, inosservanza dell’ordine di pagamento dei creditori per effetto della illegittima esclusione del credito ipotecario di Mediobanca) che non sono state oggetto di contestazione da parte dall’interessato.
1.5 Il Tribunale non ha affatto confuso, come sostiene il ricorrente, la figura dell’attestatore con quella del consulente della società né ha attribuito al consulente compiti propri dell’attestatore ma ha semplicemente evidenziato: a) che non sarebbe potuta e dovuta sfuggire all’advisor la manifesta inammissibilità della proposta per l’incapacità di assicurare il pagamento dei creditori chirografi in misura minima prevista dalla legge; b) che la reiterata insistenza nella proposta, a dispetto di tali evidenze, fondava la valutazione di merito circa la mancanza di diligenza e l’operatività nella specie dell’art. 1460 c.c.
2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 111 e 161 l.fall in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. per non avere il Tribunale riconosciuto la prededuzione trattandosi di prestazioni di prestazioni professionali finalizzate alla presentazione della domanda di ammissione alle procedure concorsuali minori a prescindere dall’esito della procedura stessa, e anche in caso di sua eventuale revoca o inammissibilità.
2.1 Il motivo è inammissibile perché privo di interesse a fronte della sorte del primo motivo che ha vanamente contestato la mancata ammissione tout court del credito professionale per effetto della fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore; sicché diviene privo di qualsiasi rilevanza l’accertamento della collocazione o meno del credito in prededuzione.
3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 111 e 161 Legge Fallimentare in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 .p.c.. -omesso esame di circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -motivazione apparente o contraddittoria per non avere i giudici dell’opposizione riconosciuto il compenso a tutta una serie di complesse ed approfondite prestazioni di ricostruzione della situazione patrimoniale, finanziaria, immobiliare e contabile, sulla base del legittimo incarico conferitogli dalla RAGIONE_SOCIALE.
3.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non coerente con ratio decidendi dell’impugnato decreto ed in ogni caso si riversa nel merito.
3.2 Il Tribunale non ha contestato l’esistenza dell’incarico professionale conferito a NOME COGNOME né ha omesso di valutare l’attività professionale del ricorrente svolta prima della raggiunta consapevolezza dell’inammissibilità della proposta, ma, in applicazione dell’art. 1460 c.c., ha escluso la sussistenza in capo al COGNOME del diritto alla percezione del compenso in ragione del difetto della dovuta diligenza e perizia nell’adempimento della prestazione dedotta nel contratto d’opera.
3.3 L’errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente (come, ad es., quello alla regolazione concordataria della propria crisi d’impresa), rende, pertanto, del tutto inutile l’attività difensiva in
precedenza svolta (Cass. n. 35489/2023, in motiv.), dovendosi ritenere, a fronte di una prestazione oggettivamente inidonea (com’è rimasto incontestato) al conseguimento dell’interesse della società committente, la sua obbligazione contrattuale totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti nei confronti di quest’ultima (e del relativo fallimento), con la conseguenza che, in tal caso, il professionista non vanta alcun diritto (suscettibili di essere ammesso al passivo) al compenso, anche se l’adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (Cass. n. 10289 del 2015).
3.4 Per il resto la doglianza si limita a dedurre solo in rubrica un inesistente vizio di carenza di motivazione e non indica quale sia il fatto omesso, perché il fatto che si pretende omesso in realtà non è tale ma si traduce in una diversa valutazione di natura tecnico giuridica.
4 In conclusione il ricorso è inammissibile.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in € 12.200 di cui € 200 per esborsi, oltre IVA , CAP e rimborso forfettario
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.