Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
Oggetto: Compenso professionale ingegnere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11179/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata all’indirizzo PEC del predetto difensore ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 9/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona, pubblicata il 9/1/2020 e notificata il 13/1/2020;
lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. Con atto di citazione notificato il 2/5/2011, NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona-Sez. distaccata di Senigallia, la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) al fine di ottenerne la condanna alla corresponsione dell’importo di € 120.000,00 o della diversa somma accertata in corso di causa, sostenendo che, in data 27/6/2007, aveva ricevuto l’incarico, quale ingegnere, per la progettazione definitiva di sistemi solari fotovoltaici da realizzare su capannoni industriali della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), siti in località Casine, Comune di Ostra, e che, nonostante il regolare svolgimento dell’incarico e l’assenza di contestazioni sulla qualità dell’attività prestata, la società aveva omesso di corrispondergli l’importo dovuto.
Costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto della domanda attorea, assumendo di non dovere alcunché all’attore, non avendogli conferito alcun incarico, di avere affidato alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui questi era mero collaboratore, la prospettazione di un preventivo per l’opera da realizzare e di avere poi affidato l’incarico alla società RAGIONE_SOCIALE, le cui condizioni aveva reputato maggiormente convenienti, e deducendo che l’incarico a quest’ultima per la realizzazione dell’impianto era stato conferito ‘chiavi in mano’, con previsione di un corrispettivo onnicomprensivo di ogni attività prestata dai singoli professionisti coinvolti, sicché era irrilevante, ai fini della pretesa, la presenza in cantiere dell’AVV_NOTAIO COGNOME, atteso che la sua collaborazione con la società incaricata non gli avrebbe attribuito alcun diritto al compenso verso la convenuta, che aveva come unica controparte contrattuale la RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale rigettò la domanda.
Il giudizio di gravame, instaurato da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, si concluse, nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 9/2020, pubblicata il 9/1/2020, con la quale la Corte d’Appello di Ancona accolse l’appello, dichiarando sussistente il titolo contrattuale e il diritto al compenso vantato dall’appellante e condannando l’appellata a pagare la somma di € 120.000,00, oltre accessori, e a rifondere le spese dei due gradi del giudizio, ritenendo provato il conferimento dell’incarico dalla società al professionista e l’utilizzo del progetto da parte della committente.
Avversp la predetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria. COGNOME NOME si difende con controricorso, illustrato anche con memoria.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto provato il conferimento dell’incarico all’ing. COGNOME, valorizzando all’uopo : 1) la lettera di accompagnamento da questi inviata alla società, nella quale si faceva riferimento all’incarico del 27/6/2007; 2) la non contestazione della predetta missiva; 3) l’invio dei progetti alla RAGIONE_SOCIALE e non alla RAGIONE_SOCIALE; 4) l’utilizzo di quei progetti da parte della RAGIONE_SOCIALE; 5) la prevalenza della testimonianza resa da NOME COGNOME, in quanto confermativa dei predetti elementi. La ricorrente ha, sul punto, evidenziato la violazione delle norme in tema di prova presuntiva, atteso che il primo indizio mancava dei caratteri della gravità in quanto la lettera proveniva dallo stesso professionista e in quanto il medesimo, in data 18/10/2007, aveva inviato un preventivo delle proprie prestazioni alla BCB; il secondo aveva carattere neutro, non avendo il silenzio alcun
significato; il terzo mancava di precisione, concordanza e gravità, in quanto la qualità del professionista di collaboratore della società RAGIONE_SOCIALE non gli impediva di trasmettere il progetto anche alla società cliente di quest’ultima e in quanto il progetto era stato trasmesso dal medesimo professionista anche a questa società; il quarto non provava il conferimento dell’incarico, in quanto committente è colui che lo conferisce, non anche colui che usufruisce della prestazione, e in quanto il teste COGNOME NOME aveva dichiarato di avere sì utilizzato il progetto dell’AVV_NOTAIO COGNOME, ma di non averlo ricevuto dalla società; gli indici correlati al cantiere di Senigallia non erano indicativi, essendo questo scollegato da quello di Ostra. I giudici, inoltre, non avevano tenuto conto dell’intero quadro probatorio.
1.2 Il primo motivo è infondato.
Sul punto è utile ricordare che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo anche: Cass., Sez. 2, 21/03/2022, n. 9054), in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cd. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (sul punto anche Cass., Sez. 1,
28/11/2022, n. 34950; Cass., Sez. 5, 27/03/2025, n. 8115). Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. anche: Cass., Sez. 6 – 1, 26/02/2020, n. 5279; Cass. , Sez. L, 21/10/2003, n.15737).
Nel caso di specie, le doglianze si appuntano, più a monte, nel non avere la Corte d’Appello applicato tale meccanismo di giudizio fondato sulla prova presuntiva, così evidenziando viepiù l’inammissibilità della censura che va ad attingere proprio il modello di valutazione della prova applicato dai giudici del merito, che costituisce la prerogativa insindacabile di questi ultimi e non può essere oggetto di rivalutazione nel giudizio di cassazione ove invece si incardina il sindacato di legittimità della decisione impugnata (Cass., Sez. 1, 27/3/2024, n. 8272).
