Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4224 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3006 del ruolo generale dell’anno 20 22, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, in persona del curatore speciale nominato dal Tribunale di Palermo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO , con studio in Palermo, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
per la cassazione del decreto del Tribunale di Palermo n. 663/21, depositato in data 28 dicembre 2021;
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE– Compenso per prestazioni professionali- Interpretazione del contratto.
AC 8/2/2024.
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
emerge dal decreto impugnato che NOME COGNOME propose istanza d’insinuazione in privilegio nello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del credito vantato per la progettazione, la direzione dei lavori e la realizzazione materiale delle opere previste nel progetto dell’impianto sportivo equivalente , oltre rivalutazione e interessi, ma il giudice delegato escluse dallo stato passivo il RAGIONE_SOCIALE dell’istante, dichiarato nelle more;
-il tribunale fallimentare ha rigettato l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo successivamente promossa, in quanto ha ritenuto che non si fossero realizzati gli eventi indicati ne lla scrittura intercorsa tra l’istante e la società fallita (ossia la presentazione di regolare parcella professionale con fattura dei compensi e l’erogazione di un finanziamento pubblico o privato) , che ha qualificato, rispettivamente, come termine per l’esigibilità del corrispettivo quanto alla presentazione della parcella, e come condizione sospensiva con riguardo all’ottenimento di un finanziamento;
contro questo decreto il RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Considerato che:
con i due motivi di ricorso, che vanno congiuntamente esaminati, perché coinvolgono aspetti strettamente correlati della medesima censura, il ricorrente lamenta:
a.- la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1353, 2233, 1218 c.c. e 36 Cost., perché il tribunale non avrebbe svolto la propria attività d’ interpretazione considerando la reale intenzione dei contraenti, il loro comportamento anche successivo alla conclusione
del contratto, il testo complessivo di questo e la clausola di buona fede, trascurando, quindi, che la condizione apposta concerneva la sola ipotesi in cui la committente non avesse realizzato le opere a causa della mancanza della provvista necessaria ( primo motivo );
b.l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla realizzazione delle opere ( secondo motivo );
la censura complessivamente proposta, con la quale peraltro non si fa cenno al termine di esigibilità ravvisato dal tribunale, è inammissibile;
anzitutto va ribadito il consolidato principio (sul quale vedi, fra varie, Cass. n. 9461/21) secondo il quale l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un ‘ indagine di fatto affidata al giudice di merito, per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti;
inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, con la conseguenza che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (tra le più recenti, proprio in tema di diritto al compenso, Cass. n. 40972/21);
nel caso in esame, il tribunale fallimentare ha ritenuto che la condizione sospensiva data dall’ottenimento di un finanziamento, pubblico o privato, riguardi il pagamento del compenso, di modo che ha ritenuto inefficace l’impegno contrattuale della società fallita di corrisponderlo, poiché la condizione non si è mai avverata;
per contrastare questa interpretazione il ricorrente, pur sostenendo che la clausola di copertura finanziaria era stata convenuta prima della realizzazione delle opere, al fine di correlarla all’esecuzione dei lavori e non già direttamente al diritto al pagamento del compenso, la maturazione del quale implica che i lavori siano stati eseguiti, adduce, riproducendolo, il testo del contratto, nel quale, al contrario, si legge che:
1.- alla data della stipula « la RAGIONE_SOCIALE ha già realizzato uno stralcio funzionale consistente nella realizzazione di una parte della pista automobilistica con box e servizi ed annessi spazi per lo svolgimento di attività sportive, ludiche e manifestazioni in genere, con prevalenza alle attività motoristiche avvalendosi della collaborazione dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO nella qualità di consulente tecnico nonché progettista e direttore di lavori »;
2.l’incarico conferito è quindi consistito nello svolgimento delle « successive prestazioni » « fino al completamento delle opere riguardanti l ‘ impianto RAGIONE_SOCIALEivo Polivalente » (art. 1) e
3.la condizione dell’ottenimento del finanziamento (art. 3) riguardava anche le prestazioni « già rese » (enfasi aggiunta);
la censura complessivamente proposta finisce allora col risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente, che peraltro non si coordina col testo contrattuale che pure adduce a sostegno, con quella accolta nel decreto impugnato, plausibile in quanto sorretta dalla giurisprudenza concernente la possibilità di subordinare l’erogazione de l compenso alla concessione del finanziamento (Cass., sez. un., n. 18450/05; conf., tra varie, Cass. n. 7264/15; n. 18031/20; n. 29641/20, le quali, diversamente
RG n. 3006/22
da quanto sostenuto dal ricorrente, si riferiscono giustappunto a casi in cui le prestazioni erano state eseguite, ma il compenso non corrisposto, in ragione del dedotto mancato avveramento della condizione potestativa mista data dall’ottenimento di un finanziamento);
il ricorso è in definitiva inammissibile per l’inammissibilità dei motivi in cui è articolato, e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2024 .