Infatti, i giudici di merito non si sono discostati da tali principi, atteso che hanno ritenuto dimostrato l’avvenuto conferimento dell’incarico al professionista, valorizzando all’uopo l’attendibilità del teste COGNOME NOME, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito l’incarico all’AVV_NOTAIO COGNOME in assenza del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE; l’invio alla sola società RAGIONE_SOCIALE dei dettagliati progetti dell’impianto; l’utilizzo di detti progetti dalla società, come confermato dal teste COGNOME NOME che aveva riferito di avere predisposto un preventivo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul capannone industriale di Ostra utilizzando la progettazione
dell’AVV_NOTAIO COGNOME; la stretta connessione tra la progettazione per l’impianto di Casine di Ostra e quello di Senigallia per il quale il medesimo professionista aveva svolto l’attività di progettista e di direttore dei lavori; il fatto che questi non potesse essere considerato ausiliario della BCB.
Né può dirsi che gli indizi possano essere frazionati e valutati individualmente, come sostanzialmente suggerito con la censura attraverso l’analisi dei singoli elementi posti a base della decisione, avendo questa Corte chiarito che la prova può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass., Sez. 1, 28/11/2022, n. 34950).
2.1 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare i seguenti fatti dedotti con la comparsa di costituzione, ossia il fatto: 1) che, dopo l’asserito conferimento dell’incarico da parte della società ricorrente in data 27/6/2007, l’AVV_NOTAIO. COGNOME avesse inviato alla BCB RAGIONE_SOCIALE un preventivo riguardante lo stesso oggetto del contratto posto a base della pretesa (progettazione di sistemi solari fotovoltaici da realizzare nei capannoci industriali della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE), il quale non avrebbe avuto senso se l’incarico gli fosse stato conferito mesi prima dalla società ricorrente; 2) che, dopo interlocuzione con la medesima BCB, l’AVV_NOTAIO. COGNOME avesse inoltrato alla predetta una nuova stima delle parcelle professionali e che la società lo avesse informato di non intendere accettare la sua offerta; 3) che questa circostanza fosse stata confermata dal teste NOME COGNOME; 4) che l’attore avesse trasmesso la propria parcella alla
ricorrente soltanto 30 mesi dopo l’asserito conferimento dell’incarico; 5) che non vi fossero precedenti accordi scritti; 6) che mancasse una tempestiva richiesta di compenso da parte del predetto professionista. 2.2 Il secondo motivo è parimenti infondato.
L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato nel 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983). E’ stato anche chiarito che deve intendersi per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; cfr. anche Cass. Sez. 5, 05/02/2011, n. 2805). Non sono quindi ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525).
Questa Corte ha anche chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152 e Cass., Sez. L., 14/11/2013, n. 25608), e che il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (cfr. Cass., Sez. 5, 3/10/2018, n. 24035 e Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152), né la Corte di cassazione può procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. 1, 12/5/2023, n. 13063; Cass., Sez. 6-5, 7/1/2014, n. 91; Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148).
Nella specie, il fatto che il professionista avesse inviato la stima della parcella alla RAGIONE_SOCIALE qualche mese dopo l’asserito conferimento dell’incarico da parte della controricorrente, non conduce necessariamente a ritenere che questo possa sconvolgere l’impianto motivazionale della sentenza impugnata e condurre con certezza ad un giudizio di infondatezza della pretesa, non riuscendo a scalfire il quadro complessivo del ragionamento decisorio che ha puntato altresì sull’utilizzo di quei progetti da parte della società.
3.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa motivazione sui criteri di determinazione del valore della prestazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ovvero, in subordine, la violazione degli artt. 2233 e 2237 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, una volta ritenuto verificato l’ an della pretesa, ne avevano reputato accertato anche il quantum alla stregua delle cifre indicate dal professionista, benché mancasse un qualunque accordo sull’entità del compenso e benché l’ingente richiesta fosse stata contestata anche in ordine all’oggetto del lavoro svolto, posto che le tavole prodotte erano insufficienti a suffragare la richiesta e che il progetto preliminare incideva sul totale nella misura del 18%, senza motivare in alcun modo sul punto e senza verificare il contenuto esatto della prestazione eseguita. Tali questioni, per le quali era sufficiente la riproposizione in appello, trattandosi di mere difese e non di eccezioni, oltre a determinare il difetto di motivazione, comportavano anche la violazione degli artt. 2233 e 2237 cod. civ.
3.2 Il terzo motivo è inammissibile.
Occorre, innanzitutto, evidenziare come nella sentenza impugnata non vi sia alcun richiamo alla questione giuridica afferente alla quantificazione del compenso dovuto al professionista, che non risulta né descritta nella parte relativa allo svolgimento del processo, né trattata nella parte riguardante la decisione.
Ciò comporta che, implicando essa un accertamento di fatto, la ricorrente, nel proporla in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430), non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o
contestazioni che modifichino il thema decidendum e implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877; Cass., Sez. 2, 06/06/2018, n. 14477).
Non avendo la ricorrente provveduto nel senso sopra indicato, la censura è senz’altro inammissibile.
In conclusione, dichiarata l’infondatezza della prima e seconda censura e l’inammissibilità della terza, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 24 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME